Art. 5. 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
636, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo  19,  dopo  il  secondo  comma  e'  aggiunto  il
seguente: 
  "Almeno una udienza  per  ogni  mese  e  per  ciascuna  sezione  e'
riservata alla trattazione di controversie per le  quali  l'ammontare
dei  tributi  accertati  e  delle  conseguenti  soprattasse  e   pene
pecuniarie non sia  inferiore  a  cento  milioni  di  lire;  un'altra
udienza per ogni mese e per ciascuna sezione  e'  altresi'  riservata
comunque alla trattazione di controversie nei confronti  di  societa'
con personalita' giuridica."; 
    b) nell'articolo  22,  dopo  il  secondo  comma  e'  aggiunto  il
seguente: 
  "L'atto di appello proposto dall'ufficio tributario, se l'ammontare
dei tributi, dei maggiori tributi, delle  soprattasse  e  delle  pene
pecuniarie non supera  complessivamente  lire  cinque  milioni,  deve
recare,  a  pena  di  inammissibilita',  il  visto   dell'ispettorato
compartimentale territorialmente competente. La disposizione  non  si
applica quando l'atto  di  appello  e'  proposto  dall'intendente  di
finanza."; 
    c) nell'articolo 27,  terzo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "; si applicano le  disposizioni  del  terzo  comma
dell'articolo 19.". 
  2. Fermo restando il disposto dell'articolo 54, ultimo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
dell'articolo 58, quarto comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,   le   pendenze   tributarie
conseguenti  alla  notifica  degli  avvisi  di  accertamento  e   dei
provvedimenti che irrogano le sanzioni possono essere definite con il
pagamento, entro sessanta giorni dalla notifica stessa, di una  somma
corrispondente all'80 per cento dei tributi o  dei  maggiori  tributi
accertati, delle soprattasse dovute e delle pene pecuniarie irrogate,
qualora l'importo complessivo non risulti  superiore  a  lire  cinque
milioni. 
  3. In calce agli atti di cui  al  comma  2,  oltre  all'indicazione
prescritta  dal  secondo  comma  dell'articolo  16  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e' apposta anche
l'indicazione della facolta' ivi prevista. 
  4. Le controversie indicate  nel  comma  2  pendenti  dinanzi  alle
commissioni  tributarie,  il  cui  importo  complessivo  non  risulti
superiore a lire dieci milioni, possono essere definite fino a quando
non sia intervenuta la  decisione  della  commissione  tributaria  di
secondo grado con il pagamento di una somma pari al 90 per cento  dei
tributi ancora controversi e delle residue somme  per  soprattasse  e
per  sanzioni  pecuniarie.   Dell'avvenuto   pagamento   viene   data
comunicazione al  presidente  della  commissione,  che,  con  propria
ordinanza, dichiara cessata la materia del contendere. 
  5. Ai fini della definizione delle pendenze e delle controversie di
cui ai commi 2 e 4, gli interessi sono versati  contestualmente  alle
somme dovute ai sensi dei predetti commi e vanno calcolati decorso un
semestre dalla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
dichiarazione, per ogni semestre intero successivo fino alla data del
pagamento, nella misura prevista dall'articolo  20  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  6. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita'  per  l'effettuazione
dei versamenti di cui ai commi 2 e 4. 
  7. La misura delle imposte o delle maggiori imposte prevista  dalle
lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 15  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   e'
rispettivamente  elevata  a  due  terzi  dell'imposta  corrispondente
all'imponibile o  al  maggior  imponibile  deciso  dalla  commissione
tributaria di primo grado e a tre  quarti  di  quella  corrispondente
all'imponibile o al maggior imponibile determinato dalla  commissione
tributaria di secondo grado. La misura dell'imposta o della  maggiore
imposta sul valore aggiunto prevista dai  numeri  1),  2)  e  3)  del
secondo comma dell'articolo  60  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' rispettivamente  elevata  alla
meta'   dell'ammontare   accertato   dall'ufficio,   a   due    terzi
dell'ammontare accertato dalla commissione tributaria di primo  grado
e a tre quarti di quello accertato dalla  commissione  tributaria  di
secondo grado. 
  8. Se alcuni  elementi  del  maggior  imponibile  e  della  maggior
imposta accertati ai fini delle imposte sui  redditi  e  dell'imposta
sul valore  aggiunto  non  sono  oggetto  di  ricorso  da  parte  del
contribuente, la riscossione provvisoria, di cui all'articolo 15  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed
il pagamento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  devono  essere   effettuati
computando per il loro intero ammontare i suddetti elementi. 
  9. Oltre le somme  indicate  nell'articolo  15,  primo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e
nell'articolo 60, secondo comma, n. 1), del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono  essere  iscritti  a
ruolo e pagati anche i relativi interessi. 
  10. Le soprattasse relative alle imposte sui redditi ed all'imposta
sul valore aggiunto devono essere iscritte a ruolo e pagate,  in  via
provvisoria,  dopo  la  decisione  della  commissione  tributaria  di
secondo grado assoggettata ad ulteriore gravame nelle  stesse  misure
previste per i tributi cui si riferiscono. 
  11. Sulle soprattasse di cui al comma 10 si applicano gli interessi
a decorrere dal sessantesimo  giorno  successivo  alla  notificazione
dell'atto con cui tali sanzioni sono state irrogate.