Art. 18.
1.  L'articolo 74 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' sostituito
dal seguente:
"Art.  74.  -  (Aggravanti  specifiche).  - 1. Le pene previste per i
delitti di cui all'articolo 71 della presente legge sono aumentati da
un terzo alla meta':
a)  nei  casi  in  cui  le  sostanze  stupefacenti  o psicotrope sono
consegnate o comunque destiante a persona di eta' minore;
b)  nei  casi  previsti  dai  numeri  2),  3)  e  4)  del primo comma
dell'articolo 112 del codice penale;
c)  per  chi  ha  indotto  a commettere il reato, o a cooperare nella
commissione  del  reato,   persona   dedita   all'uso   di   sostanze
stupefacenti o psicotrope;
d) se il fatto e' stato commesso da persona armata o travisata;
e)  se  le  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  sono  adulterate o
commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la  potenzialita'
lesiva;
f)  se l'offerta o la cessione e' finalizzata ad ottenere prestazioni
sessuali da parte di persona tossicodipendente;
g)  se  l'offerta  o  la  cessione  e'  effettuata  all'interno  o in
prossimita' di scuole di ogni ordine e  grado,  comunita'  giovanili,
caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione
dei tossicodipendenti.
2.  Se il fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o
psicotrope, le pene sono aumentate dalla meta' a due terzi;  la  pena
e'  di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1,
2 e 3 dell'articolo  71  riguardano  quantita'  ingenti  di  sostanze
stupefacenti  o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera
e) del comma 1 del presente articolo.
3.  Lo  stesso  aumento  di  pena  si  applica  se  il  colpevole per
commettere il delitto o per  conseguirne  per  se'  o  per  altri  il
profitto, il prezzo o l'impunita' ha fatto uso di armi.
4. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 112 del
codice penale.
5.  Le  sanzioni  previste  dall'articolo 72-bis sono aumentate nella
misura  stabilita  dal  presente   articolo   quando   ricorrono   le
circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal comma 2".
 
          Note all'art. 18:
          - Per il testo dell'art. 71 della legge n. 685/1975 si veda
          l'art. 14 della legge qui pubblicata.
          - Il testo dell'art. 112 del codice penale e' il seguente:
          "Art. 112 (Circostanze aggravanti). - La pena da infliggere
          per il reato commesso e' aumentata:
          1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato,
          e'  di  cinque  o  piu',  salvo  che  la   legge   disponga
          altrimenti;
          2)  per  chi,  anche fuori dei casi preveduti da due numeri
          seguenti, ha promosso od organizzato  la  cooperazione  nel
          reato,  ovvero  diretto  l'attivita' delle persone che sono
          concorse nel reato medesimo;
          3) per chi, nell'esercizio della sua autorita', direzione o
          vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone  ad
          esso soggette;
          4)   per   chi,  fuori  del  caso  preveduto  dall'articolo
          precedente, ha determinato a commettere il reato un  minore
          degli anni diciotto, o una persona in stato di infermita' o
          di deficienza psichica.
          Gli  aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1), 2), e 3)
          di  questo  articolo  si  applicano  anche  se  taluno  dei
          partecipi al fatto non e' imputabile o non e' punibile".
          -  Per il testo dell'art. 72-bis della legge n. 685/1975 si
          veda l'art. 16 della legge qui pubblicata.