La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                            Reintegrazione
  1.  I  primi due commi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, sono sostituiti dai seguenti:
  "Ferme    restando   l'esperibilita'   delle   procedure   previste
dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la
sentenza  con  cui  dichiara  inefficace  il  licenziamento  ai sensi
dell'articolo 2 della  predetta  legge  o  annulla  il  licenziamento
intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara
la nullita' a norma della legge stessa, ordina al datore  di  lavoro,
imprenditore  e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento,
filiale, ufficio o reparto autonomo  nel  quale  ha  avuto  luogo  il
licenziamento  occupa alle sue dipendenze piu' di quindici prestatori
di lavoro o piu' di cinque se trattasi di imprenditore  agricolo,  di
reintegrare  il  lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si
applicano  altresi'  ai  datori  di  lavoro,   imprenditori   e   non
imprenditori,  che  nell'ambito  dello stesso comune occupano piu' di
quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo  ambito
territoriale  occupano  piu'  di cinque dipendenti, anche se ciascuna
unita' produttiva,  singolarmente  considerata,  non  raggiunge  tali
limiti,  e  in  ogni  caso  al  datore  di lavoro, imprenditore e non
imprenditore,  che  occupa  alle  sue  dipendenze  piu'  di  sessanta
prestatori di lavoro.
  Ai  fini  del  computo  del  numero dei prestatori di lavoro di cui
primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto
di  formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto,
tenendo  conto,  a  tale  proposito,  che  il  computo  delle  unita'
lavorative fa riferimento all'orario  previsto  dalla  contrattazione
collettiva  del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del
datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e  in  linea
collaterale.
  Il  computo  dei  limiti  occupazionali di cui al secondo comma non
incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni  finanziarie  o
creditizie.
  Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore
di lavoro al risarcimento del danno  subito  dal  lavoratore  per  il
licenziamento   di   cui   sia   stata   accertata   l'inefficacia  o
l'invalidita' stabilendo un'indennita' commisurata alla  retribuzione
globale   di  fatto  dal  giorno  del  licenziamento  sino  a  quello
dell'effettiva  reintegrazione  e  al   versamento   dei   contributi
assistenziali  e  previdenziali  dal  momento  del  licenziamento  al
momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni  caso  la  misura  del
risarcimento  non  potra'  essere  inferiore  a  cinque mensilita' di
retribuzione globale di fatto.
  Fermo  restando  il  diritto  al  risarcimento del danno cosi' come
previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro e' data la facolta'
di  chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione
nel posto di lavoro, un'indennita'  pari  a  quindici  mensilita'  di
retribuzione  globale  di  fatto.  Qualora il lavoratore entro trenta
giorni dal ricevimento dell'invito del datore  di  lavoro  non  abbia
ripreso  servizio,  ne'  abbia  richiesto  entro  trenta giorni dalla
comunicazione   del   deposito   della    sentenza    il    pagamento
dell'indennita'  di  cui  al presente comma, il rapporto di lavoro si
intende risolto allo spirare dei termini predetti".
 
          AVVERTENZA
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo dell'art. 18 della legge n. 300/1970 (Norme
          sulla tutela della  liberta'  e  dignita'  dei  lavoratori,
          della  liberta'  sindacale  e  dell'attivita' sindacale nei
          luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato
          dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  18  (Reintegrazione nel posto di lavoro). - Ferma
          restando l'esperibilita' delle procedure previste dall'art.
          7  della  legge  15  luglio 1966, n. 604, il giudice con la
          sentenza con cui dichiara inefficace  il  licenziamento  ai
          sensi  dell'art.  2  della  predetta  legge  o  annulla  il
          licenziamento intimato senza giusta  causa  o  giustificato
          motivo,  ovvero ne dichiara la nullita' a norma della legge
          stessa, ordina al datore  di  lavoro,  imprenditore  e  non
          imprenditore,  che in ciascuna sede, stabilimento, filiale,
          ufficio o reparto autonomo nel  quale  ha  avuto  luogo  il
          licenziamento  occupa  alle sue dipendenze piu' di quindici
          prestatori di lavoro  o  piu'  di  cinque  se  trattasi  di
          imprenditore  agricolo,  di  reintegrare  il lavoratore nel
          posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresi' ai
          datori  di  lavoro,  imprenditori  e  non imprenditori, che
          nell'ambito dello stesso comune occupano piu'  di  quindici
          dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
          territoriale occupano piu' di cinque dipendenti,  anche  se
          ciascuna  unita' produttiva, singolarmente considerata, non
          raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di  lavoro,
          imprenditore  e  non  imprenditore,  che  occupa  alle  sue
          dipendenze piu' di sessanta prestatori di lavoro.
