Art. 18. 1. L'articolo 74 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' sostituito dal seguente: "Art. 74. - (Aggravanti specifiche). - 1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 71 della presente legge sono aumentati da un terzo alla meta': a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate o comunque destiante a persona di eta' minore; b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 112 del codice penale; c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; d) se il fatto e' stato commesso da persona armata o travisata; e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialita' lesiva; f) se l'offerta o la cessione e' finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente; g) se l'offerta o la cessione e' effettuata all'interno o in prossimita' di scuole di ogni ordine e grado, comunita' giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti. 2. Se il fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla meta' a due terzi; la pena e' di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 71 riguardano quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo. 3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per se' o per altri il profitto, il prezzo o l'impunita' ha fatto uso di armi. 4. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 112 del codice penale. 5. Le sanzioni previste dall'articolo 72-bis sono aumentate nella misura stabilita dal presente articolo quando ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal comma 2".
Note all'art. 18: - Per il testo dell'art. 71 della legge n. 685/1975 si veda l'art. 14 della legge qui pubblicata. - Il testo dell'art. 112 del codice penale e' il seguente: "Art. 112 (Circostanze aggravanti). - La pena da infliggere per il reato commesso e' aumentata: 1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, e' di cinque o piu', salvo che la legge disponga altrimenti; 2) per chi, anche fuori dei casi preveduti da due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attivita' delle persone che sono concorse nel reato medesimo; 3) per chi, nell'esercizio della sua autorita', direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette; 4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, ha determinato a commettere il reato un minore degli anni diciotto, o una persona in stato di infermita' o di deficienza psichica. Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1), 2), e 3) di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non e' imputabile o non e' punibile". - Per il testo dell'art. 72-bis della legge n. 685/1975 si veda l'art. 16 della legge qui pubblicata.