La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Piano di interventi contro l'AIDS)
1. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV
mediante le attivita' di prevenzione e di assicurare idonea
assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare
quando necessitano di ricovero ospedaliero, e' autorizzata
l'attuazione dei seguenti interventi, nell'ambito dell'apposito piano
ministeriale predisposto dalla Commissione nazionale per la lotta
contro l'AIDS.
a) interventi di carattere poliennale riguardanti la prevenzione,
l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il
sostegno dell'attivita' del volontariato, attuati con le modalita'
previste dall'azione programmata del Piano sanitario nazionale
riguardante la lotta all'AIDS, e nei limiti degli stanziamenti ivi
previsti anche a carico del bilancio del Ministero della sanita';
b) costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per
malattie infettive, comprese le attrezzature e gli arredi, la
realizzazione di spazi per attivita' di ospedale diurno e
l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia,
microbiologia e immunologia negli ospedali, nonche' nelle cliniche ed
istituti previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, per un ammontare complessivo massimo di lire 2.100 miliardi, con
priorita' per le opere di ristrutturazione e con graduale
realizzazione delle nuove costruzioni, secondo le indicazioni che
periodicamente verranno date dalla Commissione nazionale per la lotta
contro l'AIDS sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome e il Consiglio sanitario
nazionale, in relazione alle previsioni epidemiologiche e alle
conseguenti esigenze assistenziali;
c) assunzione di personale medico e infermieristico a
completamento degli organici delle strutture di ricovero di malattie
infettive e dei laboratori di cui alla lettera b), e del personale
laureato non medico e tecnico occorrente per gli stessi laboratori
negli ospedali, nonche' nelle cliniche ed istituti di cui
all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a graduale
attuazione degli standard indicati dal decreto ministeriale 13
settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24
settembre 1988, fino ad una spesa complessiva annua di lire 120
miliardi, a regime, e di lire 80 miliardi per l'anno 1990;
d) svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento
professionale per il personale dei reparti di ricovero per malattie
infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS da
tenersi fuori dell'orario di servizio, con obbligo di frequenza e
corresponsione di un assegno di studio dell'importo di lire 4 milioni
lordi annui, fino ad una spesa annua complessiva di lire 35 miliardi;
e) potenziamento di servizi di assistenza ai tossicodipendenti
mediante la graduale assunzione di unita' di personale sanitario e
tecnico, da ripartire tra le regioni e le province autonome in
proporzione alle rispettive esigenze, fino ad una spesa complessiva
annua di lire 38 miliardi a regime e di lire 20 miliardi per l'anno
1990;
f) potenziamento dei servizi multizonali per le malattie a
trasmissione sessuale mediante la graduale assunzione di unita' di
personale sanitario e tecnico, da ripartire tra le regioni e province
autonome in proporzione alle rispettive esigenze, fino ad una spesa
complessiva annua di lire 6 miliardi, a regime;
g) potenziamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore
di sanita'. Per far fronte alle esigenze di cui al presente articolo,
ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente
legge, le dotazioni organiche dei ruoli dell'Istituto superiore di
sanita' previste dalla tabella B, quadro I lettere a) e b), quadro II
lettere a) e b), quadro III lettera a) e quadro IV, annessa alla
legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modificazioni, sono
incrementate, a partire dal 1' gennaio 1991, rispettivamente di
4,20,5,5,5, e 20 unita'. Al relativo onere, valutato in lire 2.018,5
milioni in ragione d'anno, si provvede mediante quota parte delle
maggiori entrate di cui al successivo periodo. Le tariffe dei servizi
a pagamento resi a terzi dall'Istituto superiore di sanita' sono
adeguate entro il 31 dicembre 1990, con la procedura di cui al comma
terzo dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1973, n. 519, in modo da
assicurare un gettito in ragione d'anno non inferiore a lire 10.000
milioni. Le unita' di personale di cui ai quadri II, III e IV,
portati in aumento, potranno essere reperite, in deroga alle vigenti
disposizioni, mediante utilizzo delle graduatorie dei concorsi
espletati nell'ultimo quinquennio.
