Art. 12
  1.  Dopo  l'articolo  69 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono
inseriti i seguenti:
  "Art. 69-bis. - (Obbligo di fornire informazioni e dati al Servizio
centrale antidroga in ordine alle sostanze  suscettibili  di  impiego
per  la  produzione  di  sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Il
Ministro della sanita', sentiti l'Istituto superiore della sanita' ed
il  Consiglio  superiore  di  sanita', elenca con proprio decreto, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  Italiana,  le
sostanze  da assoggettare alle disposizioni del presente articolo, in
quanto  suscettibili  di  impiego  per  la  produzione  di   sostanze
stupefacenti o psicotrope.
  2.  Fermo il disposto di cui all'articolo 15 ultimo comma, chiunque
intenda produrre, commerciare  esportare  o  importare  all'ingrosso,
ovvero spedire in transito le sostanze di cui al comma 1 ha l'obbligo
di comunicare al Servizio centrale antidroga,  istituito  nell'ambito
del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  informazioni  e  dati
concernenti la natura e la quantita' delle sostanze stesse,  il  tipo
di  attivita', nonche' le operazioni commerciali da svolgere, secondo
le modalita' ed entro i termini stabiliti con  decreto  del  Ministro
della  sanita',  di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  delle
finanze, dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e  del
commercio con l'estero.
  3.  Per  la  vigilanza  ed  il controllo sulle attivita' svolte dai
soggetti di cui al comma 2 e sulla esattezza e completezza dei dati e
delle  informazioni  fornite si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 4, 5 e 6.
  4.   Chiunque  produce,  nonche'  commercia  o  esporta  o  importa
all'ingrosso, ovvero spedisce in transito le sostanze di cui al comma
1  senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 e'
punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con  la  multa  da
lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue la
sospensione fino a quattro anni  dell'autorizzazioni  a  svolgere  le
attivita' indicate nel comma 2.
  5.  Chiunque  non adempie all'obbligo della comunicazione di cui al
comma 2 e' punito con l'arresto fino ad un anno o  con  l'ammenda  da
lire  cinquecentomila  a  lire  cinque  milioni.  Il  giudice, con la
sentenza    di    condanna,    puo'    disporre    la     sospensione
dell'autorizzazione  a svolgere le attivita' di cui al comma 2 per un
periodo non inferiore ad un mese e non superiore  ad  un  anno.  Puo'
essere  applicata  la misura cautelare interdittiva della sospensione
della detta autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno.
  Art.  69-ter.  -  (Prescrizioni  relative  alla  vendita).  -  1 Le
sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 12 possono essere
vendute  solo  su  presentazione  di  ricetta medica, che deve essere
trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella  n.  4
della Farmacopea ufficiale.
  2.  Le  sostanze  incluse nella tabella VI dell'articolo 12 possono
essere vendute solo su presentazione di ricetta medica.
  3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi precedenti e'
punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.
  4. I prontuari farmaceutici degli enti mutualistici e previdenziali
debbono  presentare  la  connotazione  con  asterisco  di  tutte   le
specialita'  e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei
tabelle dell'articolo 12".
  2.  Il  decreto di cui all'articolo 69-bis, comma 1, della legge 22
dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1  del  presente  articolo,
sara' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
 
          Nota all'art. 12:
          - Per il testo dell'art. 15 della legge n. 685/1975 si veda
          la precedente nota all'art. 8.
          -  Il testo dell'art. 4 della predetta legge n. 685/1975 e'
          il seguente:
          "Art.  4 (Modalita' della vigilanza). - La vigilanza presso
          gli enti e le imprese autorizzati alla  coltivazione,  alla
          fabbricazione  all'impiego,  al commercio e presso chiunque
          sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti  o
          psicotrope, e' esercitata dal Ministero della sanita'.
          La   vigilanza  predetta  si  effettua  mediante  ispezioni
          ordinarie e straordinarie.
          Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni
          due anni, salvo quanto stabilito dall'art. 29 (Per il testo
          di  detto  articolo  si  veda la precedente nota all'art. 4
          n.d.r.).
          Il  Ministero  della  sanita'  puo'  disporre in ogni tempo
          ispezioni straordinarie.
          Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanita'
          puo'  avvalersi  della  collaborazione  degli   organi   di
          polizia,  i  quali  comunque  hanno facolta' di accedere in
          qualunque momento nei locali ove si svolgono  le  attivita'
          previste  dai  titoli  III,  IV,  VI,  e VII della presente
          legge.
          La guardia di finanza puo' eseguire ispezioni straordinarie
          in ogni tempo presso gli enti e le imprese autorizzati alla
          fabbricazione  di sostanze stupefacenti o psicotrope quando
          sussistano sospetti di attivita' illecite".
          -  Per  il testo dell'art. 5 della citata legge n. 685/1975
          si veda la precedente nota all'art. 4.
          - Per il testo dell'art. 6 della medesima legge n. 685/1975
          si veda l'art. 4 della legge qui pubblicata.
          -  Per il testo dell'art. 12 della stessa legge n. 685/1975
          si veda la precedente nota all'art. 9.