Art. 10. (Insegnamento di una lingua straniera). 1. Nella scuola elementare e' impartito l'insegnamento di una lingua straniera. 2. Le modalita' per l'introduzione generalizzata dell'insegnamento della lingua straniera, i criteri per la scelta di detta lingua, per la utilizzazione dei docenti e la definizione delle competenze e dei requisiti di cui gli stessi docenti debbono essere forniti ad integrazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5, sono definiti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previo parere delle competenti Commissioni parlmentari. 3. Nelle scuole elementari in cui, per disposizioni legislative speciali, l'insegnamento di piu' lingue e' obbligatorio, l'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera puo' essere disposto previa intesa con gli enti locali compententi.