Art. 10. 
  1. E' istituita un'imposta  erariale  in  aggiunta  ai  diritti  di
approdo e partenza degli aeromobili, previsti dall'articolo  2  della
legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni. 
  2. Le modalita' per l'accertamento, la riscossione e il  versamento
dell'imposta di cui al comma 1, nonche' la misura dell'aliquota  sono
stabilite con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta
del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze,
del tesoro e dell'ambiente, da emanare entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. L'imposta erariale non puo' superare in  ogni  caso  il  20  per
cento dei diritti suddetti, deve essere commisurata alla  rumorosita'
degli aeromobili graduata con attribuzioni di incrementi o  riduzioni
di aliquota secondo le norme  internazionali  di  certificazione  del
rumore. 
  4. Una quota pari al 40 per cento dei versamenti risultanti in sede
consuntiva e' assegnata nell'anno successivo allo stato di previsione
del Ministero  dei  trasporti  per  essere  destinata  ad  interventi
finalizzati al disinquinamento acustico, con preferenza per  le  zone
aeroportuali, mentre una quota del 25 per  cento  e'  assegnata  allo
stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il  potenziamento
dei servizi tecnici di controllo dello stato dell'ambiente.