Art. 2. 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2 dell'articolo 51 e' aggiunta la seguente lettera: " c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attivita' agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87."; b) nel comma 2 dell'articolo 78 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c)."; c) nel comma 1 dell'articolo 95 le parole "da 52 a 78" sono sostituite dalle seguenti: "da 52 a 77"; d) nell'articolo 40, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo quanto disposto nell'articolo 77, comma 1"; e) nell'articolo 77, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli immobili di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 40 si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario o, per i soggetti indicati nell'articolo 79, nel registro dei beni ammortizzabili". 2. Le disposizioni introdotte nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per effetto delle lettere d) ed e) del comma 1, si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 1987. 3. Gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indicati nell'inventario redatto o vidimato ai sensi dell'articolo 2217 del codice civile relativo al periodo di imposta in corso nell'anno 1988 si considerano, per detto periodo di imposta, relativi all'impresa purche' indicati nell'inventario relativo al periodo di imposta in corso nell'anno 1989 o, per i soggetti indicati nell'articolo 79 dello stesso testo unico, nel registro dei beni ammortizzabili; non si fa luogo a rimborso delle imposte dovute in conseguenza della diversa qualificazione degli immobili per il periodo di imposta 1988. 4. I soggetti indicati nell'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono attivita' di allevamento, sono obbligati a tenere anche le scritture contabili previste dall'articolo 18- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 5. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, per l'anno 1990, la determinazione dei redditi dei fabbricati e' effettuata sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1989 con il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 1988. 6. Ai conferimenti di aziende agricole in societa' costituite o da costituire, eseguiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1991, si applicano, agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.