Art. 15.
                   (Disposizioni per la gradualita'
                         e la fattibilita').
  1.  Al fine di favorire la realizzazione del nuovo ordinamento e di
garantire  la  necessaria   disponibilita'   di   organico   di   cui
all'articolo  4,  i  provveditori  agli  studi,  sentiti  i  consigli
scolastici provinciali e preso gli opportuni contatti  con  gli  enti
locali, curano l'apprestamento delle condizioni di fattibilita' della
riforma, predisponendo un apposito piano.
  2.  Il  piano, da redigersi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  deve  fondarsi   sulla   preliminare
ricognizione   delle   risorse   disponibili   e   sulla  conseguente
individuazione  delle  esigenze;  sulla  valutazione   dell'andamento
demografico  e sui suoi effetti in ordine alla popolazione scolastica
di ciascun circolo; sullo stato delle strutture e dei servizi e sulle
possibilita'  di  provvedere  da  parte degli enti locali interessati
alle relative esigenze.
  3.   Compatibilmente   con  le  capacita'  edilizie,  sono  operati
opportuni  accorpamenti di plessi e conseguente contrazione di alunni
nelle classi.
  4. Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso dovra' essere
superiore a venti, ad eccezione  dei  plessi  ubicati  nelle  piccole
isole  e  nelle  zone  di  montagna,  nelle  quali  le difficolta' di
collegamento non consentano la  possibilita'  di  accorpamento  o  di
trasporto degli alunni in altre scuole.
  5.  Al  fine di assicurare la disponibilita' necessaria di organico
per l'attuazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 4 senza
ulteriori  oneri,  i  posti  comunque  attivati in ciascuna provincia
all'atto  della  entrata  in  vigore  della   presente   legge   sono
consolidati,   per  la  utilizzazione  secondo  quanto  previsto  dai
successivi commi,  fino  alla  completa  introduzione,  su  tutto  il
territorio nazionale, dei nuovi ordinamenti.
  6.  Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 4, 5 e
8 si realizza gradualmente, con la conversione dei posti istituiti  o
comunque assegnati ai sensi delle leggi vigenti.
  7. Soddisfatte le esigenze relative alla copertura dell'organico di
cui all'articolo  4,  i  posti  eventualmente  residui  nell'organico
provinciale  possono  essere  redistribuiti,  man mano che si rendano
vacanti,  nelle  province  nelle  quali  sia   necessaria   ulteriore
disponibilita' per l'attivazione del nuovo modulo organizzativo.
  8.  Con  ordinanza  del  Ministro  della  pubblica  istruzione sono
impartite disposizioni al fine  di  consentire  il  trasferimento,  a
domanda,  di insegnanti elementari dalle province nelle quali risulti
coperto l'organico di cui all'articolo 4 alle provincie  nella  quali
sia necessaria ulteriore disponibilita' di personale.
  9.   Entro  quattro  anni  dall'inizio  dell'attuazione  del  nuovo
ordinamento della  scuola  elementare,  il  Ministro  della  pubblica
istruzione  riferisce al Parlamento sui risultati conseguiti anche al
fine di apportare eventuali modifiche.
  10.  L'attuazione  degli  articoli  4,  7, 8 e 10 non deve comunque
comportare incremento di posti rispetto a quelli esistenti alla  data
di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi i posti delle
dotazioni organiche aggiuntive.  A  partire  dall'entrata  in  vigore
della  presente  legge  viene abrogata ogni altra disposizione per la
determinazione  delle  dotazioni  organiche,  ivi   comprese   quelle
aggiuntive,  in materia di ruoli provinciali della scuola elementare.
E'  fatto  comunque  divieto  di  assumere,  sotto  qualsiasi  forma,
personale  non  di  ruolo  oltre  i  limiti  posti  dalla consistenza
dell'organico consolidato, di cui al comma 5.
  11. Al termine di ogni quadriennio, a partire dalla data di entrata
in vigore della  presente  legge,  con  decreto  del  Ministro  della
pubblica  istruzione  di  concerto  con il Ministro del tesoro, viene
determinata,  in  relazione  agli  andamenti   demografici   e   alla
distribuzione   territoriale   della   domanda   scolastica,  nonche'
all'attuazione  del  programma  del  nuovo  modulo,   la   quota   di
sostituzione del personale che cessa dal servizio.
  12.  Entro  il  mese  di marzo di ciascun anno, i provveditori agli
studi trasmettono al Ministro della pubblica istruzione ed alla Corte
dei  conti  una  relazione  finanziaria  sugli  oneri sostenuti nella
provincia di propria  competenza  nell'ultimo  anno  scolastico,  per
l'attuazione  del  nuovo  ordinamento. La Corte dei Conti, in sede di
relazione  al  Parlamento  sul  rendiconto  generale   dello   Stato,
riferisce  in  apposita  sezione  sui  profili  finanziari, a livello
provinciale, connessi all'attuazione della presente legge.