Art. 2. 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 2 dell'articolo 51 e' aggiunta la seguente  lettera:
" c) i redditi dei terreni, per  la  parte  derivante  dall'esercizio
delle attivita' agricole di cui all'articolo 29, pur  se  nei  limiti
ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere  a)  e
b) del comma 1 dell'articolo 87."; 
    b) nel comma 2 dell'articolo 78 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano  nei
confronti dei redditi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c)."; 
    c) nel comma 1 dell'articolo 95 le  parole  "da  52  a  78"  sono
sostituite dalle seguenti: "da 52 a 77"; 
    d) nell'articolo 40, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "salvo quanto disposto nell'articolo 77, comma 1"; 
    e) nell'articolo 77, comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: "Gli  immobili  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  2
dell'articolo 40 si considerano relativi all'impresa solo se indicati
nell'inventario o, per i  soggetti  indicati  nell'articolo  79,  nel
registro dei beni ammortizzabili". 
  2. Le disposizioni introdotte nel testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, per effetto delle lettere d) ed e)  del  comma
1, si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a  quello
in corso al 31 dicembre 1987. 
  3. Gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo
77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  indicati
nell'inventario redatto o vidimato ai sensi  dell'articolo  2217  del
codice civile relativo al periodo di imposta in corso nell'anno  1988
si considerano, per detto periodo di  imposta,  relativi  all'impresa
purche' indicati nell'inventario relativo al periodo  di  imposta  in
corso nell'anno 1989 o, per  i  soggetti  indicati  nell'articolo  79
dello stesso testo unico, nel registro dei beni  ammortizzabili;  non
si fa luogo a rimborso delle  imposte  dovute  in  conseguenza  della
diversa qualificazione degli immobili per il periodo di imposta 1988. 
  4. I soggetti indicati nell'articolo 51, comma 2, lettera  c),  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  che  svolgono
attivita' di allevamento, sono obbligati a tenere anche le  scritture
contabili previste dall'articolo 18- bis del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  5. Ai fini della  determinazione  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche  e
dell'imposta locale sui redditi, per l'anno 1990,  la  determinazione
dei redditi dei fabbricati e' effettuata sulla base delle rendite del
nuovo catasto edilizio urbano  moltiplicate  per  i  coefficienti  di
aggiornamento stabiliti per l'anno 1989 con il decreto  del  Ministro
delle finanze 16 dicembre 1988, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 298 del 21 dicembre 1988. 
  6. Ai conferimenti di aziende agricole in societa' costituite o  da
costituire, eseguiti dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto  fino  al  31  dicembre  1991,  si  applicano,  agli  effetti
dell'imposta comunale sull'incremento di valore  degli  immobili,  le
disposizioni di cui all'articolo 6, settimo comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.