Art. 6. (Interventi in favore degli alunni portatori di handicap). 1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficolta' di apprendimento determinate da handicap si utilizzano gli insegnanti di sostegno di cui all'articolo 4, i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, con l'attivita' didattica generale. 2. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarita' delle classi in cui operano e collaborano con gli insegnanti del modulo organizzativo di cui all'articolo 4, con i genitori e, se necessario, con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati. 3. Nell'ambito dell'organico di circolo puo' essere prevista l'utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un insegnante, fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico, per intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione di difficolta' e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentativita' del direttore didattico. A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli. 4. L'esperienza di integrazione degli alunni portatori di handicap e' oggetto di verifiche biennali compiute dal Ministro della pubblica istruzione che riferisce al Parlamento e, sulla base delle stesse, impartisce adeguate disposizioni.