Art. 11 1. All'articolo 45 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Il contravventore alle disposizioni dei precedenti commi e' punito con l'arresto a due anni o con l'ammenda da lire centomila lire quattro milioni, sempre che il fatto non costituisca piu' grave reato". 2. All'articolo 45 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in fine, il seguente comma: "Il Ministro della sanita' e' delegato a stabilire con proprio decreto la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e i singoli reparti".
Nota all'art. 11: - Il testo dell'art. 45 della legge n. 685/1975, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 45 (Obblighi del farmacista). - La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'art. 12 deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'entita' dell'acquirente e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta. Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni predette soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dal comma secondo dell'art. 43, e nella quantita' e forma prescritta. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'art. 43, di annotare sulla ricetta la data di spedizioni e di conservare la ricetta stessa, tenendone conto ai fini del discarico ai sensi dell'art. 62. Scaduti dieci giorni dalla data del rilascio la prescrizione non puo' essere piu' spedita. Il contravventore alle disposizioni dei precedenti commi e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire centomila a lire quattromilioni, sempre che il fatto non costituisca piu' grave reato. Il Ministro della sanita' e' delegato a stabilire con proprio decreto la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e i singoli reparti". Per il testo degli articoli 12 e 43 della legge n. 685/1975 si vedano, rispettivamente, la precedente nota all'art. 9 e la successiva nota all'art. 33. Il testo dell'art. 62 della medesima legge n. 685/1975 e' il seguente: "Art. 62 (Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie). - Il registro di entrata e di uscita degli enti e delle imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV, V ed il registro delle farmacie per quanto concerne le sostanze di cui alle prime quattro tabelle dell'art. 12 debbono essere chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura deve compiersi mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualita' e quantita' dei prodotti avuti in carico e delle quantita' e qualita' dei prodotti impiegati o commerciati durante l'anno con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.