Art. 12. 
  1. Le disponibilita' esistenti alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto sul fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23
gennaio 1958, n. 8, convertito dalla legge 23 febbraio 1958, n. 84, e
successive  modificazioni,  e  quelle  esistenti  sul  fondo  di  cui
all'articolo 52 della legge 7  agosto  1982,  n.  526,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato  per  l'anno  finanziario  1990.
Dalla stessa  data  e'  disposta  la  cessazione  di  ogni  attivita'
connessa  con  l'istituzione  dei  predetti  fondi  e  le   ulteriori
disponibilita' che dovessero eventualmente affluire ai  fondi  stessi
saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
  2. Le disponibilita' esistenti alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto sui fondi di  cui  all'articolo  14  della  legge  4
dicembre 1956, n. 1404, all'articolo 77, quinto comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e all'articolo 7, comma 2,  del  decreto-legge
25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
marzo 1985, n. 103, sono rispettivamente ridotte di 200 miliardi, 300
miliardi e 450 miliardi e possono essere reiscritte nella  competenza
degli esercizi successivi in relazione alle esigenze connesse con  le
liquidazioni da effettuare. Tali somme sono versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per l'anno 1990. 
  3. Con decreto del Ministro del  tesoro  puo'  essere  disposto  il
versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  delle   residue
disponibilita' esistenti sui conti correnti  di  tesoreria  non  piu'
operativi per il venir meno delle relative finalita'. 
  4. I limiti di valore previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955,  n.  72,  sono  elevati,
rispettivamente, a 100 e a  15  milioni  di  lire.  Con  decreti  del
Ministro delle finanze i predetti limiti possono essere adeguati ogni
tre anni in misura non superiore alla variazione dell'indice generale
dei prezzi al consumo accertata dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) per il triennio precedente; i decreti sono emanati  nel  mese
di gennaio del  quarto  anno  successivo  ed  hanno  effetto  per  un
triennio dall'anno in corso alla data della loro emanazione. Il primo
decreto sara' emanato nel mese di gennaio dell'anno  1993  in  misura
non  superiore  alla  variazione  percentuale  del  predetto  indice,
accertata al 31 dicembre 1992, intervenuta dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  5. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, da emanare entro 70 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto,  sono  stabiliti  i  criteri  per  la
rideterminazione, a decorrere dall'anno 1990, dei  canoni,  proventi,
diritti erariali ed indennizzi comunque  dovuti  per  l'utilizzazione
dei beni immobili del demanio  o  del  patrimonio  disponibile  dello
Stato  al  fine  di  aumentarli  fino  al  sestuplo,   se   derivanti
dall'applicazione di tariffe o misure stabilite in virtu' di leggi  o
regolamenti anteriori al 1' gennaio 1982 o da atti  o  situazioni  di
fatto posti  in  essere  prima  di  tale  data,  ovvero  al  fine  di
aumentarli fino al quadruplo  se  referiti  a  date  successive.  Gli
aumenti non si applicano ai canoni dovuti per  le  concessioni  delle
grandi derivazioni ad uso idroelettrico,  di  attingimento  di  acque
pubbliche per uso potabile o di irrigazione agricola, ne'  ai  canoni
per immobili concessi o locati ad uso alloggio  e  determinati  sulla
base della legge 27 luglio 1978,  n.  392,  o  dell'articolo  16  del
decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1' dicembre 1981, n. 692. 
  6. I decreti  previsti  dall'articolo  10,  commi  1,  6  e  7  del
decreto-legge 4 marzo 1989, n.  77,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono emanati di concerto anche con
il Ministro del tesoro. Nel decreto, da emanare ai sensi del comma  6
dello stesso articolo 10 per il 1990, sara' previsto  l'aumento  fino
al sestuplo della misura dei canoni fissati per  il  1989,  anche  in
deroga al limite stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 10.