Art. 12.
                   (Piano straordinario pluriennale
                          di aggiornamento).
  1.   Ad   integrazione   dei  normali  programmi  di  attivita'  di
aggiornamento, in relazione all'attuazione del  nuovo  ordinamento  e
dei nuovi programmi, il Ministro della pubblica istruzione attua, con
la collaborazione delle universita' e  degli  Istituti  regionali  di
ricerca,  sperimentazione  e  aggiornamento  educativi  (IRRSAE),  un
programma straordinario di  attivita'  di  aggiornamento  con  durata
pluriennale per tutto il personale ispettivo, direttivo e docente, da
realizzarsi nei limiti degli stanziamenti a tal fine  iscritti  nello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
  2.  A  tal  fine i provveditori agli studi, avvalendosi anche degli
ispettori  tecnici  e  dei  direttori  didattici,  collaborano   alla
gestione  dei  piani  di  cui  al  comma 1 e determinano i periodi di
esonero dal servizio eventualmente necessari.
  3.  Le  iniziative  di aggiornamento, opportunamente articolate per
ambiti disciplinari onde consentire la migliore rispondenza a  quanto
stabilito   dall'articolo   5,   devono   assicurare  la  complessiva
acquisizione degli obiettivi fissati dai nuovi programmi  ed  offrire
ai  docenti  momenti  di approfondimento della programmazione e dello
svolgimento dell'attivita' didattica.  In  una  fase  successiva  del
piano   saranno   attivati   corsi  di  aggiornamento  sulle  singole
discipline per consentire ai docenti  approfondimenti  ulteriori,  in
base alle loro propensioni o attitudini professionali.
  4.  Ad  integrazione  di  quanto  previsto  nei  commi  1,  2  e 3,
universita',  associazioni  professionali  e  scientifiche,  enti   e
istituzioni  a  carattere  nazionale  e  che  abbiano,  fra gli scopi
statutari, la  formazione  professionale  degli  insegnanti,  possono
stipulare  convenzioni  con gli IRRSAE per la gestione di progetti di
aggiornamento che siano riconosciuti di sicuro interesse  scientifico
e   professionale   e   di  specifica  utilita'  ai  fini  del  piano
pluriennale. Il  Ministro  della  pubblica  istruzione,  con  propria
ordinanza,  stabilisce  le modalita' per la stipula delle convenzioni
nonche' i requisiti tecnico-scientifici e operativi che devono essere
posseduti dalle associazioni, dagli enti ed istituzioni.
  5. Qualora non sussista la possibilita' di provvedere alle esigenze
di servizio, conseguenti  all'attuazione  del  piano  pluriennale  di
aggiornamento,  nell'ambito del circolo, con personale disponibile ai
sensi dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si procede
alla  nomina di supplenti temporanei in sostituzione degli insegnanti
impegnati nelle attivita' di aggiornamento.
  6.  Analogamente e' consentito procedere alla nomina di supplementi
temporanei, verificandosi  le  condizioni  di  cui  al  comma  5,  in
sostituzione  degli  insegnanti chiamati a prestare la loro opera per
l'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento  in  qualita'  di
docenti,  di  esperti,  di  animatori, di conduttori dei gruppi o per
qualsiasi altra funzione prevista dal progetto approvato.
 
          Nota all'art. 12:
             -   Il  testo  dell'art.  14  della  legge  n.  270/1982
          (Revisione della disciplina del reclutamento del  personale
          docente  della  scuola  materna,  elementare, secondaria ed
          artistica, ristrutturazione  degli  organici,  adozione  di
          misure  idonee  ad  evitare  la  formazione di precariato e
          sistemazione  del  personale  precario   esistente),   come
          modificato dall'articolo unico della legge 7 marzo 1986, n.
          66, e' il seguente:
             "Art. 14 (Utilizzazione del personale docente di ruolo).
          - La utilizzazione dei docenti delle  dotazioni  aggiuntive
          deve  contribuire  nella  scuola  elementare e media, e per
          quanto compatibile anche nella scuola materna, a realizzare
          una  programmazione educativa secondo quanto previsto dalla
          legge 4  agosto  1977,  n.  517,  assicurando  peraltro  il
          soddisfacimento  in  via  prioritaria,  nell'ordine,  delle
          seguenti esigenze:
               a) copertura dei posti di insegnamento che non possono
          concorrere a costituire cattedre o posti orario;
               b)   copertura  dei  posti  di  insegnamento  comunque
          vacanti e disponibili per un periodo non inferiore a 5 mesi
          nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori;
               c)  sostituzione  dei  docenti destinati ai compiti di
          cui al successivo sesto comma;
               d)    sostituzione   dei   docenti   impegnati   nella
          realizzazione delle scuole a tempo pieno;
               e)    sostituzione   dei   docenti   impegnati   nello
          svolgimento dei corsi di istruzione per adulti  finalizzati
          al  conseguimento dei titoli di studio e per l'insegnamento
          nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;
               f)  sostituzione  dei  docenti utilizzati ai sensi del
          nono comma, secondo periodo, del presente articolo.
             A  tal  fine  il  provveditore  agli  studi definisce il
          contingente su  base  distrettuale  ed  assegna  a  ciascun
          circolo   o   scuola,   in   relazione  alle  esigenze,  un
          contingente di docenti della dotazione  aggiuntiva  per  la
          scuola materna, elementare e media.
             In  caso  di  eccedenza  detto  personale  dovra' essere
          utilizzato  prioritariamente  presso  circoli  didattici  o
          scuole   medie  dello  stesso  distretto  o  del  distretto
          viciniore.
