Art. 10.
(Insegnamento di una lingua straniera).
1. Nella scuola elementare e' impartito l'insegnamento di una
lingua straniera.
2. Le modalita' per l'introduzione generalizzata dell'insegnamento
della lingua straniera, i criteri per la scelta di detta lingua, per
la utilizzazione dei docenti e la definizione delle competenze e dei
requisiti di cui gli stessi docenti debbono essere forniti ad
integrazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5, sono
definiti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione
da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione e previo parere delle competenti Commissioni parlmentari.
3. Nelle scuole elementari in cui, per disposizioni legislative
speciali, l'insegnamento di piu' lingue e' obbligatorio,
l'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera puo' essere
disposto previa intesa con gli enti locali compententi.