Art. 13.
(Verifica e adeguamento
dei programmi didattici).
1. Il Ministro della pubblica istruzione procede periodicamente
alla verifica e all'eventuale adeguamento dei programmi didattici
sulla base di sistematiche rilevazioni da effettuare avvalendosi
degli ispettori tecnici e degli IRRSAE.
2. Sulle proposte di modifica il Ministro della pubblica istruzione
acquisisce il parere del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione e ne da' preventiva informazione alle competenti
Commissioni parlamentari.