Art. 8.
(Comitato interministeriale
per la lotta all'AIDS)
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il
Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, presieduto dal
Presidente del Consiglio o da un suo delegato, del quale fanno parte
i Ministri della sanita', per gli affari sociali, dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione,
del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, di grazia e
giustizia, dell'interno e dei lavori pubblici.
2. Il Comitato interministeriale coordina gli interveniti per la
attuazione del piano globale di lotta all'AIDS e indica le misure
necessarie, per adattare gli interventi e le risorse finanziarie alle
evoluzioni della epidemia da IIIV.
3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di
attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da
HIV.