Art. 4.
                       Area di non applicazione
  1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni
degli  articoli  1  e  2  non  trovano  applicazione   nei   rapporti
disciplinati  dalla legge 2 aprile 1958, n. 339. La disciplina di cui
all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,  come  modificato
dall'articolo  1  della  presente  legge,  non trova applicazione nei
confronti dei datori di lavoro non imprenditori  che  svolgono  senza
fini  di lucro attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di
istruzione ovvero di religione o di culto.
  2.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 18 della legge 20 maggio
1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e
dell'articolo  2  non  si  applicano  nei confronti dei prestatori di
lavoro ultrasessantenni, in  possesso  dei  requisiti  pensionistici,
sempre  che  non  abbiano  optato per la prosecuzione del rapporto di
lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22  dicembre  1981,
n.  791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982,
n. 54.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  dell'articolo  3  della
presente  legge e dell'articolo 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
 
           Note all'art. 4:
             - Il titolo della legge n. 339/1958 e' il seguente: "Per
          la tutela del rapporto di lavoro domestico".
             -  Per  il testo dell'art. 18 della legge n. 300/1970 si
          veda la precedente nota all'art. 1.
             -   Il   testo   dell'art.   6   del  D.L.  n.  791/1981
          (Disposizioni in materia previdenziale) e' il seguente:
             "Art.  6.  -  Gli  iscritti  all'assicurazione  generale
          obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
          superstiti  ed  alle  gestioni  sostitutive,  esclusive  ed
          esonerative della medesima, i quali non  abbiano  raggiunto
          l'anzianita'   contributiva   massima  utile  prevista  dai
          singoli  ordinamenti,  possono  optare  di   continuare   a
          prestare  la  loro  opera  fino  al perfezionamento di tale
          requisito  o  per  incrementare   la   propria   anzianita'
          contributiva   e  comunque  non  oltre  il  compimento  del
          sessantacinquesimo anno di  eta',  sempreche'  non  abbiano
          ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a
          carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od
          esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria.
             L'esercizio  della  facolta'  di cui al comma precedente
          deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei  mesi
          prima della data di conseguimento del diritto alla pensione
          di vecchiaia (*).
             Per  gli  assicurati  che alla data di entrata in vigore
          del presente decreto prestano ancora attivita'  lavorativa,
          pur  avendo  maturato  i  requisiti  per avere diritto alla
          pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione  al
          datore   di  lavoro  di  cui  al  comma  precedente.   Tale
          disposizione si applica anche agli assicurati che  maturano
          i  requisiti  previsti  entro  i  sei  mesi successivi alla
          entrata in vigore del presente decreto.  In  tale  caso  la
          comunicazione  al  datore  di lavoro deve essere effettuata
          non oltre la data  in  cui  i  predetti  requisiti  vengono
          maturati (*).
             Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di
          cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati,  si
          applicano  le  disposizioni  della legge 15 luglio 1966, n.
          604, in deroga all'art.  11 della legge stessa.
             Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui
          ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia  decorre  dal
          primo  giorno  del  mese  successivo  a quello nel quale e'
          stata presentata la domanda.
             Nel  caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo
          comma, la cessazione del rapporto di  lavoro  per  avvenuto
          raggiungimento  del requisito di anzianita' contributiva di
          cui al comma stesso avviene, in ogni caso,  senza  obblighi
          di preavviso per alcuna delle parti".
             -  Il  testo  dell'art.  9 della legge n. 604/1966 e' il
          seguente:
             "Art.  9.  -  L'indennita'  di  anzianita'  e' dovuta al
          prestatore di  lavoro  in  ogni  caso  di  risoluzione  dei
          rapporti di lavoro".
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             (*)  La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-11
          febbraio 1988, n. 156 (Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1988,
          n.   7   -   1a   serie   speciale),   ha   dichiarato   1)
          l'illegittimita'   dell'art.   6,   terzo   comma,   ultima
          proposizione,  del  D.L.  22  dicembre  1981,  n.  791;  2)
          l'illegittimita'  dell'art.  6,   secondo   comma,   stesso
          decreto,  nella parte in cui non dispone che il termine ivi
          previsto per l'esercizio della facolta' di opzione  di  cui
          al  comma  precedente  non possa comunque scadere prima che
          siano  trascorsi  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore   del
          decreto-legge medesimo.