Art. 11. 1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e' sostituito dal seguente: "1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, per ogni chilowattora di consumo di energia elettrica sono dovute le seguenti addizionali erariali: a) per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case: 7 lire; b) per qualsiasi uso nelle seconde case: 10,5 lire; c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire; d) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3.000 kW: 10,5 lire; e) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 3.000 kW e per l'energia autoconsumata dalle imprese di autoproduzione: 4 lire.". 2. Le nuove misure delle aliquote di cui alla lettere b ), d ) ed e), stabilite dal primo capoverso del comma 1, si applicano a partire dalle fatture emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di fatture comprendenti consumi relativi a periodi antecedenti, ai consumi stessi verranno applicate le aliquote vigenti nel periodo a cui i consumi si riferiscono.