Art. 5.
                   (Programmazione e organizzazione
                             didattica).
  1.  La  programmazione dell'attivita' didattica, nella salvaguardia
della liberta' di insegnamento, e' di competenza degli insegnanti che
vi  provvedono  sulla base della programmazione dell'azione educativa
approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'articolo 4  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e
degli articoli 2 e 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517.
  2. Essa si propone:
a)  il  perseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi vigenti
predisponendo un'organizzazione  didattica  adeguata  alle  effettive
capacita' ed esigenze di apprendimento degli alunni;
b) la verifica e la valutazione dei risultati;
c) l'unitarieta' dell'insegnamento;
d)  il  rispetto  di  un'adeguata  ripartizione del tempo da dedicare
all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo, in relazione
alle finalita' e agli obiettivi previsti dai programmi.
  3.  Il  direttore  didattico,  sulla base di quanto stabilito dalla
programmazione dell'azione educativa,  dispone  l'assegnazione  degli
insegnanti  alle  classi  di ciascuno dei moduli organizzativi di cui
all'articolo  4  e  l'assegnazione  degli  ambiti  disciplinari  agli
insegnanti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuita'
didattica, nonche' la migliore utilizzazione delle competenze e delle
esperienze  professionali,  assicurando, ove possibile, una opportuna
rotazione nel tempo.
  4.  Nell'ambito  dello  stesso modulo organizzativo, gli insegnanti
operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi
a cui il modulo si riferisce.
  5.  Nei  primi  due  anni  della  scuola  elementare,  per favorire
l'impostazione  unitaria  e  pre-disciplinare   dei   programmi,   la
specifica  articolazione del modulo organizzativo di cui all'articolo
4 e', di norma, tale da consentire una maggiore presenza temporale di
un singolo insegnante in ognuna delle classi.
  6.  La  pluralita'  degli  interventi  e' articolata, di norma, per
ambiti disciplinari, anche in riferimento allo  sviluppo  delle  piu'
ampie opportunita' formative.
  7.  Il  collegio  dei  docenti,  nel  quadro  della  programmazione
dell'azione educativa, procede  all'aggregazione  delle  materie  per
ambiti  disciplinari, nonche' alla ripartizione del tempo da dedicare
all'insegnamento delle diverse discipline  del  curricolo  secondo  i
criteri  definiti  dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto:
a)  dell'affinita'  delle  discipline, soprattutto nei primi due anni
della scuola elementare;
b)  dell'esigenza  di  non  raggruppare  da  sole  o  in unico ambito
disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e  alla
musica e l'educazione motoria.
  8.  La valutazione in itinere dei risultati dell'insegnamento nelle
singole classi e del rendimento degli alunni  impegna  collegialmente
gli insegnanti corresponsabili nella attivita' didattica.
  9.  Il  direttore  didattico coordina l'attivita' di programmazione
dell'azione educativa e didattica, anche mediante incontri collegiali
periodici degli insegnanti.
 
          Note all'art. 5:
             -   Il   testo   dell'art.  4  del  D.P.R.  n.  416/1974
          (Istituzione e riordinamento  di  organi  collegiali  della
          scuola  materna, elementare, secondaria ed artistica) e' il
          seguente:
             "Art.  4  (Collegio  dei  docenti).  -  Il  collegio dei
          docenti e' composto dal personale insegnante di ruolo e non
          di  ruolo  in  servizio  nel circolo o nell'istituto, ed e'
          presieduto dal direttore didattico o dal preside.
