Art. 21.
1.  L'articolo 78 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' sostituito
dal seguente:
"Art.  78.  -  (Divieto di propaganda pubblicitaria). - La propaganda
pubblicitaria di  sostanze  o  preparazioni  comprese  nelle  tabelle
previste  dall'articolo 12, anche se effettuate in modo indiretto, e'
vietata. Non sono considerate propaganda le  opere  dell'ingegno  non
destinate  alla  pubblicita', tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n.
633, sul diritto d'autore.
2.  Il  contravventore  e'  punito con una sanzione amministrativa da
lire  dieci  milioni,  sempre  che  non  ricorra  l'ipotesi  di   cui
all'articolo 76.
3.  Le  somme  di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di
cui all comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga di cui all'articolo 106".
 
          Note all'art. 21:
          - Per il testo dell'art. 12 della legge n. 685/1975 si veda
          la precedente nota all'art. 9.
          -  La  legge  n.  633/1941  reca:  "Protezione  del diritto
          d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".
          - Per il testo dell'art. 76 della legge n. 685/1975 si veda
          l'art. 20 della legge qui pubblicata.
          - Per il testo dell'art. 106 della citata legge n. 685/1975
          si veda l'art. 32 della legge qui pubblicata.