Art. 7. Collegamento con l'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 1. Ai fini dell'espletamento delle competenze attribuite all'ufficio di segreteria della Conferenza di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli uffici ed i servizi del Dipartimento prestano all'ufficio medesimo la necessaria collaborazione secondo le direttive del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 febbraio 1990 Il Presidente: ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 aprile 1990 Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 160
Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 si veda nelle note all'art. 2.