Art. 19. 1. Dopo l'articolo 74 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' inserito il seguente: "Art. 74-bis. - (Prestazioni di soccorso nel caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore). - 1. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale, le pene stabilite da tali articoli, nonche' quelle stabilite per i reati previsti dalla presente legge eventualmente commessi nella predetta attivita' da determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla meta' a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorita' sanitaria o di polizia".
Note all'art. 19: - Per il testo dell'art. 74 della legge n. 685/1975 si veda l'art. 18 della legge qui pubblicata. - Il testo degli articoli 586, 589 e 590 del codice penale e' il seguente: "Art. 586 (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto). Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'art. 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate". "Art. 589 - 'come sostituito dall'art. 1 della legge 11 maggio 1966, n. 296' - (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione dagli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di piu' persone ovvero di morte di una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena non puo' superare gli anni dodici". "Art. 590 - 'come sostituito dall'art. 2 della legge 11 maggio 1966, n. 296, poi modificato dall'art. 92 della legge 24 novembre 1981, n. 689' - (Lesioni personali colpose). - Chiunque cagiona ad altri per colpa, una lesione personale, e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Se la lesione e' grave, la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duencentoquarantamila ad unmilioneduecentomila; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni e della multa da lire seicentomila a duemilioniquattrocentomila. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione dagli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a lire unmilioneduecentomila; e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire unmilioneduecentomila a lire duemilioniquattrocentomila. Nel caso di lesioni di piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni cinque. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione dagli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale". La misura minima e massima delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo soprariportato sono state cosi' aumentate dall'art. 113, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.