Art. 13.
                       (Verifica e adeguamento
                      dei programmi didattici).
  1.  Il  Ministro  della  pubblica istruzione procede periodicamente
alla verifica e all'eventuale  adeguamento  dei  programmi  didattici
sulla  base  di  sistematiche  rilevazioni  da effettuare avvalendosi
degli ispettori tecnici e degli IRRSAE.
  2. Sulle proposte di modifica il Ministro della pubblica istruzione
acquisisce  il  parere  del  Consiglio   nazionale   della   pubblica
istruzione   e   ne   da'  preventiva  informazione  alle  competenti
Commissioni parlamentari.