Art. 13
  1. L'articolo 70 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e' sostituito
dal seguente:

  "Titolo VIII - DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITA' ILLECITE

  Capo I - Disposizioni penali

  Art.  70 - (Attivita' illecite). - 1. E' vietato l'uso personale di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle, I, II, III, e
IV  previste  dall'articolo 12. E' altresi' vietato qualunque impiego
di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  non autorizzato secondo le
norme della presente legge.
  2.  E'  consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base
di  sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1, debitamente
prescritti   secondo   le   necessita'  di  cura  in  relazione  alle
particolari condizioni patologiche del soggetto".
 
          Nota all'art. 13:
          - Per il testo dell'art. 12 della legge n. 685/1975 si veda
          la precedente nota all'art. 9.