Art. 11
  1.  All'articolo 45 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il quinto
comma e' sostituito dal seguente:
  "Il contravventore alle disposizioni dei precedenti commi e' punito
con l'arresto a due anni o  con  l'ammenda  da  lire  centomila  lire
quattro  milioni,  sempre  che  il  fatto  non costituisca piu' grave
reato".
  2.  All'articolo  45 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in fine,
il seguente comma:
  "Il  Ministro  della  sanita'  e'  delegato a stabilire con proprio
decreto la forma ed il contenuto dei moduli idonei al  controllo  del
movimento  delle  sostanze  stupefacenti e psicotrope tra le farmacie
interne degli ospedali e i singoli reparti".
 
          Nota all'art. 11:
          -  Il  testo  dell'art.  45  della  legge n. 685/1975, come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
          "Art.  45  (Obblighi  del  farmacista).  -  La  vendita dei
          farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle  I,  II  e
          III  previste  dall'art.  12  deve  essere  effettuata  dal
          farmacista  con  l'obbligo   di   accertarsi   dell'entita'
          dell'acquirente  e  di  prendere  nota  degli  estremi  del
          documento di riconoscimento in calce alla ricetta.
          Il  farmacista  deve  vendere  i  farmaci e le preparazioni
          predette soltanto su presentazione di  prescrizione  medica
          sulle  ricette  previste  dal comma secondo dell'art. 43, e
          nella quantita' e forma prescritta.
          Il  farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia
          stata redatta secondo le disposizioni  stabilite  nell'art.
          43,  di  annotare  sulla ricetta la data di spedizioni e di
          conservare la ricetta stessa, tenendone conto ai  fini  del
          discarico ai sensi dell'art. 62.
          Scaduti   dieci   giorni   dalla   data   del  rilascio  la
          prescrizione non puo' essere piu' spedita.
          Il contravventore alle disposizioni dei precedenti commi e'
          punito con l'arresto fino a due anni  o  con  l'ammenda  da
          lire  centomila  a lire quattromilioni, sempre che il fatto
          non costituisca piu' grave reato.
          Il  Ministro  della  sanita'  e'  delegato  a stabilire con
          proprio decreto la forma ed il contenuto dei moduli  idonei
          al  controllo  del  movimento delle sostanze stupefacenti e
          psicotrope tra le  farmacie  interne  degli  ospedali  e  i
          singoli reparti".
          Per il testo degli articoli 12 e 43 della legge n. 685/1975
          si vedano, rispettivamente, la precedente nota all'art. 9 e
          la successiva nota all'art. 33. Il testo dell'art. 62 della
          medesima legge n. 685/1975 e' il seguente:
          "Art.  62  (Registro  di entrata e uscita per gli enti o le
          imprese autorizzati all'impiego e al commercio di  sostanze
          stupefacenti o psicotrope e per le farmacie). - Il registro
          di  entrata  e  di  uscita  degli  enti  e  delle   imprese
          autorizzati   all'impiego   ed  al  commercio  di  sostanze
          stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I,  II,  III,
          IV,  V ed il registro delle farmacie per quanto concerne le
          sostanze di cui alle prime  quattro  tabelle  dell'art.  12
          debbono  essere  chiusi  al  31  dicembre  di ogni anno. La
          chiusura deve compiersi mediante scritturazione riassuntiva
          di  tutti  i  dati  comprovanti  i  totali delle qualita' e
          quantita' dei prodotti avuti in carico e delle quantita'  e
          qualita'  dei  prodotti  impiegati  o  commerciati  durante
          l'anno con l'indicazione di  ogni  eventuale  differenza  o
          residuo.