Art. 6. Abrogazioni 1. Nel primo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole "dell'articolo 18 e". 2. Il primo comma dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e' abrogato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 maggio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 35 della legge n. 300/1970, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: Art. 35 (Campo di applicazione). - Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa piu' di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano piu' di cinque dipendenti. Le norme suddette si applicano, altresi', alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano piu' di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano piu' di cinque dipendenti anche se ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti. Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante (*)". - Il testo dell'art. 11 della legge n. 604/1966, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 11. - La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale e' esclusa dalle disposizioni della presente legge". ------ (*) Con sentenza 26 marzo 1987, n. 96 (Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1987, n. 5 - 1a serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui non prevede l'applicabilita' della legge stessa al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione; nonche' l'illegittimita' dell'art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilita' al predetto personale anche dell'art. 18 della stessa legge.