Art. 10. 1. E' istituita un'imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili, previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni. 2. Le modalita' per l'accertamento, la riscossione e il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonche' la misura dell'aliquota sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. L'imposta erariale non puo' superare in ogni caso il 20 per cento dei diritti suddetti, deve essere commisurata alla rumorosita' degli aeromobili graduata con attribuzioni di incrementi o riduzioni di aliquota secondo le norme internazionali di certificazione del rumore. 4. Una quota pari al 40 per cento dei versamenti risultanti in sede consuntiva e' assegnata nell'anno successivo allo stato di previsione del Ministero dei trasporti per essere destinata ad interventi finalizzati al disinquinamento acustico, con preferenza per le zone aeroportuali, mentre una quota del 25 per cento e' assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il potenziamento dei servizi tecnici di controllo dello stato dell'ambiente.