Art. 20. 1. L'articolo 76 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' sostituito dal seguente: "Art. 76. - (Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore). - 1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attivita' di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni. 2. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso nei confronti di persone di eta' minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunita' giovanili o di caserme. La pena e' altresi' aumentata se il fatto e' commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali sanitari. 3. La pena e' raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. 4. Se il fatto riguarda le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 12 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla meta'".
Nota all'art. 20: - Per il testo dell'art. 12 della legge n. 685/1975 si veda la precedente nota all'art. 9.