Art. 14 1. L'articolo 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e' sostituito dai seguenti: "Art. 71. - (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 15 coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 72 e 72 bis, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 12 e' punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa di cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. 2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, e' punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento milioni. 3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 12, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni. 5. Quando, per i mezzi, per la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entita', si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 12, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV. 6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro, la pena e' aumentata. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Art. 71-bis. - (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 71, chi promuove, costituisce, dirige, orgnizza o finanzia l'associazione e' punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanwe stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 74. 6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 71, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per che si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti".
Note all'art. 14: - Per il testo dell'art. 15 della legge n. 685/1975 si veda la precedente nota all'art. 8. - Per il testo degli articoli 72 e 72-bis della medesima legge n. 685/1975 si vedano, rispettivamente, gli articoli 15 e 16 della legge qui pubblicata. - Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 685/1975 si veda la precedente nota all'art. 9. - Per il testo dell'art. 74 della stessa legge n. 685/1975 si veda l'art. 18 della legge qui pubblicata. - Il testo dell'art. 416 del codice penale e' il seguente: "Art. 416 (Associazione per delinquere). - Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti per cio' solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'".