Art. 5.
(Accertamento dell'infezione)
1. Gli operatori sanitari che, nell'esercizio della loro
professione, vengano a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un
caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso,
sono tenuti a prestare la necessaria assistenza adottando le misure
occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita.
2. Fatto salvo il vigente sistema di sorveglianza epidemiologica
nazionale dei casi AIDS conclamato e le garanzie ivi previste, la
rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere comunque
effettuata con modalita' che non consentano l'identificazione della
persona. La disciplina per le rilevazioni epidemiologiche e
statistiche e' emanata con decreto del Ministro della sanita' che
dovra' prevedere modalita' differenziate per i casi di AIDS e i casi
di sieropositivita'.
3. Nessuno puo' essere sottoposto, senza il suo consenso, ad
analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV se non per motivi di
necessita' clinica nel suo interesse. Sono consentite analisi di
accertamento di infezione da HIV, nell'ambito di programmi
epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati
resi anonimi con assoluta impossibilita' di pervenire alla
identificazione delle persone interessate.
4. La comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici
diretti o indiretti per infezione da HIV puo' essere data
esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti.
5. L'accertata infezione da HIV non puo' costituire motivo di
discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla scuola, per lo
svolgimento di attivita' sportive, per l'accesso o il mantenimento di
posti di lavoro.