Art. 3.
                    Licenziamento discriminatorio
  1. Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi
dell'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604,  e  dell'articolo
15  della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo
13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903,  e'  nullo  indipendentemente
dalla  motivazione  addotta  e  comporta, quale che sia il numero dei
dipendenti occupati dal datore di  lavoro,  le  conseguenze  previste
dall'articolo  18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato
dalla  presente  legge.  Tali  disposizioni  si  applicano  anche  ai
dirigenti.
 
          Note all'art. 3:
             -  Il  testo  dell'art.  4 della legge n. 604/1966 e' il
          seguente:
             "Art.  4.  -  Il licenziamento determinato da ragioni di
          credo politico o fede religiosa,  dell'appartenenza  ad  un
          sindacato  e  dalla partecipazione ad attivita' sindacabili
          e' nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata".
             -  Il  testo  dell'art. 15 della legge n. 300/1970, come
          modificato dalla legge n. 903/1977, e' il seguente:
             "Art.  15  (Atti  discriminatori).  - E' nullo qualsiasi
          patto od atto diretto a:
               a)  subordinare  l'occupazione  di  un lavoratore alla
          condizione che aderisca o non aderisca ad una  associazione
          sindacale ovvero cessi di farne parte;
               b)   licenziare  un  lavoratore,  discriminarlo  nella
          assegnazione di qualifiche o mansioni,  nei  trasferimenti,
          nei   provvedimenti  disciplinari,  o  recargli  altrimenti
          pregiudizio a causa  della  sua  affiliazione  o  attivita'
          sindacale  ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
             Le  disposizioni di cui al comma precedente si applicano
          altresi' ai patti o atti diretti a fini di  discriminazione
          politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso".
             -  Per  il testo dell'art. 18 della legge n. 300/1970 si
          veda la precedente nota all'art. 1.