Art. 5.
(Programmazione e organizzazione
didattica).
1. La programmazione dell'attivita' didattica, nella salvaguardia
della liberta' di insegnamento, e' di competenza degli insegnanti che
vi provvedono sulla base della programmazione dell'azione educativa
approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e
degli articoli 2 e 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517.
2. Essa si propone:
a) il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi vigenti
predisponendo un'organizzazione didattica adeguata alle effettive
capacita' ed esigenze di apprendimento degli alunni;
b) la verifica e la valutazione dei risultati;
c) l'unitarieta' dell'insegnamento;
d) il rispetto di un'adeguata ripartizione del tempo da dedicare
all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo, in relazione
alle finalita' e agli obiettivi previsti dai programmi.
3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla
programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione degli
insegnanti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui
all'articolo 4 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari agli
insegnanti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuita'
didattica, nonche' la migliore utilizzazione delle competenze e delle
esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna
rotazione nel tempo.
4. Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, gli insegnanti
operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi
a cui il modulo si riferisce.
5. Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire
l'impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la
specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all'articolo
4 e', di norma, tale da consentire una maggiore presenza temporale di
un singolo insegnante in ognuna delle classi.
6. La pluralita' degli interventi e' articolata, di norma, per
ambiti disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle piu'
ampie opportunita' formative.
7. Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione
dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle materie per
ambiti disciplinari, nonche' alla ripartizione del tempo da dedicare
all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo secondo i
criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto:
a) dell'affinita' delle discipline, soprattutto nei primi due anni
della scuola elementare;
b) dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito
disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla
musica e l'educazione motoria.
8. La valutazione in itinere dei risultati dell'insegnamento nelle
singole classi e del rendimento degli alunni impegna collegialmente
gli insegnanti corresponsabili nella attivita' didattica.
9. Il direttore didattico coordina l'attivita' di programmazione
dell'azione educativa e didattica, anche mediante incontri collegiali
periodici degli insegnanti.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 416/1974
(Istituzione e riordinamento di organi collegiali della
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica) e' il
seguente:
"Art. 4 (Collegio dei docenti). - Il collegio dei
docenti e' composto dal personale insegnante di ruolo e non
di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed e'
presieduto dal direttore didattico o dal preside.
Il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento
didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura
la programmazione dell'azione educativa anche al fine di
adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola
stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle
specifiche esigenze ambientali e di favorire il
coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere
nel rispetto della liberta' di insegnamento garantita a
ciascun insegnante;
b) formula proposte al direttore didattico o al
preside per la formazione e la composizione delle classi,
per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo
svolgimento delle altre attivita' scolastiche, tenuto conto
dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o
d'istituto;
c) valuta periodicamente l'andamento complessivo
dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in
rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati,
proponendo, ove necessario, opportune misure per il
miglioramento dell'attivita' scolastica;
d) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i
consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie indicate dal consiglio di
circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
e) adotta o promuove nell'ambito delle proprie
competenze iniziative di sperimentazione in conformita'
dell'art. 4, n. 1, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e
del conseguente decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e
ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale
ed istituzione dei relativi istituti;
f) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti
del circolo o dell'istituto;
g) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200
alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle
scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con
piu' di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col
direttore didattico o col preside; uno degli eletti
sostituisce il direttore didattico o preside in caso di
assenza o impedimento;
h) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di
circolo o di istituto e nel consiglio di disciplina degli
alunni;
i) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del
comitato per la valutazione del servizio del personale
insegnante;
l) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni
possibile recupero, i casi di scarso profitto o di
irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei
docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti
che operano in modo continuativo nella scuola con compiti
medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento.
Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei
docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei
consigli di interclasse o di classe. Il collegio dei
docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e
si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il
preside ne ravvisi la necessita' oppure quando almeno un
terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque,
almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le
riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di
servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite
dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti
eletto a norma del precedente secondo comma, lettera g)".
- Il testo degli articoli 2 e 11 della legge n. 517/1977
(Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione
degli esami di riparazione nonche' altre norme di modifica
dell'ordinamento scolastico) e' il seguente: "Art. 2. -
Ferma restando l'unita' di ciascuna classe, al fine di
agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la
promozione della piena formazione della personalita' degli
alunni, la programmazione educativa puo' comprendere
attivita' scolastiche integrative organizzate per gruppi di
alunni della classe oppure di classi diverse anche allo
scopo di realizzare interventi individualizzati in
relazione alle esigenze dei singoli alunni. Nell'ambito
di tali attivita' la scuola attua forme di integrazione a
favore degli alunni portatori di handicaps con la
prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi
dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31
ottobre 1975, n. 970, anche se appartenenti a ruoli
speciali, o ai sensi del quarto comma dell'art. 1 della
legge 24 settembre 1971, n. 820. Devono inoltre essere
assicurati la necessaria integrazione specialistica, il
servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di
sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e
degli enti locali preposti, nei limiti delle relative
disponibilita' di bilancio e sulla base del programma
predisposto dal consiglio scolastico distrettuale. Il
collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese
dell'anno scolastico, il piano delle attivita' di cui al
precedente primo comma sulla base dei criteri generali
indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei
consigli di interclasse, tenendo conto, per la
realizzazione del piano, delle unita' di personale docente
comunque assegnate alla direzione didattica nonche' delle
disponibilita' edilizie e assistenziali e delle esigenze
ambientali. Il suddetto piano viene periodicamente
verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti
nel corso dell'anno scolastico. I consigli di
interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per
verificare l'andamento complessivo della attivita'
didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli
opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico".
"Art. 11. - Nella scuola elementare, media e negli
istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica
l'anno scolastico ha inizio il 10 settembre e termina il 9
settembre.
Il periodo effettivo delle lezioni comprende almeno 215
giorni esclusi i giorni festivi.
Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ogni tre
anni, entro il 31 dicembre, determina con suo decreto il
calendario scolastico per i vari ordini di scuola fissando
la data di inizio e il termine delle lezioni
rispettivamente tra il 10 e il 20 settembre e tra il 10 e
il 30 giugno. Entro il 30 giugno devono svolgersi anche gli
esami di licenza ed idoneita' nella scuola elementare e
media e quelli di idoneita' negli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore ed artistica.
Sentite le regioni ed i consigli scolastici provinciali
interessati, il Ministro per la pubblica istruzione ha
facolta' di differenziare il calendario scolastico per
regione o per provincia fermo restando quanto stabilito dal
secondo e terzo comma del presente articolo.
Per gli istituti e le scuole di istruzione secondaria
superiore ed artistica gli esami della seconda sessione si
svolgono dal 1 al 9 settembre.
Le date degli esami della scuola secondaria superiore di
cui ai commi precedenti valgono fino all'entrata in vigore
della legge di riforma della scuola secondaria superiore.
Per i conservatori di musica, per le accademie di belle
arti, per l'accademia nazionale di danza, per l'accademia
di arte drammatica, le norme relative all'anno scolastico e
alle prove di esame per i corsi a carattere
post-secondario, saranno stabilite con decreto del Ministro
per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, tenendo conto delle disposizioni
relative agli ordinamenti scolastici e alle particolari
esigenze di detti istituti.
Nel periodo dal 1 settembre all'inizio delle lezioni i
collegi dei docenti si riuniscono per la elaborazione del
piano annuale di attivita' scolastica e per la
programmazione di iniziative di aggiornamento da
effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno".