Art. 2
1.  L'Italia,  concorre,  attraverso  gli  organismi  internazionali,
all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori  delle  materie
di  base  dalle  quali  si  estraggono  le  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope.
2.  L'assistenza  prevede  anche la creazione di fonti alternative di
reddito per liberare le  popolazioni  locali  dall'asservimento  alle
coltivazioni   illecite   da   cui   attualmente   traggono  il  loro
sostentamento.
3.  A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge
26 febbraio 1987, n. 49 sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo.
 
          Nota all'art. 2:
          -  La  Legge  n.  49/1987  reca:  "Nuova  disciplina  della
          cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".