Art. 7. 
  1. Con effetto dall'anno 1990, le aliquote  di  importo  fisso  dei
tributi e i  tributi  in  misura  fissa  i  cui  importi  sono  stati
stabiliti in data anteriore  al  30  settembre  1989  possono  essere
adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
proposta  del  Ministro  delle  finanze,  previa  deliberazione   del
Consiglio dei Ministri, nei limiti delle variazioni  percentuali  del
valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai  e
di impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli
importi  e  le  misure  vigenti  dei  predetti  tributi  sono   stati
determinati, rispetto al valore del medesimo indice  rilevato  al  30
settembre 1989. 
  2. Con decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta  del  Ministro  delle  finanze,  previa  deliberazione   del
Consiglio dei Ministri, le aliquote di importo fisso dei  tributi,  i
tributi in misura fissa, le tariffe fisse e quelle  proporzionali  di
cui  alla  tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, esclusa quella di cui al numero 7
del titolo II dell'indicata tabella, nonche' le  pene  pecuniarie  in
misura fissa, possono, tenuto conto degli obiettivi programmatici  di
politica economica, essere adeguati ogni due anni  nei  limiti  delle
variazioni percentuali del valore medio  dell'indice  dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di operai  e  di  impiegati  rilevato  al  30
settembre del secondo anno antecedente quello in cui il decreto viene
emanato rispetto  al  valore  del  medesimo  indice  rilevato  al  30
settembre dell'anno in corso alla data del  medesimo  decreto.  Salvo
quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, i decreti possono prevedere
che l'imposta di fabbricazione e  la  corrispondente  sovrimposta  di
confine sui prodotti ivi  indicati  siano  adeguate  entro  i  limiti
quantitativi idonei a far variare i prezzi al  consumo  dei  prodotti
stessi  in  misura  corrispondente  alle  predette  variazioni  degli
indici. 
  3. I decreti previsti dai commi 1 e  2  accertano  l'entita'  delle
variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la  data  da  cui
essi sono applicati. 
  4. Con decreto del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione  economica,
sono individuati i tributi  che,  in  ragione  della  loro  oggettiva
importanza e della complessita' che la loro gestione  comporta,  sono
indicativi ai  fini  della  valutazione  del  recupero  dell'evasione
fiscale. Nello stesso decreto sono fissati i criteri in base ai quali
si procede alla stima delle correlative entrate, tenendo conto  della
evoluzione   economica,   dell'andamento    dell'inflazione,    delle
variazioni normative  e  degli  altri  elementi  che  incidono  sulle
previsioni di gettito. A decorrere dall'anno 1990, l'eccedenza  netta
delle entrate, rilevata a consuntivo con i  predetti  criteri,  sulla
base dei dati relativi all'anno precedente e tenuto conto del  quadro
economico effettivamente verificatosi, e'  determinata  entro  il  30
settembre di ciascun anno con decreto del Ministro delle finanze,  di
concerto  con  i  Ministri  del  tesoro  e  del  bilancio   e   della
programmazione economica. Il primo decreto e'  emanato  entro  il  30
settembre 1990. Nella legge finanziaria relativa all'anno  successivo
gli importi come sopra determinati sono attribuiti alla riduzione del
carico tributario relativo alle imposte sui redditi, salvo una quota,
stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con  il
Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative,    che     e'     destinata     al     potenziamento
dell'Amministrazione finanziaria e attribuita agli appositi  capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.