Art. 2.
                       (Continuita' educativa)
  1.  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione, con proprio decreto,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,  definisce,
nel  rispetto  delle competenze degli organi collegiali della scuola,
le forme e le modalita' del raccordo di cui al comma 2  dell'articolo
1, in particolare in ordine a:
a) la comunicazione di dati sull'alunno;
b) la comunicazione di informazioni sull'alunno in collaborazione con
la  famiglia  o  con  chi  comunque   esercita   sull'alunno,   anche
temporaneamente, la potesta' parentale;
c) il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali;
d) la formazione delle classi iniziali;
e) il sistema di valutazione degli alunni;
f) l'utilizzo dei servizi di competenza degli enti territoriali.
  2.  Le  condizioni  della  continuita'  educativa, anche al fine di
favorire opportune  amornizzazioni  della  programmazione  didattica,
sono  garantite  da  incontri  periodici  tra  direttori  didattici e
presidi e tra docenti delle classi iniziali e terminali dei gradi  di
scuola interessati.