Art. 14. (Scuola elementare non statale). 1. La scuola elementare parificata e' tenuta ad adottare, per i programmi e gli orari, l'ordinamento delle scuole elementari statali. 2. La scuola elementare autorizzata e' tenuta ad uniformarsi di massima agli obiettivi indicati dai programmi vigenti. 3. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, impartisce disposizioni in materia.