Art. 16.
1.  Dopo  l'articolo  72  della  legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono
inseriti i seguenti:
"Art.  72-bis.  - (Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Sanzioni
penali in caso di inosservanza). - 1. Chiunque dopo il secondo invito
del  prefetto  previsto  dal  commo  12  dell'articolo  72  rifiuta o
interrompe  il  programma  terapeutico   e   socio-riabilitativo   e'
sottoposto,  per  un  periodo  da  tre  ad otto mesi, se si tratta di
sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle  tabelle  I  e  III
previste  dall'articolo  12,  ovvero  per un periodo da due a quattro
mesi se si tratta delle sostanze  comprese  nelle  tabelle  II  e  IV
previste  dallo  stesso  articolo  12,  ad  una o piu' delle seguenti
misure:
a)   divieto   di   allontanarsi   dal  comune  di  residenza,  salvo
autorizzazione concessa su richiesta dell'interessato per  comprovate
ragioni di cura e recupero;
b)  obbligo  di  presentarsi  almeno due volte la settimana presso il
locale ufficio della polizia di Stato o presso il  comando  dell'Arma
dei carabinieri territorialmente competente;
c) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di
privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne  prima  di
altra ora prefissata;
d) divieto di frequentare i locali pubblici indicati nel decreto;
e)  sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi
con proibizione di detenzione di armi proprie  di  ogni  genere,  del
passaporto o di ogni altro documento equipollente;
f)  obbligo  di  prestare  un'attivita' non retribuita a favore della
collettivita', almeno per una  giornata  lavorativa  alla  settimana,
attivita'  da  svolgere  presso  lo Stato, le Regioni, le Province, i
Comuni o presso enti, organizzazioni di assistenza, di istruzione, di
protezione  civile,  di  tutela  del  patrimonio  ambientale,  previa
stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con  il  Ministero
dell'interno;
g) sequestro dei veicoli, se di proprieta' dell'autore del reato, con
i quali le sostanze siano state trasportate  o  custodite,  salva  in
ogni caso la confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
h)  affidamento al servizio sociale secondo le disposizioni stabilite
dai commi da 5 a 10 dell'articolo 47 della legge 26 luglio  1975,  n.
354,  come sostituito dall'articolo 11 della lege 10 ottobre 1986, n.
663;
i)  sospensione  del  permesso di soggiorno rilasciato allo straniero
per motivi turistici.
2.  Le  stesse  misure si applicano a chiunque, essendo gia' in corso
per due volte nelle sanzioni  amministrative  previste  dall'articolo
72, commette uno dei fatti previsti dal comma 1 di tale articolo.
3.  Se il provvedimento riguarda un minore, e' comunicato ai genitori
o a chi esercita la potesta' parentale.
4.  Competente  a irrogare la sanzione e' il pretore del luogo in cui
e' stato commesso il fatto o, se si tratta di minorenni, il tribunale
per i minorenni.
5.  Il  giudice  provvede  con decreto motivato, assunte informazioni
presso il servizio operativo della prefettura e  presso  il  servizio
pubblico per le tossicodipendenze, osservando, in quanto applicabili,
le disposizioni dell'articolo 666 del  codice  di  procedura  penale.
Contro  il  decreto  puo'  essere proposto ricorso per cassazione. Il
ricorso non sospende l'esecuzione del decreto a meno che  il  giudice
che l'ha emesso non disponga diversamente.
6.  Nell'adottare  le prescrizioni, nel modificarle in relazione alle
esigenze emerse o nell'autorizzare eccezioni, il giudice tiene  conto
delle  necessita'  derivanti  dall'eventuale  programma terapeutico e
socio-riabilitativo cui l'interessato sia invitato a sottoporsi o  al
quale  egli  volontariamente  si  sottoponga,  nonche'  di  quelle di
lavoro, di studio, di famiglia e di salute.
7.  Se l'interessato lo richiede, il giudice sospende il procedimento
e  dispone  che  egli  sia  invitato  al  servizio  pubblico  per  le
tossicodipendenze   al   fine  di  sottoporsi  al  programma  di  cui
all'articolo 97, fissando un termine per la presentzione e acquisendo
successivamente   i  dati  per  valutarne  il  comportamento  durante
l'esecuzione.
8.  Il  giudice  revoca  la sospensione e dispone la prosecuzione del
procedimento quando accerta che la persona non  ha  collaborato  alla
definizione   del   programma,   o   ne  ha  rifiutato  o  interrotto
l'esecuzione ovvero mantiene un comportamento  incompatibile  con  la
sua corretta esecuzione.
9.  Se l'interessato si e' sottoposto al programma, ottemperando alle
relative  prescrizioni,  e  lo  ha  concluso,  il   giudice   dispone
l'archiviazione degli atti.
10. L'archiviazione a norma del comma 9 non puo' essere disposta piu'
di una volta nei confronti della stessa persona.
11.  Il  provvedimento con il quale sono inflitte le misure di cui al
comma 1 non e' iscritto nel casellario  giudiziale,  ma  di  esso  e'
fatta annotazione in apposito registro ai soli fini dell'applicazione
delle misure e delle sanzioni di cui al presente articolo.
12.  Chiunque  viola  le  prescrizioni imposte a norma del comma 1 e'
punito con l'arresto fino a tre mesi o  con  l'ammenda  fino  a  lire
cinque milioni.
Art.  72-ter.  -  (Abbandono  di siringhe). - 1. Chiunque in un luogo
pubblico o aperto al pubblico, ovvero  in  un  luogo  privato  ma  di
comune  o  altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio
l'incolumita' altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati
per l'assunzione di sostanze stupefacenti psicotrope e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire  centomila
a lire un milione.
