Art. 8.
(Progetti formativi di tempo lungo).
1. A decorrere dell'anno scolastico 1990-1991 potranno realizzarsi,
su richiesta delle famiglie, anche per i gruppi di alunni di classi
diverse, attivita' di arricchimento e di integrazione degli
insegnamenti curriculari alle seguenti condizioni:
a) che l'orario complessivo settimanale di attivita' non superi le
trentasette ore, ivi compreso il "tempo-mensa";
b) che vi siano le strutture necessarie e che siano effettivamente
funzionanti;
c) che il numero degli alunni interessati non sia inferiore, di
norma, a venti;
d) che la copertura dell'orario sia assicurata per l'intero anno con
lo svolgimento, da parte dei docenti contitolari delle classi cui il
progetto si riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a quelle
stabilite per l'orario settimanale di insegnamento, nei limiti e
secondo le modalita' di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, o, nel caso di
mancata disponibilita' degli stessi, con la utilizzazione, limitata
alle ore necessarie, di altro docente titolare del plesso o del
circolo, tenuto al completamento dell'orario di insegnamento; ovvero,
qualora non si verifichino dette condizioni, con l'utilizzazione di
altro docente di ruolo disponibile nell'organico provinciale.
2. Le attivita' di tempo pieno di cui all'articolo 1 della legge 24
settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, entro il limite dei
posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989, alle seguenti
condizioni:
a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente
funzionanti;
b) che l'orario settimanale, ivi compreso il "tempo-mensa", sia
stabilito in quaranta ore;
c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline
siano uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione
didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari
come previsto dalla presente legge.
3. I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette
attivita' di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per
l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo 4.
Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 14, comma 8, del D.P.R. n. 399/1988
(Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo
per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al
personale del comparto scuola) e' il seguente: "8. Nelle
scuole elementari e secondarie, ivi compresi gli istituti
di arte ed i licei artistici, a decorrere dal 1 settembre
1990 i docenti possono, prima dell'inizio delle lezioni di
ciascun anno scolastico, dichiarare la propria
disponibilita' a svolgere per l'intero anno scolastico
altre tre ore settimanali di servizio in aggiunta a quelle
previste dal presente articolo. Dette attivita' sono
preordinate alla predisposizione ed all'attuazione di
insegnamenti individualizzati, ad interventi di prevenzione
e recupero dello svantaggio scolastico, di arricchimento e
di integrazione dell'offerta formativa, di orientamento e
di studio-lavoro. Le predette ore, che possono essere
utilizzate con cadenze diverse da quella settimanale ed
anche in orari pomeridiani, vanno inserite nel programma
deliberato dal collegio dei docenti ed effettivamente
svolte. La concreta applicazione della normativa di cui al
presente comma sara' definita in sede di negoziazione
decentrata a livello nazionale, sulla base di criteri
definiti per gli aspetti finanziari dal Ministro della
pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e
per la funzione pubblica".
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 820/1971 (Norme
sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione
in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della
scuola materna statale) e' il seguente:
"Art. 1. - Le attivita' integrative della scuola
elementare, nonche' gli insegnamenti speciali, con lo scopo
di contribuire all'arricchimento della formazione
dell'alunno e all'avvio della realizzazione della scuola a
tempo pieno, saranno svolti in ore aggiuntive a quelle
costituenti il normale orario scolastico, con specifico
compito, da insegnanti elementari di ruolo.
Il conseguimento dello scopo di cui sopra dovra'
scaturire dalla collaborazione, anche mediante riunioni
periodiche, degli insegnanti delle singole classi e di
quelli delle attivita' integrative e degli insegnamenti
speciali.
Per ogni venticinque ore settimanali destinate alle
attivita' e agli insegnamenti di cui al primo comma e'
istituito un posto di insegnante elementare di ruolo.
A partire dall'anno scolastico 1971-72, il Ministro per
la pubblica istruzione e' autorizzato ad istituire,
all'inizio di ogni anno scolastico, per ogni singola
provincia, il numero dei posti necessari ed a stabilire con
proprio decreto, sentita la terza sezione del Consiglio
superiore, direttive di orientamento per le attivita' e gli
insegnamenti di cui al primo comma.
Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno
scolastico successivo a quello in cui entrera' in vigore la
presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione
riferisce al Parlamento sui risultati della applicazione
delle norme di cui al presente articolo".