Art. 7. (Orario delle attivita' didattiche). 1. L'orario delle attivita' didattiche nella scuola elementare ha la durata di ventisette ore settimanali, elevabili fino ad un massimo di trenta ore in relazione a quanto previsto dal comma 7. 2. Per le classi terze, quarte e quinte l'adozione di un orario delle attivita' didattiche superiore alle ventisette ore settimanali, ma comunque entro il limite delle trenta ore, puo' essere disposta, oltre che in relazione a quanto previsto dal comma 7, anche per motivate esigenze didattiche ed in presenza delle necessarie condizioni organizzative, sempreche' la scelta effettuata riguardi tutte le predette classi del plesso. 3. Dall'orario delle attivita' didattiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' escluso il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al trasporto. 4. Nell'organizzazione dell'orario settimanale, i criteri della programmazione dell'attivita' didattica devono, in ogni caso, rispettare una congrua ripartizione del tempo dedicato ai diversi ambiti disciplinari senza sacrificarne alcuno. 5. I consigli di circolo definiscono le modalita' di svolgimento dell'orario delle attivita' didattiche scegliendo, sulla base delle disponibilita' strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, fatta salva comunque la qualita' dell'insegnamento-apprendimento, fra le seguenti soluzioni: a) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei giorni della settimana; b) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque giorni della settimana. 6. Fino alla predisposizione delle necessarie strutture e servizi e' consentito adottare l'orario antimeridiano continuato in sei giorni della settimana. 7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e' disposto un ulteriore aumento di orario in relazione alla graduale attivazione dell'insegnamento della lingua straniera.