             Nelle   scuole  secondarie  superiori  i  docenti  della
          dotazione aggiuntiva sono assegnati dal  provveditore  agli
          studi  per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e
          f) del primo comma.
             Il  personale docente della dotazione aggiuntiva dipende
          dal circolo didattico  o  dalle  scuole  in  cui  e'  stato
          assegnato all'inizio dell'anno scolastico.
             Il  personale  docente  di ruolo, incluso - nel rispetto
          delle priorita'  indicate  nel  primo  comma  del  presente
          articolo  -  quello  delle dotazioni aggiuntive, che sia in
          possesso di specifici  requisiti,  puo'  essere  utilizzato
          anche  per  periodi di tempo determinati, per tutto o parte
          del   normale   orario   di    servizio,    in    attivita'
          didattico-educative   e  psico-pedagogiche  previste  dalla
          programmazione  di  ciascun  circolo  didattico  o  scuola,
          secondo  criteri e modalita' da definirsi mediante apposita
          ordinanza del Ministro della pubblica  istruzione,  sentito
          il  Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione,  con
          particolare riferimento  alle  attivita'  di  sostegno,  di
          recupero  e  di  integrazione  degli  alunni  portatori  di
          handicaps e di quelli che presentano specifiche difficolta'
          di   apprendimento  nonche'  per  insegnamenti  speciali  e
          attivita' integrative o complementari previsti dalle  leggi
          vigenti.
             E'  abrogata  la  disposizione  prevista,  per la scuola
          media, al secondo comma dell'art. 7 della  legge  4  agosto
          1977,    n.    517,   che   stabilisce   la   utilizzazione
          dell'insegnante  di  sostegno  nel  limite   di   sei   ore
          settimanali per ciascuna classe.
             I  docenti  di  ruolo, a domanda o con il loro consenso,
          possono  essere  utilizzati  per  corsi  ed  iniziative  di
          istruzione  degli  adulti  finalizzati  al conseguimento di
          titoli di studio.
             L'utilizzazione  del  personale  docente  secondo quanto
          previsto nei commi sesto e ottavo del presente articolo  e'
          disposta  dal direttore didattico o dal capo dell'istituto,
          nei limiti  numerici  risultanti  dalla  disponibilita'  di
          personale  di  ruolo  assegnato  al  circolo o alla scuola,
          purche'  il  personale   docente   cosi'   utilizzato   sia
          sostituibile  con personale di ruolo assegnato al circolo o
          alla scuola media. Nei limiti delle disponibilita'  di  cui
          al  presente comma, e' possibile concedere esoneri parziali
          o totali dal servizio per i  docenti  di  ruolo  che  siano
          impegnati  in  attivita' di aggiornamento o che frequentino
          regolarmente i corsi per  il  conseguimento  di  titoli  di
          specializzazione  e  di  perfezionamento  attinenti la loro
          utilizzazione e richiesti dalle leggi e  dagli  ordinamenti
          scolastici,  ivi  compresi  i  corsi  di cui all'art. 8 del
          D.P.R.  31  ottobre  1975,  n.  970,  purche'  organizzati,
          nell'ambito   delle   disponibilita'  finanziarie  previste
          dall'apposito capitolo  dello  stato  di  previsione  della
          spesa   del   Ministero   della   pubblica   istruzione,  o
          direttamente dal Ministero  della  pubblica  istruzione,  o
          sulla base di convenzioni a tal fine da questo sipulate, da
          istituti universitari. Alle convenzioni  con  gli  istituti
          universitari  si  applicano le disposizioni di cui all'art.
          66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
             Il  Ministro  della pubblica istruzione puo' disporre, a
          partire dall'anno scolastico 1983-1984, l'utilizzazione  di
          personale  ispettivo,  direttivo  e  docente  di ruolo, che
          abbia superato il periodo di prova, in numero non superiore
          a 1.000 unita' ripartite tra i diversi ordini e gradi della
          scuola,    presso    organi    centrali    e     periferici
          dell'amministrazione     scolastica,     presso    istituti
          universitari, istituzioni culturali o di  ricerca,  nonche'
          presso  enti  e  associazioni aventi personalita' giuridica
          che, per finalita' statutaria, operino nel campo  formativo
          e scolastico.
             L'utilizzazione  puo'  essere  disposta per programmi di
          ricerca o per iniziative, nel campo  educativo  scolastico,
          ritenuti   di   rilevante   interesse  per  la  scuola,  da
          concordarsi con  l'istituzione  interessata  e  secondo  le
          modalita'  e  criteri stabiliti dal Ministro della pubblica
          istruzione, sentito il Consiglio nazionale  della  pubblica
          istruzione.
            Il  periodo  di  utilizzazione  nelle attivita' di cui al
          precedente quartultimo comma non puo' superare un sessennio
          continuativo e l'utilizzazione non puo' essere disposta per
          piu' di due volte nel corso  della  carriera  dello  stesso
          insegnante  per una durata complessiva non superiore a nove
          anni.
             Il  personale delle dotazioni aggiuntive delle scuole di
          ogni  ordine  e   grado,   nonche'   quello   che   risulti
          eventualmente   in   soprannumero,   sara'   in  ogni  caso
          utilizzato, anche mediante lo svolgimento, ove  necessario,
          di  supplenze  di  durata  inferiore  a  cinque  mesi  o di
          attivita'   inerenti   al   funzionamento   degli    organi
          collegiali".