Art. 12.
(Piano straordinario pluriennale
di aggiornamento).
1. Ad integrazione dei normali programmi di attivita' di
aggiornamento, in relazione all'attuazione del nuovo ordinamento e
dei nuovi programmi, il Ministro della pubblica istruzione attua, con
la collaborazione delle universita' e degli Istituti regionali di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), un
programma straordinario di attivita' di aggiornamento con durata
pluriennale per tutto il personale ispettivo, direttivo e docente, da
realizzarsi nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
2. A tal fine i provveditori agli studi, avvalendosi anche degli
ispettori tecnici e dei direttori didattici, collaborano alla
gestione dei piani di cui al comma 1 e determinano i periodi di
esonero dal servizio eventualmente necessari.
3. Le iniziative di aggiornamento, opportunamente articolate per
ambiti disciplinari onde consentire la migliore rispondenza a quanto
stabilito dall'articolo 5, devono assicurare la complessiva
acquisizione degli obiettivi fissati dai nuovi programmi ed offrire
ai docenti momenti di approfondimento della programmazione e dello
svolgimento dell'attivita' didattica. In una fase successiva del
piano saranno attivati corsi di aggiornamento sulle singole
discipline per consentire ai docenti approfondimenti ulteriori, in
base alle loro propensioni o attitudini professionali.
4. Ad integrazione di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3,
universita', associazioni professionali e scientifiche, enti e
istituzioni a carattere nazionale e che abbiano, fra gli scopi
statutari, la formazione professionale degli insegnanti, possono
stipulare convenzioni con gli IRRSAE per la gestione di progetti di
aggiornamento che siano riconosciuti di sicuro interesse scientifico
e professionale e di specifica utilita' ai fini del piano
pluriennale. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria
ordinanza, stabilisce le modalita' per la stipula delle convenzioni
nonche' i requisiti tecnico-scientifici e operativi che devono essere
posseduti dalle associazioni, dagli enti ed istituzioni.
5. Qualora non sussista la possibilita' di provvedere alle esigenze
di servizio, conseguenti all'attuazione del piano pluriennale di
aggiornamento, nell'ambito del circolo, con personale disponibile ai
sensi dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si procede
alla nomina di supplenti temporanei in sostituzione degli insegnanti
impegnati nelle attivita' di aggiornamento.
6. Analogamente e' consentito procedere alla nomina di supplementi
temporanei, verificandosi le condizioni di cui al comma 5, in
sostituzione degli insegnanti chiamati a prestare la loro opera per
l'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento in qualita' di
docenti, di esperti, di animatori, di conduttori dei gruppi o per
qualsiasi altra funzione prevista dal progetto approvato.
Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 14 della legge n. 270/1982
(Revisione della disciplina del reclutamento del personale
docente della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di
misure idonee ad evitare la formazione di precariato e
sistemazione del personale precario esistente), come
modificato dall'articolo unico della legge 7 marzo 1986, n.
66, e' il seguente:
"Art. 14 (Utilizzazione del personale docente di ruolo).
- La utilizzazione dei docenti delle dotazioni aggiuntive
deve contribuire nella scuola elementare e media, e per
quanto compatibile anche nella scuola materna, a realizzare
una programmazione educativa secondo quanto previsto dalla
legge 4 agosto 1977, n. 517, assicurando peraltro il
soddisfacimento in via prioritaria, nell'ordine, delle
seguenti esigenze:
a) copertura dei posti di insegnamento che non possono
concorrere a costituire cattedre o posti orario;
b) copertura dei posti di insegnamento comunque
vacanti e disponibili per un periodo non inferiore a 5 mesi
nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori;
c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di
cui al successivo sesto comma;
d) sostituzione dei docenti impegnati nella
realizzazione delle scuole a tempo pieno;
e) sostituzione dei docenti impegnati nello
svolgimento dei corsi di istruzione per adulti finalizzati
al conseguimento dei titoli di studio e per l'insegnamento
nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;
f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi del
nono comma, secondo periodo, del presente articolo.
