Art. 6.
(Interventi in favore degli alunni
portatori di handicap).
1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari
situazioni di difficolta' di apprendimento determinate da handicap si
utilizzano gli insegnanti di sostegno di cui all'articolo 4, i cui
compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione
dell'azione educativa, con l'attivita' didattica generale.
2. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarita' delle
classi in cui operano e collaborano con gli insegnanti del modulo
organizzativo di cui all'articolo 4, con i genitori e, se necessario,
con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed
attuare progetti educativi personalizzati.
3. Nell'ambito dell'organico di circolo puo' essere prevista
l'utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un
insegnante, fornito di titoli specifici o di esperienze in campo
psicopedagogico, per intervenire nella prevenzione e nel recupero,
agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione
di difficolta' e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri
del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e
rappresentativita' del direttore didattico. A tal fine, il collegio
dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore
didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei
moduli.
4. L'esperienza di integrazione degli alunni portatori di handicap
e' oggetto di verifiche biennali compiute dal Ministro della pubblica
istruzione che riferisce al Parlamento e, sulla base delle stesse,
impartisce adeguate disposizioni.