Art. 14
  1. L'articolo 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e' sostituito
dai seguenti:
  "Art.   71.   -   (Produzione   e  traffico  illecito  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope). - 1. Chiunque senza  l'autorizzazione  di
cui  all'articolo  15  coltiva,  produce,  fabbrica, estrae, raffina,
vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a  qualsiasi  titolo,
distribuisce,   commercia,  acquista,  trasporta,  esporta,  importa,
procura ad altri, invia passa o spedisce in  transito,  consegna  per
qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi
previste  dagli  articoli  72  e  72  bis,  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope  di  cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 12 e'
punito con la reclusione da otto a venti  anni  e  con  la  multa  di
cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
  2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo
15, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in  commercio
le  sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, e' punito con la
reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da  lire  cinquanta
milioni a lire seicento milioni.
  3.  Le  stesse  pene  si  applicano  a  chiunque coltiva, produce o
fabbrica  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  diverse  da   quelle
stabilite nel decreto di autorizzazione.
  4.  Se  taluno  dei  fatti  previsti  dai  commi  1, 2 e 3 riguarda
sostanze stupefacenti o psicotrope  di  cui  alle  tabelle  II  e  IV
previste  dall'articolo  12,  si applicano la reclusione da due a sei
anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta  milioni.
  5.  Quando,  per  i  mezzi,  per  la  modalita'  o  le  circostanze
dell'azione ovvero per la qualita'  e  quantita'  delle  sostanze,  i
fatti  previsti  dal  presente  articolo  sono  di  lieve entita', si
applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da
lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze
stupefacenti o psicotrope di  cui  alle  tabelle  I  e  III  previste
dall'articolo  12,  ovvero  le  pene  della  reclusione da sei mesi a
quattro anni e della multa da lire due milioni a lire  venti  milioni
se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.
  6.  Se  il  fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra
loro, la pena e' aumentata.
  7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a
due terzi per chi si adopera per evitare che  l'attivita'  delittuosa
sia  portata  a  conseguenze  ulteriori, anche aiutando concretamente
l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di
risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
  Art.  71-bis.  -  (Associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Quando tre o  piu'  persone
si  associano  allo  scopo  di  commettere  piu'  delitti  tra quelli
previsti  dall'articolo  71,  chi  promuove,   costituisce,   dirige,
orgnizza  o  finanzia  l'associazione  e' punito per cio' solo con la
reclusione non inferiore a venti anni.
  2.  Chi  partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non
inferiore a dieci anni.
  3.  La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o
piu' o se tra i  partecipanti  vi  sono  persone  dedite  all'uso  di
sostanwe stupefacenti o psicotrope.
  4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi
1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e,
nel  caso  previsto  dal  comma  2,  a  dodici  anni  di  reclusione.
L'associazione si considera armata quando  i  partecipanti  hanno  la
disponibilita'  di  armi  o  materie esplodenti, anche se occultate o
tenute in luogo di deposito.
  5.  La  pena  e'  aumentata  se  ricorre la circostanza di cui alla
lettera e) del comma 1 dell'articolo 74.
  6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti
dal comma 5 dell'articolo 71, si applicano  il  primo  e  il  secondo
comma dell'articolo 416 del codice penale.
  7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a
due terzi per che si sia efficacemente adoperato  per  assicurare  le
prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per
la commissione dei delitti".
 
          Note all'art. 14:
          - Per il testo dell'art. 15 della legge n. 685/1975 si veda
          la precedente nota all'art. 8.
          -  Per  il  testo degli articoli 72 e 72-bis della medesima
          legge n.  685/1975 si vedano, rispettivamente, gli articoli
          15 e 16 della legge qui pubblicata.
          -  Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 685/1975
          si veda la precedente nota all'art. 9.
          -  Per il testo dell'art. 74 della stessa legge n. 685/1975
          si veda l'art. 18 della legge qui pubblicata.
          - Il testo dell'art. 416 del codice penale e' il seguente:
          "Art.  416  (Associazione  per  delinquere). - Quando tre o
          piu' persone si associano allo  scopo  di  commettere  piu'
          delitti,   coloro   che   promuovono   o  costituiscono  od
          organizzano l'associazione sono puniti per cio'  solo,  con
          la reclusione da tre a sette anni.
          Per  il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena
          e' della reclusione da uno a cinque anni.
          I  capi  soggiacciono  alla  stessa  pena  stabilita  per i
          promotori.
          Se  gli  associati  scorrono  in  armi  le  campagne  o  le
          pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici
          anni.
          La  pena  e'  aumentata  se il numero degli associati e' di
          dieci o piu'".