Art. 19.
1.  Dopo  l'articolo  74  della  legge  22  dicembre 1975, n. 685, e'
inserito il seguente:
"Art.  74-bis.  -  (Prestazioni  di  soccorso nel caso di pericolo di
morte o lesioni  dell'assuntore).  -  1.  Quando  l'uso  di  sostanze
stupefacenti   o  psicotrope  abbia  cagionato  la  morte  o  lesioni
personali dell'assuntore e taluno, per aver  determinato  o  comunque
agevolato  l'uso  di  sostanze,  debba  risponderne  ai  sensi  degli
articoli 586, 589 o 590 del codice penale, le pene stabilite da  tali
articoli,  nonche'  quelle  stabilite  per  i  reati  previsti  dalla
presente legge eventualmente commessi  nella  predetta  attivita'  da
determinazione  o  agevolazione, sono ridotte dalla meta' a due terzi
se il colpevole ha prestato assistenza  alla  persona  offesa  ed  ha
tempestivamente informato l'autorita' sanitaria o di polizia".
 
          Note all'art. 19:
          - Per il testo dell'art. 74 della legge n. 685/1975 si veda
          l'art. 18 della legge qui pubblicata.
          -  Il testo degli articoli 586, 589 e 590 del codice penale
          e' il seguente:
          "Art.  586  (Morte  o  lesioni  come  conseguenza  di altro
          delitto). Quando da un fatto preveduto come delitto  doloso
          deriva,  quale  conseguenza  non  voluta  dal colpevole, la
          morte  o  la  lesione  di  una  persona,  si  applicano  le
          disposizioni  dell'art.  83,  ma  le  pene  stabilite negli
          articoli 589 e 590 sono aumentate".
          "Art.  589  -  'come  sostituito dall'art. 1 della legge 11
          maggio 1966, n.  296'  -  (Omicidio  colposo).  -  Chiunque
          cagiona,  per  colpa, la morte di una persona e' punito con
          la reclusione da sei mesi a cinque anni.
          Se  il  fatto  e' commesso con violazione delle norme sulla
          disciplina della circolazione stradale o di quelle  per  la
          prevenzione  dagli  infortuni  sul  lavoro la pena e' della
          reclusione da uno a cinque anni.
          Nel  caso di morte di piu' persone ovvero di morte di una o
          piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica
          la  pena  che  dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle
          violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma  la  pena
          non puo' superare gli anni dodici".
          "Art.  590  -  'come  sostituito dall'art. 2 della legge 11
          maggio 1966, n. 296,  poi  modificato  dall'art.  92  della
          legge  24  novembre  1981,  n.   689'  - (Lesioni personali
          colpose). -  Chiunque  cagiona  ad  altri  per  colpa,  una
          lesione  personale,  e' punito con la reclusione fino a tre
          mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
          Se  la lesione e' grave, la pena e' della reclusione da uno
          a sei mesi o della multa da lire  duencentoquarantamila  ad
          unmilioneduecentomila;  se  e' gravissima, della reclusione
          da tre mesi a due anni e della multa da lire seicentomila a
          duemilioniquattrocentomila.
          Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con
          violazione delle norme sulla disciplina della  circolazione
          stradale o di quelle per la prevenzione dagli infortuni sul
          lavoro, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da
          due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila
          a  lire  unmilioneduecentomila;  e  la  pena  per   lesioni
          gravissime  e'  della  reclusione  da sei mesi a due anni o
          della  multa   da   lire   unmilioneduecentomila   a   lire
          duemilioniquattrocentomila.
          Nel caso di lesioni di piu' persone, si applica la pena che
          dovrebbe infliggersi per la  piu'  grave  delle  violazioni
          commesse,  aumentata  fino  al  triplo;  ma  la  pena della
          reclusione non puo' superare gli anni cinque.
          Il  delitto  e'  punibile  a  querela della persona offesa,
          salvo nei casi previsti  nel  primo  e  secondo  capoverso,
          limitatamente  ai fatti commessi con violazione delle norme
          per la prevenzione dagli infortuni sul  lavoro  o  relative
          all'igiene   del  lavoro  o  che  abbiano  determinato  una
          malattia professionale".
          La misura minima e massima delle sanzioni pecuniarie di cui
          all'articolo  soprariportato  sono  state  cosi'  aumentate
          dall'art.  113,  terzo comma, della legge 24 novembre 1981,
          n. 689.