Art. 8.
                 (Progetti formativi di tempo lungo).
  1. A decorrere dell'anno scolastico 1990-1991 potranno realizzarsi,
su richiesta delle famiglie, anche per i gruppi di alunni  di  classi
diverse,   attivita'   di   arricchimento  e  di  integrazione  degli
insegnamenti curriculari alle seguenti condizioni:
a)  che  l'orario  complessivo settimanale di attivita' non superi le
trentasette ore, ivi compreso il "tempo-mensa";
b)  che  vi  siano le strutture necessarie e che siano effettivamente
funzionanti;
c)  che  il  numero  degli  alunni  interessati non sia inferiore, di
norma, a venti;
d)  che la copertura dell'orario sia assicurata per l'intero anno con
lo svolgimento, da parte dei docenti contitolari delle classi cui  il
progetto  si  riferisce,  di tre ore di servizio in aggiunta a quelle
stabilite per l'orario settimanale  di  insegnamento,  nei  limiti  e
secondo le modalita' di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, o,  nel  caso  di
mancata  disponibilita'  degli stessi, con la utilizzazione, limitata
alle ore necessarie, di altro  docente  titolare  del  plesso  o  del
circolo, tenuto al completamento dell'orario di insegnamento; ovvero,
qualora non si verifichino dette condizioni, con  l'utilizzazione  di
altro docente di ruolo disponibile nell'organico provinciale.
  2. Le attivita' di tempo pieno di cui all'articolo 1 della legge 24
settembre 1971, n. 820, potranno  proseguire,  entro  il  limite  dei
posti  funzionanti  nell'anno  scolastico  1988-1989,  alle  seguenti
condizioni:
a)  che  esistano  le strutture necessarie e che siano effettivamente
funzionanti;
b)  che  l'orario  settimanale,  ivi  compreso  il "tempo-mensa", sia
stabilito in quaranta ore;
c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline
siano  uniformate  ai  programmi  vigenti  e   che   l'organizzazione
didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari
come previsto dalla presente legge.
  3.  I  posti  derivanti  da  eventuali  soppressioni delle predette
attivita'  di  tempo  pieno  saranno  utilizzati  esclusivamente  per
l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo 4.
 
          Note all'art. 8:
             - Il testo dell'art. 14, comma 8, del D.P.R. n. 399/1988
          (Norme risultanti dalla  disciplina  prevista  dall'accordo
          per  il  triennio  1988-1990  del 9 giugno 1988 relativo al
          personale del comparto scuola) e' il  seguente:  "8.  Nelle
          scuole  elementari  e secondarie, ivi compresi gli istituti
          di arte ed i licei artistici, a decorrere dal 1   settembre
          1990  i docenti possono, prima dell'inizio delle lezioni di
          ciascun   anno   scolastico,    dichiarare    la    propria
          disponibilita'  a  svolgere  per  l'intero  anno scolastico
          altre tre ore settimanali di servizio in aggiunta a  quelle
          previste   dal  presente  articolo.  Dette  attivita'  sono
          preordinate  alla  predisposizione  ed  all'attuazione   di
          insegnamenti individualizzati, ad interventi di prevenzione
          e recupero dello svantaggio scolastico, di arricchimento  e
          di  integrazione  dell'offerta formativa, di orientamento e
          di studio-lavoro.  Le  predette  ore,  che  possono  essere
          utilizzate  con  cadenze  diverse  da quella settimanale ed
          anche in orari pomeridiani, vanno  inserite  nel  programma
          deliberato  dal  collegio  dei  docenti  ed  effettivamente
          svolte. La concreta applicazione della normativa di cui  al
          presente  comma  sara'  definita  in  sede  di negoziazione
          decentrata a  livello  nazionale,  sulla  base  di  criteri
          definiti  per  gli  aspetti  finanziari  dal Ministro della
          pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e
          per la funzione pubblica".
             -  Il  testo  dell'art. 1 della legge n. 820/1971 (Norme
          sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione
          in  ruolo  degli insegnanti della scuola elementare e della
          scuola materna statale) e' il seguente:
             "Art.   1.  -  Le  attivita'  integrative  della  scuola
          elementare, nonche' gli insegnamenti speciali, con lo scopo
          di    contribuire    all'arricchimento   della   formazione
          dell'alunno e all'avvio della realizzazione della scuola  a
          tempo  pieno,  saranno  svolti  in  ore aggiuntive a quelle
          costituenti il normale  orario  scolastico,  con  specifico
          compito, da insegnanti elementari di ruolo.
             Il   conseguimento  dello  scopo  di  cui  sopra  dovra'
          scaturire dalla  collaborazione,  anche  mediante  riunioni
          periodiche,  degli  insegnanti  delle  singole  classi e di
          quelli delle attivita'  integrative  e  degli  insegnamenti
          speciali.
             Per  ogni  venticinque  ore  settimanali  destinate alle
          attivita' e agli insegnamenti di  cui  al  primo  comma  e'
          istituito un posto di insegnante elementare di ruolo.
             A  partire dall'anno scolastico 1971-72, il Ministro per
          la  pubblica  istruzione  e'  autorizzato   ad   istituire,
          all'inizio  di  ogni  anno  scolastico,  per  ogni  singola
          provincia, il numero dei posti necessari ed a stabilire con
          proprio  decreto,  sentita  la  terza sezione del Consiglio
          superiore, direttive di orientamento per le attivita' e gli
          insegnamenti di cui al primo comma.
             Entro  il  31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno
          scolastico successivo a quello in cui entrera' in vigore la
          presente  legge,  il  Ministro  per  la pubblica istruzione
          riferisce al Parlamento sui  risultati  della  applicazione
          delle norme di cui al presente articolo".