Art. 20.
1.  L'articolo 76 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' sostituito
dal seguente:
"Art.  76.  -  (Istigazione,  proselitismo  e  induzione  al reato di
persona minore). - 1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso  illecito
di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  ovvero  svolge,  anche in
privato, attivita'  di  proselitismo  per  tale  uso  delle  predette
sostanze,  ovvero  induce una persona all'uso medesimo, e' punito con
la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni  a
lire dieci milioni.
2.  La  pena  e'  aumentata  se il fatto e' commesso nei confronti di
persone di eta' minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole
di  ogni ordine e grado, di comunita' giovanili o di caserme. La pena
e' altresi' aumentata se il fatto e' commesso all'interno di carceri,
di ospedali o di servizi sociali sanitari.
3.  La  pena e' raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di
minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace  o  di
persona  affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di
istruzione, di vigilanza o di custodia.
4.  Se  il  fatto  riguarda  le  sostanze di cui alle tabelle II e IV
previste dall'articolo 12 le pene disposte dai commi 1, 2  e  3  sono
diminuite da un terzo alla meta'".
 
          Nota all'art. 20:
          - Per il testo dell'art. 12 della legge n. 685/1975 si veda
          la precedente nota all'art. 9.