Art. 14.
                   (Scuola elementare non statale).
  1.  La  scuola  elementare  parificata e' tenuta ad adottare, per i
programmi e gli orari, l'ordinamento delle scuole elementari statali.
  2.  La  scuola  elementare  autorizzata e' tenuta ad uniformarsi di
massima agli obiettivi indicati dai programmi vigenti.
  3.  Il  Ministro  della pubblica istruzione, con propria ordinanza,
impartisce disposizioni in materia.