Art. 13. 
  1. Per il biennio 1990-1991 e' autorizzata la  spesa  di  lire  300
miliardi annui al  fine  di  consentire,  entro  il  limite  di  tale
stanziamento, a parziale  copertura  dell'incremento  dei  costi  del
trasporto, la concessione di un credito di  imposta  a  favore  delle
imprese autorizzate all'esercizio  dell'autotrasporto  di  merci  per
conto di terzi iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui  alla
legge 6 giugno  1974,  n.  298,  da  valere  ai  fini  del  pagamento
dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul
reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui  redditi  e
dell'imposta sul valore aggiunto. 
  2. Con decreto del Ministro  dei  trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro delle finanze, da emanare entro il  31  gennaio  di  ciascun
anno, e' stabilito, sulla  base  delle  autorizzazioni  al  trasporto
merci per conto terzi in essere al 31 dicembre dell'anno  precedente,
l'ammontare di  credito  attribuibile  per  ciascun  autoveicolo.  Il
credito d'imposta non  compete  agli  autoveicoli  aventi  una  massa
complessiva a pieno carico non  superiore  a  3500  chilogrammi.  Per
l'anno 1990 il decreto deve essere emanato con effetto  dalla  stessa
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si   applicano   dai
versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di  acconto  per
il periodo d'imposta in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. L'eccedenza del credito  d'imposta  determinata  ai
sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento  della  prima
rata di tali acconti puo' essere scomputata, oltre  che  in  sede  di
versamento della seconda rata degli acconti e  del  saldo,  anche  in
occasione  dei  versamenti  dell'imposta  sul  valore   aggiunto   da
effettuare  successivamente  al  1'  giugno  1990.  Con  decreto  del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro 90  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite  le  modalita'
per la esposizione nella dichiarazione dei  redditi  del  credito  di
imposta utilizzato,  nonche'  per  i  relativi  controlli  e  per  le
comunicazioni  al   Ministero   del   tesoro   per   le   conseguenti
contabilizzazioni. 
  4. Gli importi di lire 15 mila e di lire 30 mila previsti, a titolo
di deduzione  forfetaria  di  spese  non  documentate,  dal  comma  8
dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono elevati rispettivamente a lire 22.500 ed a lire  45  mila  e  si
applicano anche ai soci  delle  societa'  in  nome  collettivo  e  in
accomandita   semplice,   se   anch'essi   effettuano   personalmente
trasporti. La detrazione compete anche in  caso  di  opzione  per  la
contabilita' ordinaria. 
  5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari  ad
annue lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, ed  alle
minori entrate derivanti dall'attuazione del  comma  4,  valutate  in
annue lire 30 miliardi a decorrere dal 1990, si  provvede  con  quota
parte delle maggiori entrate  derivanti  dai  provvedimenti  adottati
entro il 28 febbraio 1990 ai sensi della legge  9  ottobre  1987,  n.
417, concernente  modificazioni  dell'imposta  di  fabbricazione  sui
prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione e all'aumento dei
prezzi medi europei di tali prodotti, in deroga al  disposto  di  cui
all'articolo 1, comma 2, della suddetta legge. 
  6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.