Art. 7.
                 (Orario delle attivita' didattiche).
  1.  L'orario  delle attivita' didattiche nella scuola elementare ha
la durata di ventisette ore settimanali, elevabili fino ad un massimo
di trenta ore in relazione a quanto previsto dal comma 7.
  2.  Per  le  classi  terze, quarte e quinte l'adozione di un orario
delle attivita' didattiche superiore alle ventisette ore settimanali,
ma  comunque  entro il limite delle trenta ore, puo' essere disposta,
oltre che in relazione a quanto  previsto  dal  comma  7,  anche  per
motivate   esigenze   didattiche  ed  in  presenza  delle  necessarie
condizioni organizzative, sempreche' la  scelta  effettuata  riguardi
tutte le predette classi del plesso.
  3. Dall'orario delle attivita' didattiche di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo e' escluso il  tempo  eventualmente  dedicato  alla
mensa e al trasporto.
  4.  Nell'organizzazione  dell'orario  settimanale,  i criteri della
programmazione  dell'attivita'  didattica  devono,  in   ogni   caso,
rispettare  una  congrua  ripartizione  del tempo dedicato ai diversi
ambiti disciplinari senza sacrificarne alcuno.
  5.  I  consigli  di circolo definiscono le modalita' di svolgimento
dell'orario delle attivita' didattiche scegliendo, sulla  base  delle
disponibilita' strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni
socio-economiche delle famiglie, fatta  salva  comunque  la  qualita'
dell'insegnamento-apprendimento, fra le seguenti soluzioni:
a)  orario  antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei giorni della
settimana;
b)  orario  antimeridiano  e  pomeridiano  ripartito in cinque giorni
della settimana.
  6.  Fino  alla predisposizione delle necessarie strutture e servizi
e' consentito  adottare  l'orario  antimeridiano  continuato  in  sei
giorni della settimana.
  7.  Con  decreto del Ministro della pubblica istruzione e' disposto
un ulteriore aumento di orario in relazione alla graduale attivazione
dell'insegnamento della lingua straniera.