A tal fine il provveditore agli studi definisce il
contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun
circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un
contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la
scuola materna, elementare e media.
In caso di eccedenza detto personale dovra' essere
utilizzato prioritariamente presso circoli didattici o
scuole medie dello stesso distretto o del distretto
viciniore.
Nelle scuole secondarie superiori i docenti della
dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli
studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e
f) del primo comma.
Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende
dal circolo didattico o dalle scuole in cui e' stato
assegnato all'inizio dell'anno scolastico.
Il personale docente di ruolo, incluso - nel rispetto
delle priorita' indicate nel primo comma del presente
articolo - quello delle dotazioni aggiuntive, che sia in
possesso di specifici requisiti, puo' essere utilizzato
anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte
del normale orario di servizio, in attivita'
didattico-educative e psico-pedagogiche previste dalla
programmazione di ciascun circolo didattico o scuola,
secondo criteri e modalita' da definirsi mediante apposita
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con
particolare riferimento alle attivita' di sostegno, di
recupero e di integrazione degli alunni portatori di
handicaps e di quelli che presentano specifiche difficolta'
di apprendimento nonche' per insegnamenti speciali e
attivita' integrative o complementari previsti dalle leggi
vigenti.
E' abrogata la disposizione prevista, per la scuola
media, al secondo comma dell'art. 7 della legge 4 agosto
1977, n. 517, che stabilisce la utilizzazione
dell'insegnante di sostegno nel limite di sei ore
settimanali per ciascuna classe.
I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso,
possono essere utilizzati per corsi ed iniziative di
istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di
titoli di studio.
L'utilizzazione del personale docente secondo quanto
previsto nei commi sesto e ottavo del presente articolo e'
disposta dal direttore didattico o dal capo dell'istituto,
nei limiti numerici risultanti dalla disponibilita' di
personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola,
purche' il personale docente cosi' utilizzato sia
sostituibile con personale di ruolo assegnato al circolo o
alla scuola media. Nei limiti delle disponibilita' di cui
al presente comma, e' possibile concedere esoneri parziali
o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano
impegnati in attivita' di aggiornamento o che frequentino
regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli di
specializzazione e di perfezionamento attinenti la loro
utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti
scolastici, ivi compresi i corsi di cui all'art. 8 del
D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, purche' organizzati,
nell'ambito delle disponibilita' finanziarie previste
dall'apposito capitolo dello stato di previsione della
spesa del Ministero della pubblica istruzione, o
direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, o
sulla base di convenzioni a tal fine da questo sipulate, da
istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti
universitari si applicano le disposizioni di cui all'art.
66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
Il Ministro della pubblica istruzione puo' disporre, a
partire dall'anno scolastico 1983-1984, l'utilizzazione di
personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, che
abbia superato il periodo di prova, in numero non superiore
a 1.000 unita' ripartite tra i diversi ordini e gradi della
scuola, presso organi centrali e periferici
dell'amministrazione scolastica, presso istituti
universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonche'
presso enti e associazioni aventi personalita' giuridica
che, per finalita' statutaria, operino nel campo formativo
e scolastico.
L'utilizzazione puo' essere disposta per programmi di
ricerca o per iniziative, nel campo educativo scolastico,
ritenuti di rilevante interesse per la scuola, da
concordarsi con l'istituzione interessata e secondo le
modalita' e criteri stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
Il periodo di utilizzazione nelle attivita' di cui al
precedente quartultimo comma non puo' superare un sessennio
continuativo e l'utilizzazione non puo' essere disposta per
piu' di due volte nel corso della carriera dello stesso
insegnante per una durata complessiva non superiore a nove
anni.
Il personale delle dotazioni aggiuntive delle scuole di
ogni ordine e grado, nonche' quello che risulti
eventualmente in soprannumero, sara' in ogni caso
utilizzato, anche mediante lo svolgimento, ove necessario,
di supplenze di durata inferiore a cinque mesi o di
attivita' inerenti al funzionamento degli organi
collegiali".