Art. 5.
                       Attribuzione di funzioni
  1.  Il Dipartimento opera secondo le disposizioni del Ministro alla
cui responsabilita' sono affidate  le  funzioni  dal  Presidente  del
Consiglio dei Ministri.
  2.  Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e
28 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  cura  l'organizzazione  del
Dipartimento  e  ne  dirige  l'attivita'.  Il  Ministro puo' delegare
funzioni al Capo del Dipartimento.
  3.  Agli  uffici e ai servizi operanti nell'ambito del Dipartimento
sono preposti coordinatori nominati con  provvedimento  del  Ministro
fra il personale assegnato al Dipartimento.
  4.  Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del
Capo del Dipartimento, sono  attribuite,  sentito  quest'ultimo,  dal
Ministro ad un coordinatore di ufficio o di servizio.
  5.  Il  Capo  del  Dipartimento  cura  i rapporti con il segretario
generale e con gli altri uffici e dipartimenti della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  nell'ambito  delle  linee  di coordinamento
stabilite a norma dell'art. 6.
  6.  Nell'ambito  delle  linee  organizzative  fissate  dal presente
decreto, il Ministro provvede alla ripartizione delle competenze  tra
i  servizi  del  Dipartimento; alle modifiche dei servizi all'interno
degli uffici; alla  organizzazione  delle  strutture  di  segreteria,
comprese  quelle  al  servizio  di  comitati,  commissioni, gruppi di
lavoro e altri organi collegiali operanti nell'esclusivo ambito delle
attivita' del Dipartimento.
  7.  All'assegnazione  di  personale  al  Dipartimento, salvo quanto
disposto dall'art. 31 comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,
provvede  il  segretario  generale,  sulla base delle indicazioni del
Ministro, nei limiti  del  contingente  fissato  dal  Presidente  del
Consiglio dei Ministri d'intesa con lo stesso Ministro.
 
          Note all'art. 5:
             -  Per  il testo dell'art. 21 della legge n. 400/1988 si
          veda nella note alle premesse.
             -  Il  testo  dell'art. 28 della legge n. 400/1988 e' il
          seguente:
             "Art.  28 (Capi dei dipartimenti e degli uffici). - 1. I
          capi dei dipartimenti e degli uffici  di  cui  all'art.  21
          nonche'   dell'ufficio  di  segreteria  del  Consiglio  dei
          Ministri sono  nominati  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni
          superiori  amministrative,  gli  avvocati  dello  Stato,  i
          dirigenti  generali dello Stato ed equiparati, i professori
          universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in  servizio".
             -  Il  testo  dell'art. 31 della legge n. 400/1988 e' il
          seguente:
             "Art.  31  (Consiglieri ed esperti). - 1. Le funzioni di
          direzione,  di  collaborazione  e  di  studio   presso   la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  sono  svolte  da
          consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella
          A.  In  tale  organico  non  e'  compreso  il posto di capo
          ufficio stampa.
             2.   I   dipendenti  di  amministrazioni  diverse  dalla
          Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   chiamati   ad
          esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione
          di comando o fuori ruolo presso la  Presidenza,  salvo  che
          l'incarico  sia  a  tempo  parziale  e  consenta il normale
          espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.
            3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli
          incarichi agli esperti sono  disposti  dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  o  dai Ministri senza portafoglio
          nell'ambito della dotazione di cui alla tabella A  e  sulla
          base  della  ripartizione  numerica  stabilita, con proprio
          decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
             4.  I  decreti  di  conferimento  di incarico ad esperti
          nonche' quelli relativi  a  dipendenti  di  amministrazioni
          pubbliche   diverse  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri o di enti pubblici, con qualifica  dirigenziale  o
          equiparata,  in  posizione di fuori ruolo o di comando, ove
          non siano confermati entro  tre  mesi  dal  giuramento  del
          Governo, cessano di avere effetto.
             5.  Il  conferimento  delle  qualifiche dirigenziali del
          ruolo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'
          effettuato  secondo  le disposizioni vigenti in materia per
          le amministrazioni dello Stato".