Art. 2.
(Interventi in materia di costruzione e ristrutturazione)
1. In considerazione della eccezionale urgenza degli interventi in
materia di strutture ospedaliere per malattie infettive, sulla base
del fabbisogno di posti letto per l'anno 1992 indicato nel piano
triennale della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS in
relazione all'andamento epidemiologico stimato di tale patologia,
all'attuazione degli interventi necessari si provvede con le
modalita' di cui al presente articolo.
2. In relazione alle indicazioni tecniche della Commissione
nazionale per la lotta contro l'AIDS, le regioni e le province
autonome determinano e comunicano al Ministro della Sanita', entro il
termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la distribuzione e la localizzazione degli interventi
di ristrutturazione edilizia e di edificazione di nuove strutture per
malattie infettive. In caso di mancata osservanza del termine, decide
sulla materia il Ministro della Sanita', sentita in via di urgenza la
Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS.
3. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentito il
Consiglio sanitario nazionale, approva entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge il programma degli interventi,
suddiviso per regioni e province autonome e con l'indicazione delle
localizzazioni e del dimensionamento delle strutture da realizzare.
Con la stessa deliberazione il CIPE individua tra societa' con idonea
qualificazione uno o piu' soggetti incaricati dell'espletamento, in
concessione di servizi, dei compiti organizzativi afferenti
all'esecuzione del programma. La deliberazione del CIPE e' resa
esecutiva con decreto del Ministro del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro della Sanita'.
La dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza e'
implicita per tutte le opere indicate nel decreto. La convenzione con
il soggetto o i soggetti incaricati concessionari e' stipulata dal
Ministro della Sanita' sentito il Ministro dei lavori pubblici.
4. Il concessionario o i concessionari, anche mediante affidamento
di incarichi professionali, provvedono: al compimento di tutte le
operazioni preliminari, ivi compresi gli studi geologici e le
espropriazioni; alla redazione dei progetti; all'assistenza ed
istruttoria relativa agli appalti; alla direzione dei lavori, alla
contabilita' e all'assistenza fino ai collaudi. Il concessionario o i
concessionari rispondono, altresi' mediante la previsione di
penalita' contrattuali, di eventuali congrue progettuali, nonche' del
rispetto dei tempi convenuti per le opere da eseguire.
5. Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 20, comma 2, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, esprime sui singoli progetti il parere di
conformita' per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e di
coerenza con il programma nazionale. Sui progetti predisposti dal
concessionario o dai concessionari il parere del nucleo di
valutazione si estende, altresi', alla congruita' della soluzione, ai
prezzi applicati, alle singole categorie di opere e ai tempi di
realizzazione.
6. Alla esecuzione degli interventi si provvede mediante contratti
di appalto, previa gara da espletarsi ai sensi dell'articolo 3 della
legge 17 febbraio 1987, n. 80, tra imprese di costruzione, anche
cooperative, consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, in
possesso dei requisiti minimi di carattere economico-finaziario e
tecnico-organizativi ivi indicati. Per le opere di minore consistenza
e comunque inferiori a 20 miliardi di o, nell'eventualita' di opere
da realizzare in sedi con lavori gia' in corso, si provvede
utilizzando le piu' adeguate modalita' previste dalla normativa
vigente in materia di esecuzione delle opere pubbliche. I contratti
di appalto devono globalmente riguardare il complesso delle opere e
forniture necessarie per il funzionamento delle strutture di ricovero
e dei laboratori, comprese le attrezzature e gli arredi, nonche' gli
impianti e le attrezzature inerenti ai servizi di diagnostica per
immagini ad elevata tecnologia, da realizzare, ove mancanti, nei
centri ospedalieri di piu' alta qualificazione.
7. Delle commissioni giudicatrici delle gare di cui al comma 6
fanno parte delle gare di cui al comma 6 fanno parte un
rappresentante del Ministro della sanita' e un rappresentante del
Ministro dei lavori pubblici. Il Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro della sanita', nomina con propri decreti le
commissioni di collaudo e assicura l'esercizio delle funzioni di alta
sorveglianza.
Note all'art. 2:
- L'art. 20, comma 2, della legge n. 67/1988 (Legge
finanziaria 1988) e' il seguente: "2. Il Ministro della
sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale ed un
nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia
sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni
medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto,
definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i criteri
generali per la programmazione degli interventi che debbono
essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
di garantire una idonea capacita' di posti letto anche in
quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono
in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a
piu' elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto
che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per
cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedali diurni con
contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere
a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che
saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi
sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di
ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di
condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standards dimensionali, possono essere ricavate anche
presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi,
il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o
provincia autonoma con propria determinazione".
