Art. 10.
               (Insegnamento di una lingua straniera).
  1.  Nella  scuola  elementare  e'  impartito  l'insegnamento di una
lingua straniera.
  2.  Le modalita' per l'introduzione generalizzata dell'insegnamento
della lingua straniera, i criteri per la scelta di detta lingua,  per
la  utilizzazione dei docenti e la definizione delle competenze e dei
requisiti di  cui  gli  stessi  docenti  debbono  essere  forniti  ad
integrazione  di  quanto  previsto  dal comma 3 dell'articolo 5, sono
definiti con apposito decreto del Ministro della pubblica  istruzione
da  emanarsi  entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge,  sentito  il  Consiglio  nazionale  della   pubblica
istruzione  e previo parere delle competenti Commissioni parlmentari.
  3.  Nelle  scuole  elementari  in cui, per disposizioni legislative
speciali,   l'insegnamento   di   piu'   lingue   e'    obbligatorio,
l'introduzione  dell'insegnamento  della lingua straniera puo' essere
disposto previa intesa con gli enti locali compententi.