Art. 9. (Orario di insegnamento) 1. L'orario di insegnamento per gli insegnanti elementari e' costituito di ventiquattro ore settimanali di attivita' didattica, di cui ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. 2. Nell'ambito delle ore di insegnamento, una quota puo' essere destinata al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari. 3. L'orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana. 4. A partire dal 1 settembre e fino all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la definizione del piano annuale di attivita' didattica e per lo svolgimento di iniziative di aggiornamento. 5. Nell'ambito del piano annuale di attivita', il collegio dei docenti stabilisce i criteri per la sostituzione dei docenti assenti per un periodo non superiore a cinque giorni, in modo da utilizzare fino ad un massimo di due terzi delle ore disponibili di cui al comma 2, calcolate su base annuale al di fuori dell'attivita' di insegnamento e delle due ore previste dal comma 1 per la programmazione didattica. 6. A tal fine si puo' provvedere anche mediante la prestazione di ore di insegnamento in eccedenza all'orario obbligatorio di ventiquattro ore settimanali, da retribuire secondo le disposizioni vigenti. 7. E' abrogato l'articolo 12, sesto comma, della legge 24 settembre 1971, n. 820. 8. Nell'orario di cui al comma 1 e' compresa l'assistenza educativa svolta nel tempo dedicato alla mensa.
Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 12 della citata legge n. 820/1971 (v. nelle note all'art. 8), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 12. - L'amministrazione scolastica e' tenuta a provvedere alla istruzione dei fanciulli obbligati nei luoghi ove questi, entro il raggio determinato dal comma seguente, siano in numero non inferiore a dieci. Ogni scuola deve accogliere i fanciulli obbligati che abitino nel raggio di due chilometri di percorso, computati su strada ordinaria. Qualora manchino le strade o comunque sia impossibile trasportare gli obbligati ad una scuola vicina, e' consentito derogare al limite previsto dal primo comma del presente articolo purche' gli obbligati siano in numero non inferiore a cinque. Il numero massimo di alunni che possono essere affidati ad un solo insegnante non puo' essere superiore a 25 anche ai fini delle attivita' integrative e degli insegnamenti speciali di cui all'art. 1. Qualora all'insegnante siano affidate piu' classi, in orario normale, il numero massimo degli alunni e' di 10. Gli articoli 100, 101, 102, 103, 329 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati".