Art. 2. (Continuita' educativa) 1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, definisce, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, le forme e le modalita' del raccordo di cui al comma 2 dell'articolo 1, in particolare in ordine a: a) la comunicazione di dati sull'alunno; b) la comunicazione di informazioni sull'alunno in collaborazione con la famiglia o con chi comunque esercita sull'alunno, anche temporaneamente, la potesta' parentale; c) il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali; d) la formazione delle classi iniziali; e) il sistema di valutazione degli alunni; f) l'utilizzo dei servizi di competenza degli enti territoriali. 2. Le condizioni della continuita' educativa, anche al fine di favorire opportune amornizzazioni della programmazione didattica, sono garantite da incontri periodici tra direttori didattici e presidi e tra docenti delle classi iniziali e terminali dei gradi di scuola interessati.