             Il collegio dei docenti:
               a)  ha  potere deliberante in materia di funzionamento
          didattico del circolo o dell'istituto. In particolare  cura
          la  programmazione  dell'azione  educativa anche al fine di
          adeguare,  nell'ambito  degli  ordinamenti   della   scuola
          stabiliti  dallo  Stato,  i  programmi di insegnamento alle
          specifiche   esigenze   ambientali   e   di   favorire   il
          coordinamento  interdisciplinare. Esso esercita tale potere
          nel rispetto della liberta'  di  insegnamento  garantita  a
          ciascun insegnante;
               b)  formula  proposte  al  direttore  didattico  o  al
          preside per la formazione e la composizione  delle  classi,
          per  la  formulazione  dell'orario  delle  lezioni e per lo
          svolgimento delle altre attivita' scolastiche, tenuto conto
          dei  criteri  generali  indicati dal consiglio di circolo o
          d'istituto;
               c)   valuta   periodicamente  l'andamento  complessivo
          dell'azione  didattica  per  verificarne   l'efficacia   in
          rapporto  agli  orientamenti  e agli obiettivi programmati,
          proponendo,  ove  necessario,  opportune  misure   per   il
          miglioramento dell'attivita' scolastica;
               d) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i
          consigli di interclasse o di classe  e,  nei  limiti  delle
          disponibilita'   finanziarie   indicate  dal  consiglio  di
          circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
               e)   adotta   o  promuove  nell'ambito  delle  proprie
          competenze iniziative  di  sperimentazione  in  conformita'
          dell'art.  4,  n.  1, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e
          del conseguente decreto del Presidente della Repubblica  31
          maggio  1974,  n.  419,  relativo  alla  sperimentazione  e
          ricerca educativa, aggiornamento culturale e  professionale
          ed istituzione dei relativi istituti;
               f)  promuove  iniziative  di aggiornamento dei docenti
          del circolo o dell'istituto;
               g)  elegge,  in  numero di uno nelle scuole fino a 200
          alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle
          scuole  fino  a  900  alunni, e di quattro nelle scuole con
          piu' di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col
          direttore   didattico  o  col  preside;  uno  degli  eletti
          sostituisce il direttore didattico o  preside  in  caso  di
          assenza o impedimento;
               h)  elegge  i  suoi  rappresentanti  nel  consiglio di
          circolo o di istituto e nel consiglio di  disciplina  degli
          alunni;
               i) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del
          comitato per la  valutazione  del  servizio  del  personale
          insegnante;
               l) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni
          possibile  recupero,  i  casi  di  scarso  profitto  o   di
          irregolare  comportamento  degli  alunni, su iniziativa dei
          docenti della rispettiva classe e sentiti  gli  specialisti
          che  operano  in modo continuativo nella scuola con compiti
          medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento.
             Nell'adottare  le  proprie deliberazioni il collegio dei
          docenti tiene conto delle eventuali proposte e  pareri  dei
          consigli  di  interclasse  o di classe.     Il collegio dei
          docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico  e
          si  riunisce  ogni  qualvolta  il  direttore didattico o il
          preside ne ravvisi la necessita' oppure  quando  almeno  un
          terzo  dei  suoi  componenti ne faccia richiesta; comunque,
          almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.      Le
          riunioni  del  collegio  hanno  luogo  durante  l'orario di
          servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
             Le  funzioni  di segretario del collegio sono attribuite
          dal direttore didattico o dal preside ad  uno  dei  docenti
          eletto a norma del precedente secondo comma, lettera g)".
