Art. 6.
(Divieti per i datori di lavoro)
1. E' vietato ai datori di lavoro, pubblici e privati, lo
svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in
persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di
lavoro l'esistenza di uno stato sieropositivita'.
2. Si applica alle violazioni delle disposizioni contenute nel
comma 1 il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 38 della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
Nota all'art. 6:
- L'art. 38 della legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela
della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta'
sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e
norme sul collocamento) e' il seguente:
"Art. 38. (Disposizioni penali). - Le violazioni degli
articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma, lettera a), sono
punite, salvo che il fatto non costituisca piu' grave
reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione o
con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi piu' gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda
sono applicate congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda
stabilita nel primo comma puo' presumersi inefficace anche
se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di
aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorita'
giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale
di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice
penale".