Art. 9.
(Orario di insegnamento)
1. L'orario di insegnamento per gli insegnanti elementari e'
costituito di ventiquattro ore settimanali di attivita' didattica, di
cui ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate alla
programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei
docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l'orario
delle lezioni.
2. Nell'ambito delle ore di insegnamento, una quota puo' essere
destinata al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di
alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con
riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi
extracomunitari.
3. L'orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve
essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana.
4. A partire dal 1 settembre e fino all'inizio delle lezioni i
collegi dei docenti si riuniscono per la definizione del piano
annuale di attivita' didattica e per lo svolgimento di iniziative di
aggiornamento.
5. Nell'ambito del piano annuale di attivita', il collegio dei
docenti stabilisce i criteri per la sostituzione dei docenti assenti
per un periodo non superiore a cinque giorni, in modo da utilizzare
fino ad un massimo di due terzi delle ore disponibili di cui al comma
2, calcolate su base annuale al di fuori dell'attivita' di
insegnamento e delle due ore previste dal comma 1 per la
programmazione didattica.
6. A tal fine si puo' provvedere anche mediante la prestazione di
ore di insegnamento in eccedenza all'orario obbligatorio di
ventiquattro ore settimanali, da retribuire secondo le disposizioni
vigenti.
7. E' abrogato l'articolo 12, sesto comma, della legge 24 settembre
1971, n. 820.
8. Nell'orario di cui al comma 1 e' compresa l'assistenza educativa
svolta nel tempo dedicato alla mensa.
Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 12 della citata legge n. 820/1971
(v. nelle note all'art. 8), cosi' come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 12. - L'amministrazione scolastica e' tenuta a
provvedere alla istruzione dei fanciulli obbligati nei
luoghi ove questi, entro il raggio determinato dal comma
seguente, siano in numero non inferiore a dieci.
Ogni scuola deve accogliere i fanciulli obbligati che
abitino nel raggio di due chilometri di percorso, computati
su strada ordinaria.
Qualora manchino le strade o comunque sia impossibile
trasportare gli obbligati ad una scuola vicina, e'
consentito derogare al limite previsto dal primo comma del
presente articolo purche' gli obbligati siano in numero non
inferiore a cinque.
Il numero massimo di alunni che possono essere affidati
ad un solo insegnante non puo' essere superiore a 25 anche
ai fini delle attivita' integrative e degli insegnamenti
speciali di cui all'art. 1.
Qualora all'insegnante siano affidate piu' classi, in
orario normale, il numero massimo degli alunni e' di 10.
Gli articoli 100, 101, 102, 103, 329 del regio decreto
26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati".