Art. 7.
Collegamento con l'ufficio di segreteria della Conferenza permanente
   per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
   Trento e di Bolzano.
  1.   Ai   fini   dell'espletamento   delle   competenze  attribuite
all'ufficio di segreteria della Conferenza di cui all'art.  12  della
legge   23  agosto  1988,  n.  400,  gli  uffici  ed  i  servizi  del
Dipartimento   prestano   all'ufficio    medesimo    la    necessaria
collaborazione  secondo  le  direttive  del  Ministro  per gli affari
regionali ed i problemi istituzionali.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 13 febbraio 1990
                                             Il Presidente: ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 aprile 1990
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 160
 
          Nota all'art. 7:
             -  Per  il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 si
          veda nelle note all'art. 2.