             Ai  fini del computo del numero dei prestatori di lavoro
          di cui al primo comma si tiene conto anche  dei  lavoratori
          assunti   con   contratto   di  formazione  e  lavoro,  dei
          lavoratori assunti  con  contratto  a  tempo  indeterminato
          parziale,  per  la  quota  di orario effettivamente svolto,
          tenendo conto, a  tale  proposito,  che  il  computo  delle
          unita'  lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla
          contrattazione collettiva del settore. Non si computano  il
          coniuge  ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo
          grado in linea diretta e in linea collaterale.
             Il  computo  dei  limiti occupazionali di cui al secondo
          comma  non  incide  su  norme  o  istituti  che   prevedono
          agevolazioni finanziarie o creditizie.
             Il  giudice  con  la  sentenza  di  cui  al  primo comma
          condanna il datore di  lavoro  al  risarcimento  del  danno
          subi'to  dal  lavoratore  per  il  licenziamento di cui sia
          stata accertata l'inefficacia  o  l'invalidita'  stabilendo
          un'indennita'  commisurata  alla  retribuzione  globale  di
          fatto  dal  giorno  del   licenziamento   sino   a   quello
          dell'effettiva   reintegrazione   e   al   versamento   dei
          contributi assistenziali e previdenziali  dal  momento  del
          licenziamento  al momento dell'effettiva reintegrazione; in
          ogni caso la misura  del  risarcimento  non  potra'  essere
          inferiore  a  cinque  mensilita' di retribuzione globale di
          fatto.
             Fermo  restando  il  diritto  al  risarcimento del danno
          cosi' come previsto  al  quarto  comma,  al  prestatore  di
          lavoro  e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro
          in sostituzione della reintegrazione nel posto  di  lavoro,
          un'indennita'  pari  a  quindici mensilita' di retribuzione
          globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni
          dal  ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia
          ripreso servizio, ne' abbia richiesto entro  trenta  giorni
          dalla   comunicazione   del   deposito  della  sentenza  il
          pagamento dell'indennita' di  cui  al  presente  comma,  il
          rapporto  di  lavoro  si  intende  risolto allo spirare dei
          termini predetti.
             La  sentenza  pronunciata  nel  giudizio di cui al primo
          comma e' provvisoriamente esecutiva.
             Nell'ipotesi  di  licenziamento  dei  lavoratori  di cui
          all'art. 22, su istanza  congiunta  del  lavoratore  e  del
          sindacato  cui  questi  aderisce  o  conferisca mandato, il
          giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, puo'
          disporre   con  ordinanza,  quando  ritenga  irrilevanti  o
          insufficienti gli elementi di prova forniti dal  datore  di
          lavoro,  la  reintegrazione  del  lavoratore  nel  posto di
          lavoro.
             L'ordinanza  di  cui  al  comma  precedente  puo' essere
          impugnata con reclamo immediato  al  giudice  medesimo  che
          l'ha  pronunciata.  Si  applicano le disposizioni dell'art.
          178, terzo, quarto, quinto e  sesto  comma  del  codice  di
          procedura civile.
             L'ordinanza  puo'  essere  revocata  con la sentenza che
          decide la causa.
             Nell'ipotesi  di  licenziamento  dei  lavoratori  di cui
          all'art. 22, il datore di lavoro  che  non  ottempera  alla
          sentenza  di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui
          al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che
          l'ha  pronunciata,  e'  tenuto  anche,  per  ogni giorno di
          ritardo,  al  pagamento  a  favore  del  Fondo  adeguamento
          pensioni  di  una somma pari all'importo della retribuzione
          dovuta al lavoratore".
             Si  riporta il testo dell'art. 7 della legge n. 604/1966
          (Norme sui licenziamenti individuali):
             "Art.  7.  -  Quando  il  prestatore di lavoro non possa
          avvalersi delle procedure previste dai contratti collettivi
          o  dagli  accordi  sindacali,  puo' promuovere, entro venti
          giorni dalla comunicazione del licenziamento  ovvero  dalla
          comunicazione  dei  motivi ove questa non sia contestuale a
          quella del licenziamento,  il  tentativo  di  conciliazione
          presso  l'ufficio  provinciale  del  lavoro e della massima
          occupazione.
             Le  parti  possono  farsi  assistere  dalle associazioni
          sindacali a cui sono iscritte  o  alle  quali  conferiscono
          mandato.
             Il   relativo   verbale   di   conciliazione,  in  copia
          autenticata  dal  direttore  dell'ufficio  provinciale  del
          lavoro  e  della  massima  occupazione,  acquista  forza di
          titolo esecutivo con decreto del pretore.
             Il   termine   di   cui  al  primo  comma  dell'articolo
          precedente  e'   sospeso   dal   giorno   della   richiesta
          all'ufficio   provinciale   del   lavoro  e  della  massima
          occupazione fino alla data della comunicazione del deposito
          in  cancelleria  del  decreto  del pretore, di cui al comma
          precedente o, nel caso  di  fallimento,  del  tentativo  di
          conciliazione, fino alla data del relativo verbale.
             In caso di esito negativo nel tentativo di conciliazione
          di  cui  al  primo  comma   le   parti   possono   definire
          consensualmente    la   controversia   mediante   arbitrato
          irrituale".