Art. 15.
(Disposizioni per la gradualita'
e la fattibilita').
1. Al fine di favorire la realizzazione del nuovo ordinamento e di
garantire la necessaria disponibilita' di organico di cui
all'articolo 4, i provveditori agli studi, sentiti i consigli
scolastici provinciali e preso gli opportuni contatti con gli enti
locali, curano l'apprestamento delle condizioni di fattibilita' della
riforma, predisponendo un apposito piano.
2. Il piano, da redigersi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, deve fondarsi sulla preliminare
ricognizione delle risorse disponibili e sulla conseguente
individuazione delle esigenze; sulla valutazione dell'andamento
demografico e sui suoi effetti in ordine alla popolazione scolastica
di ciascun circolo; sullo stato delle strutture e dei servizi e sulle
possibilita' di provvedere da parte degli enti locali interessati
alle relative esigenze.
3. Compatibilmente con le capacita' edilizie, sono operati
opportuni accorpamenti di plessi e conseguente contrazione di alunni
nelle classi.
4. Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso dovra' essere
superiore a venti, ad eccezione dei plessi ubicati nelle piccole
isole e nelle zone di montagna, nelle quali le difficolta' di
collegamento non consentano la possibilita' di accorpamento o di
trasporto degli alunni in altre scuole.
5. Al fine di assicurare la disponibilita' necessaria di organico
per l'attuazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 4 senza
ulteriori oneri, i posti comunque attivati in ciascuna provincia
all'atto della entrata in vigore della presente legge sono
consolidati, per la utilizzazione secondo quanto previsto dai
successivi commi, fino alla completa introduzione, su tutto il
territorio nazionale, dei nuovi ordinamenti.
6. Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 4, 5 e
8 si realizza gradualmente, con la conversione dei posti istituiti o
comunque assegnati ai sensi delle leggi vigenti.
7. Soddisfatte le esigenze relative alla copertura dell'organico di
cui all'articolo 4, i posti eventualmente residui nell'organico
provinciale possono essere redistribuiti, man mano che si rendano
vacanti, nelle province nelle quali sia necessaria ulteriore
disponibilita' per l'attivazione del nuovo modulo organizzativo.
8. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono
impartite disposizioni al fine di consentire il trasferimento, a
domanda, di insegnanti elementari dalle province nelle quali risulti
coperto l'organico di cui all'articolo 4 alle provincie nella quali
sia necessaria ulteriore disponibilita' di personale.
9. Entro quattro anni dall'inizio dell'attuazione del nuovo
ordinamento della scuola elementare, il Ministro della pubblica
istruzione riferisce al Parlamento sui risultati conseguiti anche al
fine di apportare eventuali modifiche.
10. L'attuazione degli articoli 4, 7, 8 e 10 non deve comunque
comportare incremento di posti rispetto a quelli esistenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi i posti delle
dotazioni organiche aggiuntive. A partire dall'entrata in vigore
della presente legge viene abrogata ogni altra disposizione per la
determinazione delle dotazioni organiche, ivi comprese quelle
aggiuntive, in materia di ruoli provinciali della scuola elementare.
E' fatto comunque divieto di assumere, sotto qualsiasi forma,
personale non di ruolo oltre i limiti posti dalla consistenza
dell'organico consolidato, di cui al comma 5.
11. Al termine di ogni quadriennio, a partire dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, viene
determinata, in relazione agli andamenti demografici e alla
distribuzione territoriale della domanda scolastica, nonche'
all'attuazione del programma del nuovo modulo, la quota di
sostituzione del personale che cessa dal servizio.
12. Entro il mese di marzo di ciascun anno, i provveditori agli
studi trasmettono al Ministro della pubblica istruzione ed alla Corte
dei conti una relazione finanziaria sugli oneri sostenuti nella
provincia di propria competenza nell'ultimo anno scolastico, per
l'attuazione del nuovo ordinamento. La Corte dei Conti, in sede di
relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato,
riferisce in apposita sezione sui profili finanziari, a livello
provinciale, connessi all'attuazione della presente legge.