Art. 7.
(Orario delle attivita' didattiche).
1. L'orario delle attivita' didattiche nella scuola elementare ha
la durata di ventisette ore settimanali, elevabili fino ad un massimo
di trenta ore in relazione a quanto previsto dal comma 7.
2. Per le classi terze, quarte e quinte l'adozione di un orario
delle attivita' didattiche superiore alle ventisette ore settimanali,
ma comunque entro il limite delle trenta ore, puo' essere disposta,
oltre che in relazione a quanto previsto dal comma 7, anche per
motivate esigenze didattiche ed in presenza delle necessarie
condizioni organizzative, sempreche' la scelta effettuata riguardi
tutte le predette classi del plesso.
3. Dall'orario delle attivita' didattiche di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo e' escluso il tempo eventualmente dedicato alla
mensa e al trasporto.
4. Nell'organizzazione dell'orario settimanale, i criteri della
programmazione dell'attivita' didattica devono, in ogni caso,
rispettare una congrua ripartizione del tempo dedicato ai diversi
ambiti disciplinari senza sacrificarne alcuno.
5. I consigli di circolo definiscono le modalita' di svolgimento
dell'orario delle attivita' didattiche scegliendo, sulla base delle
disponibilita' strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni
socio-economiche delle famiglie, fatta salva comunque la qualita'
dell'insegnamento-apprendimento, fra le seguenti soluzioni:
a) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei giorni della
settimana;
b) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque giorni
della settimana.
6. Fino alla predisposizione delle necessarie strutture e servizi
e' consentito adottare l'orario antimeridiano continuato in sei
giorni della settimana.
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e' disposto
un ulteriore aumento di orario in relazione alla graduale attivazione
dell'insegnamento della lingua straniera.