- L'art. 3 della legge n. 80/1987 (Norme straordinarie
per l'accelerazione della esecuzione di opere pubbliche) e'
il seguente: "Art. 3. - 1. L'affidamento in concessione
di cui al precedente art. 1, commi 1 e 2, previa
pubblicita' ai sensi del successivo art. 5, e' disposto a
mezzo di procedura ristretta tra le imprese di costruzione,
loro consorzi o raggruppamenti temporanei, sulla base di
progetti di massima, con allegato schema di convenzione,
completi di prezzari aggiornati, e con la descrizione delle
principali categorie di lavori.
2. L'amministrazione o l'ente concedente invita le
imprese che abbiano segnalato il proprio interesse ai sensi
del successivo art. 5 e che risultino in possesso del
certificato di iscrizione all'albo nazionale dei
costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57,
nonche' dei requisiti previsti dagli articoli 17 e 18 della
legge 8 agosto 1977, n. 584, dalla legge 13 settembre 1982,
n. 646, e dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629,
convertito, con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982,
n. 726.
3. Qualora il numero delle imprese interessate risulti
superiore a quindici l'amministrazione o l'ente-concedente
ha la facolta' di invitare non meno di quindici imprese.
Nella scelta delle imprese da invitare sono preferite le
associazioni temporanee ed i consorzi, in cui siano
presenti imprese che svolgono la loro prevalente attivita'
nell'ambito della regione dove si svolgono i lavori.
4. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, e' istituita, presso il Ministero dei
lavori pubblici, una commissione, la quale, nei trenta
giorni successivi al suo insediamento, stabilisce, con
riferimento agli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto
1977, n. 584, i requisiti minimi di carattere
economico-finanziario e tecnico-organizzativo che le
imprese, i loro consorzi o raggruppamenti temporanei devono
possedere ai fini dell'affidamento in concessione, nonche'
i criteri in base ai quali scegliere le imprese da invitare
ai sensi dei precedenti commi. La commissione, nominata
dal Ministro dei lavori pubblici, predispone altresi',
sentiti gli ordini professionali degli ingegneri, degli
architetti e dei geometri, la convenzione-tipo per
l'affidamento dei lavori in concessione.
5. I requisiti e la convenzione-tipo stabiliti dalla
commissione sono oggetto di un apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella
"Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee.
6. La commissione e' presieduta da un presidente di
sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed e'
composta da:
a) un consigliere di Stato;
b) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello
Stato;
c) un consigliere della Corte dei conti;
d) tre membri in rappresentanza, rispettivamente,
della categoria dei costruttori, del movimento cooperativo
e delle imprese a partecipazione statale;
e) un rappresentante complessivamente delle categorie
dei lavoratori interessate.
7. L'affidamento delle concessioni avviene secondo il
criterio di cui al successivo art. 9. L'amministrazione o
l'ente concedente indica nella lettera di invito gli
elementi prescelti per la valutazione dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa nell'ordine di importanza
ad essi attribuito.
8. Nella lettera di invito l'amministrazione o l'ente
concedente indica inoltre per ciascun lavoro:
a) i requisiti minimi di cui al precedente comma 4;
b) l'importo presuntivo dell'opera e le prestazioni
che si richiedono;
c) il termine di ricezione delle offerte, comunque non
inferiore a venti giorni;
d) l'ufficio al quale indirizzare le domande di
partecipazione;
e) il giorno di apertura delle offerte.
9. Dopo l'affidamento, il concessionario procede alla
progettazione esecutiva.
10. Qualora l'ammontare del progetto esecutivo superi,
per comprovate ragioni, l'importo indicato
dall'amministrazione o dall'ente concedente, questi ultimi
procedono alla stipula di un atto integrativo, soltanto se
tale importo non superi del 20 per cento l'importo a base
di gara. In caso contrario, l'amministrazione o l'ente
concedente puo' procedere alla stipula dell'atto
integrativo per la realizzazione di uno stralcio funzionale
dei lavori, nei limiti dell'importo a base di gara
incrementato di non piu' del 20 per cento. Se invece decide
di non procedere alla stipula dell'atto integrativo,
l'amministrazione o l'ente concedente acquisisce il
progetto, ove giudicato tecnicamente idoneo, e liquida le
spese per i sondaggi e per la progettazione sulla base
della tariffa professionale ridotta del 50 per cento".