Art. 3. 
  1.  Le  partecipazioni  acquisite  dalla  SIMEST  S.p.a.  ai  sensi
dell'articolo 1 non possono comunque superare il  15  per  cento  del
capitale o fondo sociale della societa'  o  impresa  mista  e  devono
essere cedute, a prezzo  non  inferiore  ai  valori  correnti,  entro
quattro   anni   dalla   prima   acquisizione.   Il   consiglio    di
amministrazione puo' prorogare tale termine al massimo  di  un  altro
anno ove le condizioni di avviamento indicate  nel  progetto  abbiano
subito modifiche sostanziali non prevedibili. 
  2. Le cessioni di cui al comma 1 sono effettuate anticipatamente in
caso  di  conseguimento   degli   obiettivi   cui   l'intervento   e'
finalizzato, ovvero in caso di perdite in  due  esercizi  consecutivi
complessivamente superiori ad un  terzo  del  capitale  o  del  fondo
sociale della societa' o impresa mista partecipata. 
  3. L'acquisizione di partecipazioni da parte della SIMEST S.p.a. e'
subordinata all'impegno degli altri azionisti o partecipanti italiani
a riacquistare le partecipazioni  stesse  nei  termini  e  al  prezzo
indicati ai commi 1 e 2. Tale impegno deve essere assistito da idonea
garanzia. 
  4. Una quota delle  partecipazioni  complessivamente  assunte  deve
essere effettuata mediante il  conferimento  di  servizi  o  comunque
destinata all'acquisizione di questi. Tale quota e' determinata  ogni
anno dal Ministro del commercio con l'estero,  sentiti  il  direttore
generale della  Sezione  speciale  per  l'assicurazione  del  credito
all'esportazione  (SACE),  il  direttore  generale  del  Mediocredito
centrale e il  direttore  generale  dell'Istituto  nazionale  per  il
commercio estero. 
  5. Le somme  rivenienti  dalle  cessioni  effettuate  dalla  SIMEST
S.p.a. sono  dalla  stessa  destinate  alla  realizzazione  di  nuovi
interventi. 
  6. Allo scioglimento della SIMEST S.p.a. il relativo patrimonio  e'
ripartito tra i soci. La quota di proprieta' dello Stato e' riversata
ad apposito capitolo  dello  stato  di  previsione  dell'entrata  del
bilancio dello Stato.