Art. 11.
(Valutazione degli alunni).
1. In relazione ai contenuti ed agli obiettivi dei programmi
didattici in vigore, il Ministro della pubblica istruzione, sentito
il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
determina, con propria ordinanza, le modalita', i tempi ed i criteri
per la valutazione degli alunni e le forme di comunicazione di tale
valutazione alle famiglie.