Art. 11. 
  1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre  1989,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre  1989,
n. 384, e' sostituito dal seguente: 
  "1. Ferme  restando  le  addizionali  di  cui  all'articolo  6  del
decreto-legge   28   novembre   1988,   n.   511,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  gennaio  1989,  n.  20,  per   ogni
chilowattora di consumo di energia elettrica sono dovute le  seguenti
addizionali erariali: 
    a) per qualsiasi  uso  nelle  abitazioni,  con  esclusione  delle
seconde case: 7 lire; 
    b) per qualsiasi uso nelle seconde case: 10,5 lire; 
    c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle  abitazioni
con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire; 
    d) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle  abitazioni
con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3.000 kW: 10,5 lire; 
    e) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle  abitazioni
con potenza impegnata oltre 3.000 kW e  per  l'energia  autoconsumata
dalle imprese di autoproduzione: 4 lire.". 
  2. Le nuove misure delle aliquote di cui alla lettere b ), d  )  ed
e), stabilite dal primo capoverso del comma 1, si applicano a partire
dalle fatture emesse dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Nel caso di fatture comprendenti consumi relativi a  periodi
antecedenti, ai consumi stessi verranno applicate le aliquote vigenti
nel periodo a cui i consumi si riferiscono.