Art. 4.
                         Settore legislativo
  1.  E'  costituito  nell'ambito  dell'ufficio  centrale  di  cui al
decreto del Presidente della  Repubblica  19  luglio  1989,  n.  366,
presso   il   Ministro   per  gli  affari  regionali  ed  i  problemi
istituzionali, un apposito settore legislativo  che  provvede,  nelle
materie  relative  a funzioni delegate o affidate al Ministro stesso,
ai  seguenti  compiti:  consulenza  giuridica;  predisposizione   dei
provvedimenti  normativi  di  competenza  del Ministro per gli affari
regionali   ed   i   problemi   istituzionali;   concertazione    sui
provvedimenti  normativi  di  competenza del Presidente del Consiglio
dei Ministri e di altri Ministri; affari del contenzioso relativo  ai
rapporti   Stato-regioni;   adempimenti  relativi  all'attivita'  del
Ministro in Parlamento.
  2.  Al  settore  legislativo  e'  preposto il consigliere giuridico
designato con proprio decreto dal Ministro per gli  affari  regionali
ed i problemi istituzionali.
  3.  Il  settore legislativo e' posto alla dipendenza funzionale del
Ministro per gli affari regionali  ed  i  problemi  istituzionali  ed
opera  in  collegamento  con  l'ufficio centrale per il coordinamento
dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo  e
con  gli  uffici  e  servizi  del  Dipartimento che, su richiesta del
consigliere  giuridico   preposto   al   settore,   provvedono   agli
adempimenti  istruttori  e  a quelli strumentali al funzionamento del
settore stesso.
 
          Nota all'art. 4:
             - Il D.P.R. n. 366/1989 reca: "Regolamento di attuazione
          dell'art.   23  della  legge  23  agosto  1988,   n.   400,
          concernente   istituzione   nell'ambito   del  Segretariato
          generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri
          dell'Ufficio  centrale per il coordinamento dell'iniziativa
          legislativa e dell'attivita' normativa del Governo".