Art. 3.
(Conferenze regionali)
1. Per consentire l'immediata realizzazione degli interventi
previsti dalla presente legge, il Ministro della sanite' promuove,
d'intesa con ciascuna regione, un'apposita conferenza alla quale
partecipano i responsabili dei competenti uffici delle
amministrazioni e degli enti statali, regionali e locali comunque
tenuti ad assumere atti di intesa, autorizzazioni, approvazioni,
concessioni e nulla osta previsti da leggi statali e regionali.
2. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi
alla compatibilita' dei progetti con le esigenze ambientali,
territoriali, paesaggistiche e culturali ed entro quindici giorni
dalla convocazione si esprime su di essi nella seduta all'uopo
convocata.
3. L'approvazione assunta all'unanimita' sostituisce ad ogni
effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le
approvazioni; nulla osta previsti dalla leggi statali e regionali. Ad
essa si applicano le disposizioni di cui ai commi primo, quarto e
quinto dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive
modificazioni.
4. In assenza di unanimita' e su motivata richiesta del Ministro
della sanita', si provvede con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri; previa deliberazione del Consiglio medesimo. Tale
decreto ha gli stessi effetti previsti dal comma 3.
5. Non sono comunque derogabili le norme della legge 13 settembre
1982, n. 646, e successive modificazioni, nonche' i vincoli di
inedificabilita' e le prescrizioni sostanziali contenute in vincoli
previsti dalle leggi in materia paesaggistica, ambientale e
storico-monumentale.
Note all'art. 3:
- L'art. 1 della legge n. 1/1978 (Accelerazione delle
procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di
impianti e costruzioni industriali) e' il seguente:
"Art. 1. (Dichiarazione d'urgenza). - L'approvazione dei
progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi
statali, regionali, delle provincie autonome di Trento e
Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a
dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed
indifferibilita' delle opere stesse.
Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi
speciali regolanti la stessa materia.
Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' e
di urgenza ed indifferibilita' cessano se le opere non
hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione
del progetto.
Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente
contenga destinazioni specifiche di aree per la
realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di
progetti di opere pubbliche da parte del consiglio
comunale, anche se non conformi alle specifiche
destinazioni di piano, non comporta necessita' di varianti
allo strumento urbanistico medesimo.
Nel caso in cui le opere ricadono su aree che negli
strumenti urbanistici approvati non sono destinate a
pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale
di approvazione del progetto costituisce adozione di
variante degli strumenti stessi, non necessita di
autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con
le modalita' previste dagli articoli 6 e seguenti della
legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed
integrazioni.
La regione emana il decreto di approvazione entro
sessanta giorni dal ricevimento degli atti.
Le norme di cui al quarto e al quinto comma del presente
articolo si applicano per tre anni dall'entrata in vigore
della presente legge".
- La legge n. 646/1982 reca: "Disposizioni in materia di
misura di prevenzione di carattere patrimoniale ed
integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10
febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575.
Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno
della magia".