Art. 7.
(Protezione dal contagio professionale)
1. Il Ministro della sanita', entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, emana, sentiti la Commissione
nazionale per la lotta contro l'AIDS e l'Istituto superiore di
sanita', un decreto recante norme di protezione del contagio
professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali,
pubbliche e private.