Art. 11.
                     (Valutazione degli alunni).
  1.  In  relazione  ai  contenuti  ed  agli  obiettivi dei programmi
didattici in vigore, il Ministro della pubblica  istruzione,  sentito
il   parere   del  Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione,
determina, con propria ordinanza, le modalita', i tempi ed i  criteri
per  la  valutazione degli alunni e le forme di comunicazione di tale
valutazione alle famiglie.