Art. 17.
1.  L'articolo 73 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' sostituito
dal seguente:
"Art.  73.  -  (Agevolazioni  dell'uso  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope). - 1. Chiunque adibisce o consente  che  sia  adibito  un
locale  pubblico  o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di
convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti
o  psicotrope  e' punito, per questo solo fatto, con la reclusione da
tre a dieci anni e con la multa da lire cinque milioni a  lire  venti
milioni  se  l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle I e II
previste dall'articolo 12, o con la reclusione da uno a quattro  anni
e  con  la  multa  da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se
l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle II  e  IV  previste
dallo stesso articolo 12.
2. Chiunque, avendo la disponibilita' di un immobile, di un ambniente
o di un veicolo a cio' idoneo, lo adibisce o consente  che  altri  lo
adibisca  a  luogo  di  convegno abituale di persone che ivi si diano
all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con le stesse
pene previste nel comma 1.
3.  La  pena  e'  aumentata  dalla  meta'  a due terzi se al convegno
partecipa persona di eta' minore.
4.  Qualora  si  tratti  di pubblici esercizi, la condanna importa la
chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.
5.  La  chiusura  del  pubblico  esercizio  puo'  essere disposta con
provvedimento motivato dall'autorita' giudiziaria procedente.
6.  La  chiusura  del  pubblico  esercizio  puo'  essere disposta con
provvedimento cautelare dal prefetto  territorialmente  competente  o
dal  Ministero della sanita', quando l'esercizio e' aperto o condotto
in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno,
salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorita' giudiziaria".
 
          Nota all'art. 17:
          - Per il testo dell'art. 12 della legge n. 685/1975 si veda
          la precedente nota all'art. 9.