Art. 4.
(Organici del personale docente).
1. L'organico provinciale e' annualmente determinato sulla base del
fabbisogno di personale docente derivante dalla applicazione dei
successivi commi e dalle esigenze di integrazione dei soggetti
portatori di handicap e di funzionamento delle scuole o istituzioni
con finalita' speciali e ad indirizzo didattico differenziato,
nonche' da quanto previsto dall'articolo 8.
2. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi
indicati dai programmi vigenti, l'organico di ciascun circolo e'
costituito:
a) da un numero di posti pari al numero delle classi e delle
pluriclassi;
b) da un ulteriore numero di posti in ragione di uno ogni due classi
e, ove possibile, pluriclassi.
3. Gli insegnamenti sono utilizzati secondo moduli organizzativi
costituiti da tre insegnanti su due classi nell'ambito del plesso di
titolarita' o di plessi diversi del circolo; qualora cio' non sia
possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarita' secondo moduli
costituiti da quattro insegnanti su tre classi, in modo da assicurare
in ogni scuola l'orario di attivita' didattica di cui all'articolo 7.
4. I posti di sostegno sono determinati nell'organico di diritto in
modo da assicurare un rapporto medio di un insegnante ogni quattro
alunni portatori di handicap; deroghe a tale rapporto potranno essere
autorizzate in organico di fatto, in presenza di handicap
particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda
interventi maggiormente individualizzati e nel caso di alunni
portatori di handicap frequentanti plessi scolastici nelle zone di
montagna e nelle piccole isole.
5. Gli insegnanti di sostegno fanno parte integrante dell'organico
di circolo ed in esso assumono la titolarita'. Essi, dopo cinque anni
di appartenenza al ruolo degli insegnanti di sostegno, possono
chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti
disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti
dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 15.