Art. 4. 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  il  primo  periodo  del  terzo  comma  dell'articolo  19   e'
sostituito dal seguente: "Se  il  contribuente  ha  effettuato  anche
operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 la detrazione e'  ridotta
della percentuale corrispondente al rapporto  tra  l'ammontare  delle
operazioni  esenti  effettuate  nell'anno  e  il  volume  di   affari
dell'anno stesso, arrotondata  all'unita'  superiore  o  inferiore  a
seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi."; 
    b) il secondo e il terzo comma dell'articolo 30  sono  sostituiti
dai seguenti: 
  "Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare  detraibile
di cui al n. 3)  dell'articolo  28,  aumentato  delle  somme  versate
mensilmente,  e'  superiore  a  quello  dell'imposta  relativa   alle
operazioni imponibili di cui al  n.  1)  dello  stesso  articolo,  il
contribuente ha diritto  di  computare  l'importo  dell'eccedenza  in
detrazione nell'anno successivo  annotandolo  nel  registro  indicato
nell'articolo 25, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui
ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attivita'. 
  Il contribuente puo' chiedere in  tutto  o  in  parte  il  rimborso
dell'eccedenza detraibile, se di  importo  superiore  a  lire  cinque
milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione: 
    a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attivita' che
comportano l'effettuazione di  operazioni  soggette  ad  imposta  con
aliquote inferiori a quelle dell'imposta  relativa  agli  acquisti  e
alle importazioni; 
    b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli
8,  8-  bis  e  9  per  un  ammontare  superiore  al  25  per   cento
dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; 
    c)   limitatamente   all'imposta    relativa    all'acquisto    o
all'importazione di beni ammortizzabili, nonche' di  beni  e  servizi
per studi e ricerche; 
    d)  quando  effettua  prevalentemente  operazioni  non   soggette
all'imposta per effetto dell'articolo 7; 
    e) quando si trova nelle condizioni previste  dal  secondo  comma
dell'articolo 17. 
  Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente  terzo
comma puo' chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante
dalla dichiarazione annuale, se  dalle  dichiarazioni  dei  due  anni
precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal  caso  il  rimborso
puo' essere richiesto per un  ammontare  comunque  non  superiore  al
minore degli importi delle predette eccedenze. 
  Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale  saranno  stabiliti  gli  elementi,   da   indicare   nella
dichiarazione o in apposito allegato, che, in relazione all'attivita'
esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si
richiede il rimborso. 
  Agli effetti della norma di cui all'articolo 73, ultimo  comma,  le
disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente  articolo
si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e  dalle
societa' controllanti."; 
    c) il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 38-  bis
sono sostituiti dai seguenti: 
  "I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti,  su  richiesta
fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza
del termine di presentazione  della  dichiarazione  prestando,  prima
dell'esecuzione del rimborso e  per  la  durata  di  due  anni  dallo
stesso, cauzione in titoli di  Stato  o  garantiti  dallo  Stato,  al
valore di borsa,  ovvero  fideiussione  rilasciata  da  un'azienda  o
istituto di credito, comprese le casse rurali  e  artigiane  indicate
nel primo comma dell'articolo 38, o da una impresa commerciale che  a
giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie  di
solvibilita'  o  mediante  polizza  fideiussoria  rilasciata  da   un
istituto o  impresa  di  assicurazione.  Sulle  somme  rimborsate  si
applicano gli interessi  in  ragione  del  9  per  cento  annuo,  con
decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata
presentata la dichiarazione, non computando il periodo  intercorrente
tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data  della
loro consegna, quando superi quindici giorni. 
  Il contribuente puo' ottenere il rimborso in  relazione  a  periodi
inferiori  all'anno,  prestando  le  garanzie  indicate   nel   comma
precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma
dell'articolo 30. 
  Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei
reati di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei  rimborsi  prevista  nei  commi
precedenti e' sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta
sul valore aggiunto indicata  nelle  fatture  o  in  altri  documenti
illecitamente  emessi  od  utilizzati,  fino  alla  definizione   del
relativo procedimento penale. 
  Ai rimborsi previsti nei commi  precedenti  e  al  pagamento  degli
interessi provvede il competente ufficio utilizzando  i  fondi  della
riscossione, eventualmente aumentati delle somme  riscosse  da  altri
uffici dell'imposta sul valore aggiunto.  Ai  fini  della  formazione
della  giacenza  occorrente  per  l'effettuazione  dei  rimborsi   e'
autorizzata  dilazione  per  il  versamento  all'erario  dell'imposta
riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso  provvedersi  con  i  normali
stanziamenti di bilancio.".