Art. 9.
(Programmi delle regioni
e delle province autonome)
1. Le regioni e le province autonome, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, predispongono i programmi per
le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e) e f),
e comma 2. Decorso tale termine senza che siano stati adottati da
parte delle regioni e delle province autonome i suddetti programmi,
il Ministro della sanita' procede alla nomina di commissari per il
compimento degli atti necessari.
2. Le regioni e le province autonome, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, utilizzando personale gia' in
servizio o personale in posizione di comando dalle unita' sanitarie
locali, istituiscono centri di riferimento aventi il compito di
coordinare l'attivita' dei servizi e delle strutture interessate alla
lotta contro l'AIDS, di attuare la sorveglianza epidemiologica e di
pianificare gli interventi di informazione e formazione. La
responsabilita' dei centri deve essere affidata a personale medico
che sia almeno in possesso dell'idoneita' nazionale per le funzioni
di primario di malattie infettive.