Art. 5. (Programmazione e organizzazione didattica). 1. La programmazione dell'attivita' didattica, nella salvaguardia della liberta' di insegnamento, e' di competenza degli insegnanti che vi provvedono sulla base della programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e degli articoli 2 e 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517. 2. Essa si propone: a) il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi vigenti predisponendo un'organizzazione didattica adeguata alle effettive capacita' ed esigenze di apprendimento degli alunni; b) la verifica e la valutazione dei risultati; c) l'unitarieta' dell'insegnamento; d) il rispetto di un'adeguata ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo, in relazione alle finalita' e agli obiettivi previsti dai programmi. 3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione degli insegnanti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 4 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari agli insegnanti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuita' didattica, nonche' la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo. 4. Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, gli insegnanti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce. 5. Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire l'impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 4 e', di norma, tale da consentire una maggiore presenza temporale di un singolo insegnante in ognuna delle classi. 6. La pluralita' degli interventi e' articolata, di norma, per ambiti disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle piu' ampie opportunita' formative. 7. Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonche' alla ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo secondo i criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto: a) dell'affinita' delle discipline, soprattutto nei primi due anni della scuola elementare; b) dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla musica e l'educazione motoria. 8. La valutazione in itinere dei risultati dell'insegnamento nelle singole classi e del rendimento degli alunni impegna collegialmente gli insegnanti corresponsabili nella attivita' didattica. 9. Il direttore didattico coordina l'attivita' di programmazione dell'azione educativa e didattica, anche mediante incontri collegiali periodici degli insegnanti.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 416/1974 (Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica) e' il seguente: "Art. 4 (Collegio dei docenti). - Il collegio dei docenti e' composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed e' presieduto dal direttore didattico o dal preside. Il collegio dei docenti: a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della liberta' di insegnamento garantita a ciascun insegnante; b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attivita' scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto; c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attivita' scolastica; d) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilita' finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici; e) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformita' dell'art. 4, n. 1, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e del conseguente decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti; f) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto; g) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con piu' di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento; h) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto e nel consiglio di disciplina degli alunni; i) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante; l) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di interclasse o di classe. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessita' oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente secondo comma, lettera g)". - Il testo degli articoli 2 e 11 della legge n. 517/1977 (Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonche' altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico) e' il seguente: "Art. 2. - Ferma restando l'unita' di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalita' degli alunni, la programmazione educativa puo' comprendere attivita' scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. Nell'ambito di tali attivita' la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820. Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilita' di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale. Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano delle attivita' di cui al precedente primo comma sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto, per la realizzazione del piano, delle unita' di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonche' delle disponibilita' edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali. Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico. I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l'andamento complessivo della attivita' didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico". "Art. 11. - Nella scuola elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica l'anno scolastico ha inizio il 10 settembre e termina il 9 settembre. Il periodo effettivo delle lezioni comprende almeno 215 giorni esclusi i giorni festivi. Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ogni tre anni, entro il 31 dicembre, determina con suo decreto il calendario scolastico per i vari ordini di scuola fissando la data di inizio e il termine delle lezioni rispettivamente tra il 10 e il 20 settembre e tra il 10 e il 30 giugno. Entro il 30 giugno devono svolgersi anche gli esami di licenza ed idoneita' nella scuola elementare e media e quelli di idoneita' negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica. Sentite le regioni ed i consigli scolastici provinciali interessati, il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di differenziare il calendario scolastico per regione o per provincia fermo restando quanto stabilito dal secondo e terzo comma del presente articolo. Per gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica gli esami della seconda sessione si svolgono dal 1 al 9 settembre. Le date degli esami della scuola secondaria superiore di cui ai commi precedenti valgono fino all'entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria superiore. Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per l'accademia nazionale di danza, per l'accademia di arte drammatica, le norme relative all'anno scolastico e alle prove di esame per i corsi a carattere post-secondario, saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto delle disposizioni relative agli ordinamenti scolastici e alle particolari esigenze di detti istituti. Nel periodo dal 1 settembre all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la elaborazione del piano annuale di attivita' scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno".