Art. 2.
                Riassunzione o risarcimento del danno
  1.  I  datori  di  lavoro  privati, imprenditori non agricoli e non
imprenditori, e gli enti pubblici di cui all'articolo 1  della  legge
15  luglio  1966,  n.  604,  che occupano alle loro dipendenze fino a
quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori  agricoli  che
occupano  alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con
il criterio di cui all'articolo 18 della legge  20  maggio  1970,  n.
300,  come  modificato  dall'articolo  1  della  presente legge, sono
soggetti all'applicazione delle disposizioni di  cui  alla  legge  15
luglio 1966, n. 604, cosi' come modificata dalla presente legge. Sono
altresi' soggetti all'applicazione di dette disposizioni i datori  di
lavoro  che  occupano  fino  a  sessanta  dipendenti, qualora non sia
applicabile il disposto dell'articolo 18 della legge 20 maggio  1970,
n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.
  2.  L'articolo  2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 2. - 1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore,
deve comunicare  per  iscritto  il  licenziamento  al  prestatore  di
lavoro.
   2.  Il  prestatore  di lavoro puo' chiedere, entro quindici giorni
dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato  il  recesso:  in
tal  caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta,
comunicarli per iscritto.
   3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 e' inefficace.
   4.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si
applicano anche ai dirigenti".
  3.  L'articolo  8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  8.  -  1.  Quando  risulti  accertato  che non ricorrono gli
estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo,  il
datore di lavoro e' tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro
il termine di tre  giorni  o,  in  mancanza,  a  risarcire  il  danno
versandogli un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed
un massimo di 6 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto,
avuto  riguardo  al  numero  dei dipendenti occupati, alle dimensioni
dell'impresa, all'anzianita' di servizio del prestatore di lavoro, al
comportamento  e alle condizioni delle parti. La misura massima della
predetta indennita' puo' essere maggiorata fino a 10  mensilita'  per
il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai dieci anni e fino
a 14 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita'  superiore
ai  venti  anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa piu' di
quindici prestatori di lavoro".
 
          Note all'art. 2:
             -  Il  testo  dell'art.  1 della legge n. 604/1966 e' il
          seguente:
             "Art. 1. - Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
          intercedente con  datori  di  lavoro  privati  o  con  enti
          pubblici,  ove la stabilita' non sia assicurata da norme di
          legge,  di  regolamento  e  di   contratto   collettivo   o
          individuale,  il licenziamento del prestatore di lavoro non
          puo' avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art.  2119
          del codice civile o per giustificato motivo".
             -  Per  il  titolo  della  legge  n. 604/1966 si veda la
          precedente nota all'art. 1.