Art. 6.
                  (Interventi in favore degli alunni
                       portatori di handicap).
  1.  Al  fine  di  realizzare interventi atti a superare particolari
situazioni di difficolta' di apprendimento determinate da handicap si
utilizzano  gli  insegnanti  di sostegno di cui all'articolo 4, i cui
compiti devono essere coordinati,  nel  quadro  della  programmazione
dell'azione educativa, con l'attivita' didattica generale.
  2.  Gli  insegnanti  di  sostegno  assumono la contitolarita' delle
classi in cui operano e collaborano con  gli  insegnanti  del  modulo
organizzativo di cui all'articolo 4, con i genitori e, se necessario,
con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare  ed
attuare progetti educativi personalizzati.
  3.  Nell'ambito  dell'organico  di  circolo  puo'  essere  prevista
l'utilizzazione  fino  a  un  massimo  di  ventiquattro  ore  di   un
insegnante,  fornito  di  titoli  specifici  o di esperienze in campo
psicopedagogico, per intervenire nella prevenzione  e  nel  recupero,
agevolare  l'inserimento  e l'integrazione degli alunni in situazione
di difficolta' e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri
del  territorio,  nel  rispetto  delle  funzioni  di  coordinamento e
rappresentativita' del direttore didattico. A tal fine,  il  collegio
dei   docenti,  in  sede  di  programmazione,  propone  al  direttore
didattico i necessari adattamenti  in  materia  di  costituzione  dei
moduli.
  4.  L'esperienza di integrazione degli alunni portatori di handicap
e' oggetto di verifiche biennali compiute dal Ministro della pubblica
istruzione  che  riferisce  al Parlamento e, sulla base delle stesse,
impartisce adeguate disposizioni.