Art. 6.
                             Abrogazioni
  1.  Nel primo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n.
300, sono soppresse le parole "dell'articolo 18 e".
  2.  Il  primo comma dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n.
604, e' abrogato.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 11 maggio 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          Note all'art. 6:
             -  Il  testo  dell'art. 35 della legge n. 300/1970, come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             Art.  35  (Campo  di  applicazione).  -  Per  le imprese
          industriali e commerciali, le disposizioni del titolo  III,
          ad  eccezione  del primo comma dell'art. 27, della presente
          legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento,  filiale,
          ufficio  o  reparto  autonomo  che  occupa piu' di quindici
          dipendenti.  Le  stesse  disposizioni  si  applicano   alle
          imprese agricole che occupano piu' di cinque dipendenti.
             Le  norme  suddette si applicano, altresi', alle imprese
          industriali e  commerciali  che  nell'ambito  dello  stesso
          comune occupano piu' di quindici dipendenti ed alle imprese
          agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano piu'
          di  cinque  dipendenti anche se ciascuna unita' produttiva,
          singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
             Ferme  restando  le  norme di cui agli articoli 1, 8, 9,
          14,  15,  16  e  17,  i  contratti  collettivi  di   lavoro
          provvedono  ad  applicare  i  principi di cui alla presente
          legge  alle  imprese  di  navigazione  per   il   personale
          navigante (*)".
             -  Il  testo  dell'art. 11 della legge n. 604/1966, come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  11. - La materia dei licenziamenti collettivi per
          riduzione di personale e' esclusa dalle disposizioni  della
          presente legge".
          ------
             (*)   Con  sentenza  26  marzo  1987,  n.  96  (Gazzetta
          Ufficiale 8 aprile 1987, n. 5  -  1a  serie  speciale),  la
          Corte   costituzionale   ha   dichiarato   l'illegittimita'
          dell'art. 10 della legge 15  luglio  1966,  n.  604,  nella
          parte  in  cui  non  prevede  l'applicabilita'  della legge
          stessa al personale marittimo navigante  delle  imprese  di
          navigazione;  nonche'  l'illegittimita' dell'art. 35, terzo
          comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella  parte  in
          cui  non  prevede  la  diretta  applicabilita'  al predetto
          personale anche dell'art. 18 della stessa legge.