2. Le unita' sanitarie locali, sulla base di indirizzi regionali,
promuovono la graduale attivazione di servizi per il trattamento a
domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate,
finalizzati a garantire idoena e qualificata assistenza nei casi in
cui, superata la fase acuta della malattia, sia possibile la
dimissione dall'ospedale e la presecuzione delle occorrenti terapie
presso il domicilio dei pazienti. Il trattamento a domicilio ha luogo
mediante l'impiego, per il tempo necessario, del personale
infermieristico del reparto ospedaliero da cui e' disposta la
dimissione che operera' a domicilio secondo le stesse norme previste
per l'ambiente ospedaliero con la consulenza dei medici del reparto
stesso, la partecipazione all'assistenza del medico di famiglia e la
collaborazione, quando possibile, del volontariato e del personale
infermietistico e tecnico dei servizi territoriali. Il trattamento a
domicilio, entro il limite massimo di 2.100 posti da ripartire tra le
regioni e le province autonome in proporzione alle rispettive
esigenze entro il limite di spesa complessiva annua di lire 60
miliardi, a regime, e di lire 20 miliardi per il 1990, puo' essere
attuato anche presso idonee residenze collettive o case alloggio, con
il ricorso ad istituzioni di volontariato o ad organizzazioni
assistenziali diverse all'uopo convenzionate o a personale
infermieristico convenzionato che operera' secondo le indicazioni dei
responsabili del reparto ospedaliero. Le modalita' di
convenzionamento sono definite da un apposito decreto ministeriale.
3. Gli spazi per l'attivita' di ospedale diurno, da realizzare
secondo le previsioni del comma 1, lettera b), sono funzionalmente
aggregati alle unita' operative di degenza, nel rapporto di un posto
di assistenza a ciclo diurno per ogni cinque posti di degenza
ordinari, tra loro pienamente equivalenti agli effetti degli standard
di personale. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare ai
sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono
stabiliti criteri uniformi per l'attivazione da parte delle unita'
sanitarie locali dei posti di assistenza a ciclo diurno negli
ospedali, con particolare riguardo ai reparti di malattie infettive e
alle specifiche esigenze di diagnosi e cura delle infezioni da HIV,
nonche' criteri uniformi per l'attivazione dei servizi di cui al
comma 2 e sugli organici relativi.
4. Nelle singole regioni e province autonome, gli interventi di
costruzione e ristrutturazione dei posti letto e quelli di adegua-
mento degli organici, entro le complessive previsioni quantitative
stabilite al comma 1, lettere b) e c), possono essere realizzati
anche in altri reparti che siano prevalentemente impegnati, secondo i
piani regionali, nell'assistenza ai casi di AIDS, per oggettive e
documentate condizioni epidemiologiche.
5. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera b),
si provvede con operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi
e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo
abilitati, secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto
del ministro del tesoro. I finanziamenti predetti sono iscritti in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della
Sanita'. Alla relativa gestione si provvede con le modalita' di cui
al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109.
All'onere di ammortamento dei mutui, valutato in ragione di lire 250
miliardi annui a decorrere dall'anno 1990, si fa fronte in relazione
alla mancata utilizzazione della quota di lire 3.000 miliardi
autorizzata per il 1988 dal comma 5 dell'articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67.
6. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettere c),
d) ed e), e al comma 2 si provvede con quote del fondo sanitario
nazionale di parte corrente, che vengono vincolate allo scopo.
7. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera f),
si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 2547 dello stato
di previsione del Ministero della sanita'.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 39 della legge n. 833/1978
(Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e' il
seguente:
"Art. 39 (Cliniche universitarie e relative
convenzioni). - Fino alla riforma dell'ordinamento
universitario e della facolta' di medicina, per i rapporti
tra regioni ed universita' relativamente alle attivita' del
servizio sanitario nazionale, si applicano le disposizioni
di cui ai successivi commi.
Al fine di realizzare un idoneo coordinamento delle
rispettive funzioni istituzionali, le regioni e
l'universita' stipulano convenzioni per disciplinare, anche
sotto l'aspetto finanziario:
1) l'apporto nel settore assistenziale delle facolta'
di medicina alla realizzazione degli obiettivi della
programmazione sanitaria regionale;
2) l'utilizzazione da parte delle facolta' di medicina,
per esigenze di ricerca e di insegnamento, di idonee
strutture delle unita' sanitarie locali e l'apporto di
queste ultime ai compiti didattici e di ricerca della
universita'.
Tali convenzioni una volta definite fanno parte dei
piani sanitari regionali di cui al terzo comma dell'art.
11.
Con tali convenzioni:
a) saranno indicate le strutture delle unita'
sanitarie locali da utilizzare ai fini didattici e di
ricerca, in quanto rispondano ai requisiti di idoneita'
fissati con decreto interministeriale adottato di concerto
tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanita';
b) al fine di assicurare il miglior funzionamento
dell'attivita' didattica e di ricerca mediante la completa
utilizzazione del personale docente delle facolta' di
medicina e l'apporto all'insegnamento di personale
ospedaliero laureato e di altro personale laureato e
qualificato sul piano didattico, saranno indicate le
strutture a direzione universitaria e quelle a direzione
ospedaliera alle quali affidare funzioni didattiche
integrative di quelle universitarie. Le strutture a
direzione ospedaliera cui vengono affidate le suddette
funzioni didattiche non possono superare il numero di
quelle a direzione universitaria.
