Art. 9.
                       (Orario di insegnamento)
  1.  L'orario  di  insegnamento  per  gli  insegnanti  elementari e'
costituito di ventiquattro ore settimanali di attivita' didattica, di
cui   ventidue   ore   di   insegnamento  e  due  ore  dedicate  alla
programmazione didattica  da  attuarsi  in  incontri  collegiali  dei
docenti  di  ciascun  modulo,  in  tempi non coincidenti con l'orario
delle lezioni.
  2.  Nell'ambito  delle  ore  di insegnamento, una quota puo' essere
destinata al recupero individualizzato  o  per  gruppi  ristretti  di
alunni   con   ritardo  nei  processi  di  apprendimento,  anche  con
riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da  paesi
extracomunitari.
  3.  L'orario  settimanale  di  insegnamento di ciascun docente deve
essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana.
  4.  A  partire  dal  1  settembre e fino all'inizio delle lezioni i
collegi dei docenti  si  riuniscono  per  la  definizione  del  piano
annuale  di attivita' didattica e per lo svolgimento di iniziative di
aggiornamento.
  5.  Nell'ambito  del  piano  annuale  di attivita', il collegio dei
docenti stabilisce i criteri per la sostituzione dei docenti  assenti
per  un  periodo non superiore a cinque giorni, in modo da utilizzare
fino ad un massimo di due terzi delle ore disponibili di cui al comma
2,   calcolate   su  base  annuale  al  di  fuori  dell'attivita'  di
insegnamento  e  delle  due  ore  previste  dal  comma   1   per   la
programmazione didattica.
  6.  A  tal fine si puo' provvedere anche mediante la prestazione di
ore  di  insegnamento  in  eccedenza   all'orario   obbligatorio   di
ventiquattro  ore  settimanali, da retribuire secondo le disposizioni
vigenti.
  7. E' abrogato l'articolo 12, sesto comma, della legge 24 settembre
1971, n. 820.
  8. Nell'orario di cui al comma 1 e' compresa l'assistenza educativa
svolta nel tempo dedicato alla mensa.
 
          Nota all'art. 9:
             -  Il  testo dell'art. 12 della citata legge n. 820/1971
          (v. nelle note all'art. 8),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente:
             "Art.  12.  -  L'amministrazione  scolastica e' tenuta a
          provvedere alla  istruzione  dei  fanciulli  obbligati  nei
          luoghi  ove  questi,  entro il raggio determinato dal comma
          seguente, siano in numero non inferiore a dieci.
             Ogni  scuola  deve  accogliere i fanciulli obbligati che
          abitino nel raggio di due chilometri di percorso, computati
          su strada ordinaria.
             Qualora  manchino  le  strade o comunque sia impossibile
          trasportare  gli  obbligati  ad  una  scuola   vicina,   e'
          consentito  derogare al limite previsto dal primo comma del
          presente articolo purche' gli obbligati siano in numero non
          inferiore a cinque.
             Il  numero massimo di alunni che possono essere affidati
          ad un solo insegnante non puo' essere superiore a 25  anche
          ai  fini  delle  attivita' integrative e degli insegnamenti
          speciali di cui all'art.  1.
             Qualora  all'insegnante  siano  affidate piu' classi, in
          orario normale, il numero massimo degli alunni e' di 10.
             Gli  articoli  100, 101, 102, 103, 329 del regio decreto
          26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati".