Art. 14. 
  1. Le  disposizioni  dell'articolo  1,  comma  1,  lettera  b),  si
applicano agli interessi per prestiti e mutui agrari  contratti  dopo
il 31 dicembre 1989. 
  2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettere f), g), h)  ed
i), si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di  entrata
in vigore del presente decreto; per il periodo d'imposta precedente a
quello in corso alla predetta data, per il quale la dichiarazione dei
redditi e' presentata dopo il 31 dicembre 1989, ferma la misura della
elevazione prevista dalla predetta lettera i ), nella ipotesi di beni
gia' utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato
puo' essere eseguito nell'esercizio in cui i  beni  sono  entrati  in
funzione per la prima volta presso l'ultimo utilizzatore  e  nei  due
successivi, a condizione che detto ammortamento  anticipato  non  sia
gia' stato fiscalmente dedotto per tre periodi d'imposta da parte dei
precedenti possessori, ovvero per i residui  periodi  d'imposta,  nel
caso in cui i precedenti possessori  abbiano  dedotto  l'ammortamento
anticipato per uno o due periodi d'imposta. 
  3. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, lettere a), c), d)  ed
e), 2 e 3, primo periodo, si applicano a partire dalla  dichiarazione
dei redditi che deve essere  presentata  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto; le disposizioni dell'articolo  2,  commi
1, lettere a), b) e c), e 4, si applicano dal  periodo  d'imposta  in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4.  Le  disposizioni  dell'articolo   4,   nella   parte   in   cui
sostituiscono i commi secondo e terzo dell'articolo  30  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano
dalla dichiarazione da presentare nell'anno 1990; nella parte in  cui
aggiungono il quarto comma al predetto articolo 30 si applicano dalla
dichiarazione da presentare per  l'anno  1991;  nella  parte  in  cui
sostituiscono il  quarto  comma  dell'articolo  38-  bis  del  citato
decreto n. 633 del 1972 si applicano  ai  rimborsi  dovuti  dall'anno
1989. 
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 5,  comma  2,  si  applicano
anche agli avvisi di accertamento ed ai provvedimenti che irrogano le
sanzioni per i quali il termine per l'impugnazione e'  pendente  alla
data di entrata in vigore del  presente  decreto;  in  tali  casi  il
versamento  della  somma  dovuta   puo'   essere   effettuato   anche
successivamente alla presentazione del ricorso, ma non oltre sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.  Le  disposizioni  dell'articolo  5,  comma  4,  si
applicano anche alle controversie pendenti alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. Le disposizioni dell'articolo  5,  comma
1, nella parte in cui modificano gli articoli 19 e 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  636,  si  applicano
relativamente alle udienze fissate a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, mentre, nella parte  in  cui  modificano
l'articolo 22 del citato decreto n. 636 del 1972, si  applicano  alle
decisioni che, alla predetta data, non sono state ancora notificate o
comunicate ad entrambe le parti.