Le indicazioni previste nelle lettere a) e b) del
precedente comma sono formulate previo parere espresso da
una commissione di esperti composta da tre rappresentanti
della universita' e tre rappresentanti della regione.
Le convenzioni devono altresi' prevedere:
1) che le cliniche e gli istituti universitari di
ricovero e cura che sono attualmente gestiti direttamente
dall'universita', fermo restando il loro autonomo
ordinamento, rientrino, per quanto concerne l'attivita' di
assistenza sanitaria, nei piani sanitari nazionali e
regionali;
2) che l'istituzione di nuove divisioni, sezioni e
servizi per sopravvenute esigenze didattiche e di ricerca
che comportino nuovi oneri connessi all'assistenza a carico
delle regioni debba essere attuata d'intesa tra regioni ed
universita'.
In caso di mancato accordo tra regioni ed universita' in
ordine alla stipula della convenzione o in ordine alla
istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi di cui al
comma precedente si applica la procedura di cui all'art. 50
della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sentiti il Consiglio
sanitario nazionale e la 1a sezione del Consiglio superiore
della pubblica istruzione.
Le convenzioni di cui al secondo comma vanno attuate,
per quanto concerne la utilizzazione delle strutture
assistenziali delle unita' sanitarie locali, con specifiche
convenzioni, da stipulare tra l'universita' e l'unita'
sanitaria locale, che disciplineranno sulla base della
legislazione vigente le materie indicate nell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1969, n.
129.
Le convenzioni previste nel presente articolo sono
stipulate sulla base di schemi tipo da emanare entro sei
mesi dell'entrata in vigore della presente legge, approvati
di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e
della sanita', sentite le regioni, il Consiglio sanitario
nazionale e la 1a sezione del Consiglio superiore della
pubblica istruzione".
- Il D.M. 13 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1988, reca:
"Determinazione degli standards del personale ospedaliero".
- La legge n. 519/1973 reca: "Modifiche ai compiti,
all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore
di sanita'". Il testo dell'art. 3/terzo comma, della
predetta legge e' il seguente: "Per i servizi non previsti
nella tabella A e per la modificazione della tabella stessa
si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da
emanarsi su proposta del Ministro per la sanita' di
concerto con quello per il tesoro".
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 833/1978 e' il
seguente:
"Art. 5 (Indirizzo e coordinamento delle attivita'
amministrative regionali). - La funzione di indirizzo e
coordinamento delle attivita' amministrative delle regioni
in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere
unitario, anche con riferimento agli obiettivi della
programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e
di efficacia della spesa sanitaria nonche' agli impegni
derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari,
spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui
si provveda con legge o con atto avente forza di legge,
mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il
Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario
nazionale.
Fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto
avente forza di legge, l'esercizio della funzione di cui al
precedente comma puo' essere delegato di volta in volta dal
Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), per la determinazione dei
criteri operativi nelle materie di sua competenza, oppure
al Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il
Ministro della sanita' quando si tratti di affari
particolari.
Il Ministro della sanita' esercita le competenze
attribuitegli dalla presente legge ed emana le direttive
concernenti le attivita' delegate alle regioni.
In caso di persistente inattivita' degli organi
regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora
l'inattivita' relativa alle materie delegate riguardi
adempimenti da svolgersi entro i termini perentori previsti
dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
sanita', dispone il compimento degli atti relativi in
sostituzione dell'amministrazione regionale.
Il Ministro della sanita' e le amministrazioni regionali
sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni
notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni".
- L'art. 5, comma 1, del D.L. n. 27/1988 (Misure urgenti
per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e
per la razionalizzazione della spesa sanitaria) e' il
seguente: "1. Nei limiti degli stanziamenti previsti nel
bilancio del Ministero della sanita' per l'attuazione di
programmi e di interventi mirati alla lotta ed alla
prevenzione delle infezioni da HIV e delle sindromi
relative, il Ministro della sanita' provvede, anche in
deroga alle norme vigenti ivi comprese quelle di
contabilita' generale dello Stato, alla erogazione delle
somme occorrenti per la costruzione o per la
ristrutturazione di appositi reparti o sezioni ospedaliere,
nonche' di quelle occorrenti per programmi di informazione
e prevenzione a carattere nazionale o volti particolarmente
a favore delle strutture sedi di grandi comunita'. Il
controllo della Corte dei conti e' esercitato sul
rendiconto delle spese impegnate sugli stanziamenti dei
singoli capitoli dal Ministero della sanita'".
- Il capitolo 2547 dello stato di previsione del
Ministero della sanita' reca "Spese per l'attuazione di
programmi e di interventi mirati per la lotta e la
prevenzione delle infezioni da HIV e delle sindromi
relative, ivi comprese le spese per i rilevamenti e
ricerche, per il funzionamento di comitati, commissioni e
nonche' per l'organizzazione di seminari e convegni sulla
materia".