            - Il testo degli articoli 2 e 11 della legge n.  517/1977
          (Norme  sulla  valutazione  degli  alunni e sull'abolizione
          degli esami di riparazione nonche' altre norme di  modifica
          dell'ordinamento scolastico) e' il seguente:     "Art. 2. -
          Ferma restando l'unita' di  ciascuna  classe,  al  fine  di
          agevolare   l'attuazione  del  diritto  allo  studio  e  la
          promozione della piena formazione della personalita'  degli
          alunni,   la   programmazione  educativa  puo'  comprendere
          attivita' scolastiche integrative organizzate per gruppi di
          alunni  della  classe  oppure  di classi diverse anche allo
          scopo  di   realizzare   interventi   individualizzati   in
          relazione alle esigenze dei singoli alunni.     Nell'ambito
          di tali attivita' la scuola attua forme di  integrazione  a
          favore   degli   alunni   portatori  di  handicaps  con  la
          prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai  sensi
          dell'art.  9 del decreto del Presidente della Repubblica 31
          ottobre 1975,  n.   970,  anche  se  appartenenti  a  ruoli
          speciali,  o  ai  sensi  del quarto comma dell'art. 1 della
          legge 24 settembre 1971,  n.  820.  Devono  inoltre  essere
          assicurati  la  necessaria  integrazione  specialistica, il
          servizio  socio-psico-pedagogico  e  forme  particolari  di
          sostegno  secondo  le  rispettive  competenze dello Stato e
          degli enti  locali  preposti,  nei  limiti  delle  relative
          disponibilita'  di  bilancio  e  sulla  base  del programma
          predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.       Il
          collegio   dei  docenti  elabora,  entro  il  secondo  mese
          dell'anno scolastico, il piano delle attivita'  di  cui  al
          precedente  primo  comma  sulla  base  dei criteri generali
          indicati dal consiglio di  circolo  e  delle  proposte  dei
          consigli    di   interclasse,   tenendo   conto,   per   la
          realizzazione del piano, delle unita' di personale  docente
          comunque  assegnate  alla direzione didattica nonche' delle
          disponibilita' edilizie e assistenziali  e  delle  esigenze
          ambientali.        Il  suddetto  piano viene periodicamente
          verificato e aggiornato dallo stesso collegio  dei  docenti
          nel   corso   dell'anno  scolastico.        I  consigli  di
          interclasse  si  riuniscono  almeno   ogni   bimestre   per
          verificare    l'andamento   complessivo   della   attivita'
          didattica nelle classi di loro competenza  e  proporre  gli
          opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico".
            "Art. 11.  -  Nella  scuola  elementare,  media  e  negli
          istituti  di  istruzione  secondaria superiore ed artistica
          l'anno scolastico ha inizio il 10 settembre e termina il  9
          settembre.
             Il  periodo effettivo delle lezioni comprende almeno 215
          giorni esclusi i giorni festivi.
             Il  Ministro  per  la  pubblica  istruzione,  sentito il
          Consiglio nazionale della  pubblica  istruzione,  ogni  tre
          anni,  entro  il  31 dicembre, determina con suo decreto il
          calendario scolastico per i vari ordini di scuola  fissando
          la   data   di   inizio   e   il   termine   delle  lezioni
          rispettivamente tra il 10 e il 20 settembre e tra il  10  e
          il 30 giugno. Entro il 30 giugno devono svolgersi anche gli
          esami di licenza ed idoneita'  nella  scuola  elementare  e
          media  e  quelli  di  idoneita'  negli istituti e scuole di
          istruzione secondaria superiore ed artistica.
             Sentite  le regioni ed i consigli scolastici provinciali
          interessati, il Ministro  per  la  pubblica  istruzione  ha
          facolta'  di  differenziare  il  calendario  scolastico per
          regione o per provincia fermo restando quanto stabilito dal
          secondo e terzo comma del presente articolo.
             Per  gli  istituti  e le scuole di istruzione secondaria
          superiore ed artistica gli esami della seconda sessione  si
          svolgono dal 1  al 9 settembre.
             Le date degli esami della scuola secondaria superiore di
          cui ai commi precedenti valgono fino all'entrata in  vigore
          della legge di riforma della scuola secondaria superiore.
             Per  i conservatori di musica, per le accademie di belle
          arti, per l'accademia nazionale di danza,  per  l'accademia
          di arte drammatica, le norme relative all'anno scolastico e
          alle   prove   di   esame   per   i   corsi   a   carattere
          post-secondario, saranno stabilite con decreto del Ministro
          per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio  nazionale
          della pubblica istruzione, tenendo conto delle disposizioni
          relative agli ordinamenti  scolastici  e  alle  particolari
          esigenze di detti istituti.
             Nel  periodo dal 1  settembre all'inizio delle lezioni i
          collegi dei docenti si riuniscono per la  elaborazione  del
          piano   annuale   di   attivita'   scolastica   e   per  la
          programmazione   di   iniziative   di   aggiornamento    da
          effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno".