Art. 16. 1. Dopo l'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti: "Art. 72-bis. - (Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Sanzioni penali in caso di inosservanza). - 1. Chiunque dopo il secondo invito del prefetto previsto dal commo 12 dell'articolo 72 rifiuta o interrompe il programma terapeutico e socio-riabilitativo e' sottoposto, per un periodo da tre ad otto mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 12, ovvero per un periodo da due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 12, ad una o piu' delle seguenti misure: a) divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa su richiesta dell'interessato per comprovate ragioni di cura e recupero; b) obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso il locale ufficio della polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; c) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; d) divieto di frequentare i locali pubblici indicati nel decreto; e) sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere, del passaporto o di ogni altro documento equipollente; f) obbligo di prestare un'attivita' non retribuita a favore della collettivita', almeno per una giornata lavorativa alla settimana, attivita' da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti, organizzazioni di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con il Ministero dell'interno; g) sequestro dei veicoli, se di proprieta' dell'autore del reato, con i quali le sostanze siano state trasportate o custodite, salva in ogni caso la confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope; h) affidamento al servizio sociale secondo le disposizioni stabilite dai commi da 5 a 10 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 11 della lege 10 ottobre 1986, n. 663; i) sospensione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi turistici. 2. Le stesse misure si applicano a chiunque, essendo gia' in corso per due volte nelle sanzioni amministrative previste dall'articolo 72, commette uno dei fatti previsti dal comma 1 di tale articolo. 3. Se il provvedimento riguarda un minore, e' comunicato ai genitori o a chi esercita la potesta' parentale. 4. Competente a irrogare la sanzione e' il pretore del luogo in cui e' stato commesso il fatto o, se si tratta di minorenni, il tribunale per i minorenni. 5. Il giudice provvede con decreto motivato, assunte informazioni presso il servizio operativo della prefettura e presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Contro il decreto puo' essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto a meno che il giudice che l'ha emesso non disponga diversamente. 6. Nell'adottare le prescrizioni, nel modificarle in relazione alle esigenze emerse o nell'autorizzare eccezioni, il giudice tiene conto delle necessita' derivanti dall'eventuale programma terapeutico e socio-riabilitativo cui l'interessato sia invitato a sottoporsi o al quale egli volontariamente si sottoponga, nonche' di quelle di lavoro, di studio, di famiglia e di salute. 7. Se l'interessato lo richiede, il giudice sospende il procedimento e dispone che egli sia invitato al servizio pubblico per le tossicodipendenze al fine di sottoporsi al programma di cui all'articolo 97, fissando un termine per la presentzione e acquisendo successivamente i dati per valutarne il comportamento durante l'esecuzione. 8. Il giudice revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del procedimento quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma, o ne ha rifiutato o interrotto l'esecuzione ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione. 9. Se l'interessato si e' sottoposto al programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il giudice dispone l'archiviazione degli atti. 10. L'archiviazione a norma del comma 9 non puo' essere disposta piu' di una volta nei confronti della stessa persona. 11. Il provvedimento con il quale sono inflitte le misure di cui al comma 1 non e' iscritto nel casellario giudiziale, ma di esso e' fatta annotazione in apposito registro ai soli fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni di cui al presente articolo. 12. Chiunque viola le prescrizioni imposte a norma del comma 1 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinque milioni. Art. 72-ter. - (Abbandono di siringhe). - 1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumita' altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti psicotrope e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione. Art. 72-quarter. - (Quantificazione delle sostanze). - 1- Con decreto del Ministro della sanita' da emanarsi previo parere dell'Istituto superiore di sanita' sono determinati: a) le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicptrope; b) le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore; c) i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere. 2. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze del settore". 2. Il decreto del Ministero della sanita' di cui al comma 1 dell'articolo 72-quater della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 16: - Per il testo dell'art. 72 dell legge n. 685/1975 si veda l'art. 15 della legge qui pubblicata. - Per il testo dell'art. 12 della medesima legge n. 685/1975 si veda la precedente nota all'art. 9. - Il testo dell'art. 47, commi da 5 a 10, della legge n. 354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), come da ultimo sostituito dall'art. 11 della legge n. 663/1986, e' il seguente: "5. all'atto dell'affidamento e' redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovra' seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla liberta' di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro. 6. Con lo stesso provvedimento puo' essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o piu' comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attivita' o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati. 7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare. 8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. 9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggeto e lo aiuta a superare le difficolta' di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita. 10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto". - Il testo dell'art. 666 del codice di procedura penale e' il seguente: "Art. 666 (Procedimento di esecuzione). - 1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore. 2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta gia' rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che e' notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto puo' essere proposto ricorso per cassazione. 3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria. 4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta e' sentito personalmente; tuttavia, se e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, e' sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione. 5. Il giudice puo' chiedere alle autorita' competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contradditorio. 6. Il giudice decide con ordinanza. Questa e' comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni, sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione. 7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente. 8. Se l'interessato e' infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 3 e' notificato anche al tutore o al curatore; se l'interessato ne e' privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell'interessato. 9. Il varbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2". - Per il testo dell'art. 97 della legge n. 685/1975 si veda l'art. 29 della legge qui pubblicata.