Art. 72-quarter. - (Quantificazione delle sostanze). - 1- Con decreto
del Ministro della sanita' da emanarsi  previo  parere  dell'Istituto
superiore di sanita' sono determinati:
a)  le  procedure  diagnostiche  e  medico-legali per accertare l'uso
abituale di sostanze stupefacenti o psicptrope;
b)   le   metodiche  per  quantificare  l'assunzione  abituale  nelle
ventiquattro ore;
c)  i  limiti  quantitativi  massimi  di principio attivo per le dosi
medie giornaliere.
2.  Il  decreto  deve  essere  periodicamente aggiornato in relazione
all'evoluzione delle conoscenze del settore".
2.  Il  decreto  del  Ministero  della  sanita'  di  cui  al  comma 1
dell'articolo  72-quater  della  legge  22  dicembre  1975,  n.  685,
inserito dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
          Note all'art. 16:
          -  Per il testo dell'art. 72 dell legge n. 685/1975 si veda
          l'art. 15 della legge qui pubblicata.
          -  Per  il  testo  dell'art.  12  della  medesima  legge n.
          685/1975 si veda la precedente nota all'art. 9.
          -  Il  testo  dell'art. 47, commi da 5 a 10, della legge n.
          354/1975   (Norme    sull'ordinamento    penitenziario    e
          sull'esecuzione  delle  misure privative e limitative della
          liberta'), come da ultimo  sostituito  dall'art.  11  della
          legge n. 663/1986, e' il seguente:
          "5.  all'atto  dell'affidamento  e'  redatto verbale in cui
          sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovra' seguire
          in  ordine  ai  suoi rapporti con il servizio sociale, alla
          dimora,  alla  liberta'  di  locomozione,  al  divieto   di
          frequentare determinati locali ed al lavoro.
          6.  Con  lo  stesso  provvedimento puo' essere disposto che
          durante tutto o parte del periodo di affidamento  in  prova
          il  condannato  non  soggiorni  in  uno  o  piu'  comuni, o
          soggiorni in un comune  determinato;  in  particolare  sono
          stabilite  prescrizioni  che  impediscano  al  soggetto  di
          svolgere  attivita'  o  di  avere  rapporti  personali  che
          possono portare al compimento di altri reati.
          7.  Nel  verbale  deve  anche  stabilirsi che l'affidato si
          adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo
          reato  ed  adempia puntualmente agli obblighi di assistenza
          familiare.
          8.  Nel  corso  dell'affidamento  le  prescrizioni  possono
          essere modificate dal magistrato di sorveglianza.
          9.  Il servizio sociale controlla la condotta del soggeto e
          lo aiuta a superare le difficolta' di adattamento alla vita
          sociale,  anche mettendosi in relazione con la sua famiglia
          e con gli altri suoi ambienti di vita.
          10.   Il   servizio  sociale  riferisce  periodicamente  al
          magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto".
          -  Il testo dell'art. 666 del codice di procedura penale e'
          il seguente:
          "Art.  666  (Procedimento  di  esecuzione). - 1. Il giudice
          dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero,
          dell'interessato o del difensore.
          2.  Se  la  richiesta  appare  manifestamente infondata per
          difetto delle condizioni di legge ovvero  costituisce  mera
          riproposizione  di una richiesta gia' rigettata, basata sui
          medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio,
          sentito  il  pubblico  ministero, la dichiara inammissibile
          con decreto motivato, che e' notificato entro cinque giorni
          all'interessato.  Contro  il  decreto  puo' essere proposto
          ricorso per cassazione.
          3.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  2, il giudice o il
          presidente del collegio, designato il difensore di  ufficio
          all'interessato   che   ne   sia   privo,   fissa  la  data
          dell'udienza in camera di consiglio e  ne  fa  dare  avviso
          alle  parti  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
          notificato almeno dieci giorni prima della  data  predetta.
          Fino  a  cinque  giorni  prima  dell'udienza possono essere
          depositate memorie in cancelleria.
          4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del
          difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa
          richiesta   e'   sentito  personalmente;  tuttavia,  se  e'
          detenuto  o  internato   in   luogo   posto   fuori   della
          circoscrizione  del  giudice,  e'  sentito prima del giorno
          dell'udienza dal  magistrato  di  sorveglianza  del  luogo,
          salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
          5. Il giudice puo' chiedere alle autorita' competenti tutti
          i documenti e le informazioni  di  cui  abbia  bisogno;  se
          occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del
          contradditorio.
          6.  Il giudice decide con ordinanza. Questa e' comunicata o
          notificata senza ritardo alle parti  e  ai  difensori,  che
          possono  proporre  ricorso per cassazione. Si osservano, in
          quanto applicabili, le disposizioni, sulle  impugnazioni  e
          quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla
          corte di cassazione.
          7.  Il  ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a
          meno che il giudice che l'ha emessa disponga  diversamente.
          8.  Se l'interessato e' infermo di mente, l'avviso previsto
          dal comma 3 e' notificato anche al tutore o al curatore; se
          l'interessato  ne  e' privo, il giudice o il presidente del
          collegio nomina un curatore provvisorio.  Al  tutore  e  al
          curatore competono gli stessi diritti dell'interessato.
          9.  Il  varbale  di  udienza  e'  redatto soltanto in forma
          riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2".
          - Per il testo dell'art. 97 della legge n. 685/1975 si veda
          l'art. 29 della legge qui pubblicata.