Art. 4.
                  (Organici del personale docente).
  1. L'organico provinciale e' annualmente determinato sulla base del
fabbisogno di personale  docente  derivante  dalla  applicazione  dei
successivi  commi  e  dalle  esigenze  di  integrazione  dei soggetti
portatori di handicap e di funzionamento delle scuole  o  istituzioni
con  finalita'  speciali  e  ad  indirizzo  didattico  differenziato,
nonche' da quanto previsto dall'articolo 8.
  2. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi
indicati dai programmi vigenti,  l'organico  di  ciascun  circolo  e'
costituito:
a)  da  un  numero  di  posti  pari  al  numero  delle classi e delle
pluriclassi;
b)  da un ulteriore numero di posti in ragione di uno ogni due classi
e, ove possibile, pluriclassi.
  3.  Gli  insegnamenti  sono utilizzati secondo moduli organizzativi
costituiti da tre insegnanti su due classi nell'ambito del plesso  di
titolarita'  o  di  plessi  diversi del circolo; qualora cio' non sia
possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarita'  secondo  moduli
costituiti da quattro insegnanti su tre classi, in modo da assicurare
in ogni scuola l'orario di attivita' didattica di cui all'articolo 7.
  4. I posti di sostegno sono determinati nell'organico di diritto in
modo da assicurare un rapporto medio di un  insegnante  ogni  quattro
alunni portatori di handicap; deroghe a tale rapporto potranno essere
autorizzate  in  organico  di  fatto,   in   presenza   di   handicap
particolarmente  gravi  per  i  quali la diagnosi funzionale richieda
interventi  maggiormente  individualizzati  e  nel  caso  di   alunni
portatori  di  handicap  frequentanti plessi scolastici nelle zone di
montagna e nelle piccole isole.
  5.  Gli insegnanti di sostegno fanno parte integrante dell'organico
di circolo ed in esso assumono la titolarita'. Essi, dopo cinque anni
di  appartenenza  al  ruolo  degli  insegnanti  di  sostegno, possono
chiedere il trasferimento al  ruolo  comune,  nel  limite  dei  posti
disponibili   e   vacanti   delle   dotazioni   organiche   derivanti
dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 15.