Art. 3. 1. Le partecipazioni acquisite dalla SIMEST S.p.a. ai sensi dell'articolo 1 non possono comunque superare il 15 per cento del capitale o fondo sociale della societa' o impresa mista e devono essere cedute, a prezzo non inferiore ai valori correnti, entro quattro anni dalla prima acquisizione. Il consiglio di amministrazione puo' prorogare tale termine al massimo di un altro anno ove le condizioni di avviamento indicate nel progetto abbiano subito modifiche sostanziali non prevedibili. 2. Le cessioni di cui al comma 1 sono effettuate anticipatamente in caso di conseguimento degli obiettivi cui l'intervento e' finalizzato, ovvero in caso di perdite in due esercizi consecutivi complessivamente superiori ad un terzo del capitale o del fondo sociale della societa' o impresa mista partecipata. 3. L'acquisizione di partecipazioni da parte della SIMEST S.p.a. e' subordinata all'impegno degli altri azionisti o partecipanti italiani a riacquistare le partecipazioni stesse nei termini e al prezzo indicati ai commi 1 e 2. Tale impegno deve essere assistito da idonea garanzia. 4. Una quota delle partecipazioni complessivamente assunte deve essere effettuata mediante il conferimento di servizi o comunque destinata all'acquisizione di questi. Tale quota e' determinata ogni anno dal Ministro del commercio con l'estero, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero. 5. Le somme rivenienti dalle cessioni effettuate dalla SIMEST S.p.a. sono dalla stessa destinate alla realizzazione di nuovi interventi. 6. Allo scioglimento della SIMEST S.p.a. il relativo patrimonio e' ripartito tra i soci. La quota di proprieta' dello Stato e' riversata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.